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Sez. 3, Sentenza n. 15675 del 27/07/2005 (Rv. 583423 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Assicuratore e proprietario del veicolo assicuratore - Appello - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583423-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI

L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il quale prevede l'obbligo di chiamare il responsabile del danno - e cioè il proprietario del veicolo assicurato - nel giudizio instaurato contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18, primo comma, della stessa legge, introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso tecnico, con conseguente inscindibilità di cause, che persiste anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata appellata dall'assicuratore nei confronti del solo danneggiato vittorioso. Conseguentemente, il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto responsabile sia per ragioni processuali, sia per ragioni sostanziali, consentendo all'assicuratore di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto (ed in particolare, dell'azione di rivalsa contemplata nel comma secondo dell'art. 18 della legge citata), con riguardo non solo all' "an", ma anche alla liquidazione del "quantum".

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)