Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 giugno 1979, causa 255/78
Epigrafe
Nella causa 255/78,
ANDRÉE HEIRWEGH, IN ANSELME E ROGER CONSTANT, entrambi dipendenti della Commissione delle Comunità europee, residenti in Bruxelles, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe II,
ricorrenti,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, membro del Servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, assistita dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Mario Cervino, Edificio J. Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/BT/7/76, di non ammettere al concorso i ricorrenti, nonché l'annullamento dell'intero concorso e delle nomine effettuate in esito ad esso,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
vice-cancelliere: J. Pompe,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento della procedura, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono così riassumersi:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Alla fine del 1977, la Commissione organizzava il concorso interno per esami COM/BT/7/76 per la costituzione di una riserva di assistenti tecnici aggiunti, la cui carriera comprende i gradi 5 e 4 della categoria B.
paragrafo 2
Il bando di concorso interno COM/BT/7/76 così descriveva la natura delle mansioni:
paragrafo 3
«Impiegato di concetto:
incaricato di eseguire, sotto controllo, lavori tecnici difficili e complessi;
all'occorrenza, incaricato di attendere a compiti di sorveglianza tecnica, nei seguenti settori:
1. Telecomunicazioni: centralino, telefono, telescrivente, sale di conferenza;
2. Tecniche audiovisive,
3. Elettromeccanica (specialmente applicata all'edilizia, alle arti grafiche, ecc.);
4. Arti grafiche:
a) Edizione
b) Fotoincisione
c) Microfilm e fotografia industriale
d) Offset
e) Composizione
f) Rilegatura».
paragrafo 4
Il bando di concorso specificava che i candidati dovevano indicare nell'atto di candidatura il settore prescelto e — qualora avessero scelto quello delle arti grafiche — indicare pure due specializzazioni preferenziali tra la rosa delle sei proposte.
paragrafo 5
I ricorrenti presentavano la loro candidatura scegliendo rispettivamente
paragrafo 6
sig.ra Anselme: «edizione e composizione»
sig. Constant: «fotoincisione, microfilm e fotografia industriale».
paragrafo 7
Il bando di concorso interno COM/BT/7/76 così definiva le condizioni d'ammissione al concorso:
paragrafo 8
«1. Titoli di studio ed esperienza professionale:
— A:
1. Diploma d'istituto d'instruzione secondaria di secondo grado
e
2. Almeno sei anni d'esperienza nel settore scelto dal candidato tra quelli enunciati al punto I “Natura delle funzioni”
e
3.
a) Essere entrato in servizio presso le Comunità, in qualità di funzionario o altro agente, prima del 1o gennaio 1973
oppure
3.
b) Almeno quindici anni di esperienza professionale in relazione con il settore scelto.
oppure
— B:
1. Almeno nove anni d' esperienza professionale in mansioni esecutive di carattere tecnico equiparate, ai sensi dello Statuto, al livello della categoria C
e
2. Essere entrato in servizio presso le Comunità, in qualità di funzionario o altro agente, prima del 1o gennaio 1973».
paragrafo 9
I due ricorrenti ritenevano di possedere i requisiti di cui alla lettera B.
paragrafo 10
Il 7 febbraio 1978, il capo della divisione assunzioni, nomine e promozioni comunicava ai ricorrenti che la commissione giudicatrice aveva respinto le loro candidature ritenendo non possedessero l'esperienza professionale di almeno 9 anni nelle mansioni esecutive di carattere tecnico che lo Statuto equiparava al livello di categoria C, nelle due specializzazioni da loro prescelte.
paragrafo 11
Il 14 febbraio 1978, i due ricorrenti chiedevano al presidente della commissione giudicatrice che le loro candidature fossero riesaminate. Il 22 febbraio 1978, in risposta alla richiesta di cui sopra, si comunicava che, dopo aver riesaminato i fascicoli, la commissione giudicatrice aveva ribadito la decisione, già adottata, di non ammetterli agli esami.
paragrafo 12
Il 25 aprile 1978, i ricorrenti indirizzavano al presidente della commissione un reclamo motivato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Non avendo ricevuto risposta dall'autorità che ha il potere di nomina entro il termine stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, con atto introduttivo del 22 novembre 1978, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno di riserva COM/BT/7/76 di non ammettere i ricorrenti al concorso stesso;
annullare il concorso interno COM/BT/7/76 e le nomine effettuate in esito ad esso;
porre le spese processuali a carico della convenuta.
paragrafo 3
La convenuta chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso;
porre le spese a carico dei ricorrenti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
In primo luogo i ricorrenti fanno presente di aver scrupolosamente osservato la procedura dei mezzi di ricorso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto e che il ricorso è dunque ricevibile.
