diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 10/06/1983 (Rv. 428931 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA - TRASCRIZIONE NEL RICORSO DEL MANDATO AD LITEM - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI IDONEI AD INDIVIDUARNE L'ATTO SEPARATO CONTENENTE LA PROCURA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428931-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA - TRASCRIZIONE NEL RICORSO DEL MANDATO AD LITEM - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI IDONEI AD INDIVIDUARNE L'ATTO SEPARATO CONTENENTE LA PROCURA - SUFFICIENZA.*

L'art. 366, primo comma n. 5, cod. proc. civ. nel richiedere che nel ricorso per Cassazione sia contenuta, a pena di inammissibilità, "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", non comporta la necessaria trascrizione nel ricorso del mandato ad litem, essendo sufficiente l'indicazione di elementi idonei affinché la controparte possa individuarlo e rilevarne l'anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso medesimo salvo il successivo controllo che essa è posta in grado di effettuare con la visione diretta della procura depositata in Atti. (V 6136/79, mass n 402845; (V 2808/66, mass n 325356; (V 2488/65, mass n 314616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)