Sez. 5 - , Ordinanza n. 6035 del 28/02/2023 (Rv. 667090 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Rientro di capitali cd. “scudati” - Accertamento tributario prima della dichiarazione di emersione - Pagamento del dovuto e delle sanzioni - Conseguenze - Diritto alla ripetizione dell’importo pagato a titolo di imposta straordinaria - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di scudo fiscale, il contribuente che abbia pagato l'imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ex art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, ove non abbia beneficiato degli effetti di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 350 del 2001, essendo stato già raggiunto, prima della dichiarazione di emersione, da uno degli atti contemplati dall'art. 14, comma 7, del medesimo decreto-legge ed abbia corrisposto quanto dovuto in ragione del successivo avviso di accertamento e dell'atto di irrogazione delle sanzioni, ha diritto di ripetere quanto versato a titolo di imposta straordinaria.
Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 13 bis CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 7, Legge 23/11/2001 num. 409
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)