Sez. 3, Sentenza n. 3277 del 17/05/1986 (Rv. 446265 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO L'ASSICURATORE - RESPONSABILE DEL DANNO - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO L'ASSICURATORE - RESPONSABILE DEL DANNO - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO - CONSEGUENZE.*
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'art. 23 della legge n. 990 del 1969, stabilendo che nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma dell'art. 18, comma primo, della stessa legge deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno, configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario che comporta, pertanto, l'integrazione del contraddittorio anche in Sede di gravame. (Conf 4055/84, mass n 436026; (Conf 4575/82, mass n 422545).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)