Sez. L, Sentenza n. 5247 del 09/04/2001 (Rv. 545762 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Inesatta comunicazione dell'INPS in ordine alla posizione contributiva dell'assicurato - Conseguente scelta di quest'ultimo di sospendere il versamento dei contributi volontari prima del raggiungimento del minimo contributivo - Conseguenze - Accoglimento della domanda di riammissione al versamento dei contributi volontari dal momento della sospensione del relativo pagamento - Esclusione - Azione di risarcimento dei danni nei confronti dell'INPS - Esperibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
Nell'ipotesi in cui l'erronea comunicazione all'assicurato in ordine alla posizione contributiva abbia determinato la sua scelta - fondata sul ragionevole affidamento circa la situazione portata a sua conoscenza - di sospendere, prima del raggiungimento del requisito contributivo minimo, il versamento dei contributi volontari cui era stato precedentemente ammesso, deve escludersi, in base ai principi generali applicabili anche all'ordinamento pensionistico, che l'assicurato possa richiedere la prosecuzione del versamento dei contributi volontari dal momento della sospensione del pagamento. In tal caso, infatti, l'unico rimedio a disposizione dell'assicurato è l'esperibilità dell'azione di risarcimento dei danni basata sulla responsabilità dell'Istituto per l'incompleta comunicazione di sua competenza e la conseguente induzione in errore circa l'effettiva entità della posizione contributiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DM 05/02/1969, DPR 01/03/1968 num. 338 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)