Sez. 1 - , Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023 (Rv. 667678 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Riferimento alla comune intenzione delle parti - Svalutazione del criterio letterale - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.
Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)