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Sez. L, Sentenza n. 3123 del 30/03/1994 (Rv. 485998 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione | Fatto illecito del dipendente dell'I.N.P.S. consistente in erronea comunicazione afferente tale minimo - Responsabilità civile dell'Istituto ex art. 2043 cod. civ. - Condizioni - Mancata verifica da parte dell'assicurato dell'esattezza della comunicazione - Influenza - Esclusione - Scusabilità dell'errore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485998-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione

Ai fini dell'affermazione della responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. dell'I.N.P.S. per fatto illecito del proprio dipendente, consistente in erronee comunicazioni afferenti la posizione assicurativa, è necessario che il danneggiato fornisca la prova del dolo o della colpa della condotta lamentata e che sussista un nesso causale tra fatto doloso o colposo ed evento dannoso, senza che all'assicurato possa essere imputata la violazione del criterio dell'ordinaria diligenza in relazione alla mancata verifica dell'esattezza di quelle comunicazioni (tranne che in caso di comunicazione macroscopicamente erronea). In tale indagine non rileva l'eventuale scusabilità dell'errore, dovendosi stabilire se con la dovuta diligenza gli elementi in possesso dell'I.N.P.S. consentivano di determinare l'esatto numero dei contributi e il periodo cui gli stessi si riferivano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)