paragrafo 2
Nel merito essi sostengono che il bando di concorso non riproduceva, al punto II (condizioni di ammissione al concorso), il requisito di conoscenze specifiche in due specializzazioni.
paragrafo 3
Si faceva semplicemente menzione — essi sostengono — della scelta di due specializzazioni al punto I del bando (natura delle funzioni), per stabilire quali prove d'esame intendessero sostenere i candidati. Per nessuna ragione la commissione giudicatrice può derogare alle condizioni d'ammissione fino a giungere a porne delle nuove non espressamente previste.
paragrafo 4
Per i ricorrenti, i punti I e II del bando di concorso hanno finalità diverse.
paragrafo 5
L'esame delle condizioni d'ammissione, come sono precisate al punto II del bando di concorso, dimostra che nell'ipotesi A (candidati in possesso di un titolo di studio di livello secondario), si fa riferimento al requisito dell'esperienza nel settore scelto dal candidato (e non in due specializzazioni).
paragrafo 6
Per contro, nel caso B (candidati non in possesso di un titolo di studio di livello secondario) non si precisa in quale campo si richiedano le conoscenze.
paragrafo 7
Secondo i ricorrenti, la commissione giudicatrice non poteva collegare l'esperienza novennale, prescritta nell'ipotesi B,.ad un settore qualsiasi, e a maggior ragione alle specializzazioni. Del pari non si può sostenere che, per analogia, fosse opportuno unire i punti I e II del bando di concorso fino ad aggiungere condizioni di ammissione che non erano espressamente previste.
paragrafo 8
Con questo comportamento, la commissione giudicatrice ha violato l'art. 5, primo comma dell'allegato III dello Statuto ed ha fondato la sua decisione su un motivo giuridicamente errato.
paragrafo 9
In subordine, i ricorrenti osservano che risulta dai loro fascicoli personali, specie dai rapporti biennali, che essi possedevano entrambi un'esperienza professionale di almeno nove anni, quanto meno in una delle due specializzazioni da essi indicate.
paragrafo 10
La Commissione ricorda anzitutto che la Corte, pronunciandosi sull'opportunità di esperire un ricorso gerarchico prima di procedere in sede giurisdizionale, ha detto che:
paragrafo 11
«… tale procedimento è tuttavia privo di senso nel caso di censure mosse contro le decisioni di una commissione di concorso, dato che l'autorità che ha il potere di nomina non ha alcun mezzo per riformare tali decisioni;
perciò ragioni di economia processuale, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale, ostano ad una interpretazione dell'art. 91, n. 2, che, prendendo alla lettera tale disposizione, giunga unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, il procedimento».
paragrafo 12
(Sent. 16 marzo 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair c/ Commissione, causa 7/77, Racc. 1978, pag. 769, punti 7 e 8).
paragrafo 13
Quanto alla ricevibilità del ricorso, la Commissione si rimette al precedente apprezzamento della Corte.
paragrafo 14
Nel merito, essa sostiene che giustamente la commissione giudicatrice ha ritenuto che l'esperienza professionale richiesta doveva essere stata acquisita nelle due specializzazioni prescelte dai candidati. Essa ritiene che il bando di concorso non debba essere oggetto di interpretazioni esegetiche né grammaticali, ma si debba invece tener presente lo scopo perseguito dall'Amministrazione allorché ha stilato i bandi di concorso. Lo scopo è quello di fare tutto il necessario affinché i posti vacanti siano assegnati ai dipendenti che hanno una preparazione accademica o pratica relativa ai posti stessi.
paragrafo 15
La prassi della Commissione per quel che riguarda i bandi di concorso dimostra che le condizioni di ammissione al concorso contemplano, sotto la rubrica «Titoli o diplomi richiesti ed esperienza professionale» che l'esperienza professionale sia stata acquistata svolgendo mansioni relative al settore indicato nella rubrica «Natura delle funzioni».
paragrafo 16
L'Amministrazione, pur non pretendendo più la stessa connessione per coloro che possiedono un titolo di studio secondario, continua a pretenderla, invece, per i candidati che non hanno conseguito detto diploma.
paragrafo 17
Dal momento che il bando di concorso COM/BT/7/76 stabiliva, nelle condizioni di ammissione, che i candidati in possesso di un diploma di studi secondari dovevano possedere una esperienza professionale di una certa durata e relativa alla specializzazione prescelta, si deve ritenere a maggior ragione che l'esperienza professionale prescritta per i candidati che non avevano siffatto titolo di studio doveva inevitabilmente, essa pure, essere relativa al settore prescelto. La Commissione si richiama a questo proposito all'art. 5, n. 1, terzo capoverso dello Statuto e deduce che il candidato che non possiede il diploma di studi secondari, quindi già meno qualificato in partenza, non può fruire di condizioni di ammissione più favorevoli del candidato che ha conseguito detto diploma.
