Sez. 3 - , Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021 (Rv. 663182 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Criteri ermeneutici - Elemento letterale - Integrazione con il criterio funzionale e con quello di buona fede - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta".
Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1369
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)