Sez. 1, Sentenza n. 6717 del 10/12/1988 (Rv. 460982 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA - ERRORI - DEPOSITO DEL RICORSO - ACCERTAMENTO DEL PREVENTIVO RILASCIO DI PROCURA SPECIFICA - IRRILEVANZA DEGLI ERRORI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA - ERRORI - DEPOSITO DEL RICORSO - ACCERTAMENTO DEL PREVENTIVO RILASCIO DI PROCURA SPECIFICA - IRRILEVANZA DEGLI ERRORI.*
L'art. 366 n. 5, cod. proc. civ., nel disporre che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della procura se conferita con atto separato, impone un Onere di Forma che ha lo scopo di assicurare che sia stata osservata l'altra condizione di ammissibilità prevista dall'art. 365 cod. proc. civ. e rappresentata dal previo rilascio di una procura specificamente ordinata all'impugnazione della sentenza, sicché, quando, attraverso il deposito prescritto dall'art. 369 n. 3 cod. proc. civ., sia dato di verificare che questa condizione sussiste, eventuali errori presenti nell'indicazione della procura contenuta nel ricorso restano irrilevanti. (V 1135/1983, mass n 425911; (V 3992/1983, mass n 428931; (contra 2165/1984, mass n 434211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)