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Sez. 5, Ordinanza n. 5964 del 05/03/2024 (Rv. 670849-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Rientro di capitali cd. "scudati" - Effetto estintivo delle sanzioni - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670849-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di scudo fiscale, l'effetto estintivo delle sanzioni conseguente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. n. 350 del 2001, conv. in l. n. 409 del 2001, al rimpatrio delle attività finanziarie riguarda solo le disponibilità oggetto della relativa dichiarazione riservata, con esclusione di quelle collegate alle ulteriori somme detenute nelle annualità interessate e non indicate nella dichiarazione ai fini della regolarizzazione o del rimpatrio, in quanto tali sanzioni risultano comunque legate ad una omissione dell'obbligo dichiarativo.

Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 12, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 13, Legge 23/11/2001 num. 409

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)