paragrafo 18
La Commissione contesta l'assunto dei ricorrenti secondo il quale la commissione giudicatrice non poteva chiedere ai candidati, specie se in possesso del diploma di studi secondari, che dimostrassero una esperienza professionale relativa alle due specializzazioni prescelte.
paragrafo 19
L'autorità che ha il potere di nomina deve, in forza dell'art. 1, lett. e, dell'allegato III dello Statuto, specificare la natura delle mansioni da svolgere nel posto vacante. Questa prerogativa implica pure la facoltà di decidere che un certo settore contemplato dal concorso va suddiviso in più specializzazioni e che ogni candidato ad un posto di categoria B deve dimostrare di conoscere la materia in questi due rami. Il nesso tra l'esperienza professionale richiesta e il settore prescelto deve dunque sussistere per entrambe le specializzazioni indicate dall'interessato.
paragrafo 20
I ricorrenti non sono in grado di dimostrare di aver esperienza nella seconda specializzazione da essi prescelta, vale a dire l'editoria per la sig.ra Anselme e la fotoincisione per il sig. Constant.
paragrafo 21
Nella replica i ricorrenti ribadiscono di non aver commesso alcuna irregolarità, sotto il profilo procedurale, dal punto di vista degli artt. 90 e 91 dello Statuto. Non è vietato né privo di pertinenza attribuire all'autorità che ha il potere di nomina la facoltà di chiedere eventualmente ad una commissione giudicatrice, in esito ad un reclamo, di riconsiderare la propria posizione. Lungi dall'essere inutile, simile procedimento può risol versi nella composizione della lite e nella constatazione che il procedimento contenzioso va abbandonato.
paragrafo 22
I ricorrenti sottolineano la differenza di tenore tra le condizioni d'ammissione prescritte per coloro che possiedono un diploma di studi secondari e quelle prescritte per gli altri candidati.
paragrafo 23
Se si accoglie l'interpretazione della Commissione, i candidati devono interpretare essi stessi le condizioni d'ammissione, con l'evidente rischio di commettere errori. È inammissibile che un testo che, per natura, deve essere chiaro e univoco, per motivi di obiettività e di certezza del diritto, debba interpretarsi alla luce dello «scopo perseguito dall'Amministrazione».
paragrafo 24
Gli esempi della prassi seguita dall'Amministrazione, citati dalla convenuta, dimostrano invece che l'eventuale esigenza di un nesso tra l'esperienza professionale dei candidati ad un concorso ed un settore indicato sotto la rubrica «Natura delle funzioni» deve risultare dalla stessa formulazione del bando di concorso.
paragrafo 25
I ricorrenti ribadiscono che risulta dai loro fascicoli personali che essi hanno entrambi un'esperienza professionale di almeno nove anni nello svolgimento di mansioni tecniche equiparate, ai sensi dello Statuto, al livello della categoria C, conformemente alle condizioni di ammissione enunciate nel bando di concorso.
paragrafo 26
Pur volendo ammettere che fosse necessario dimostrare un'esperienza professionale di almeno nove anni nelle due specializzazioni prescelte, cosa che i ricorrenti contestano, l'avviso di posto vacante non precisa se questa esperienza dovesse estendersi a nove anni per ciascuno dei rami indicati o se, invece, si dovesse tener conto dell'esperienza complessiva acquistata per ciascuno di essi. Il fatto che questa precisazione, benché essenziale, non sia data dall'avviso di posto vacante, indica che non è questo il criterio che doveva determinare la ricevibilità delle candidature al concorso.
paragrafo 27
Nella controreplica, la Commissione osserva che la sentenza nella causa 7/77 (Ritter von Wüllerstorff und Urbair c/ Commissione, Racc. 1978, pag. 769 e segg.) è perfettamente in armonia con le sentenze Marcato (causa 44/71, Marcato c/ Commissione, Racc. 1972, pag. 427 e causa 37/72, Marcato c/ Commissione, Racc. 1973, pag. 361) ed è ribadita dalla sentenza Salerno (cause 4, 19 e 28/78, Salerno ed altri c/ Commissione, sentenza 30 novembre 1978, Racc. 1978, pag. 2403).
paragrafo 28
Essa sostiene che il testo del bando di concorso va considerato come un tutto unico ed è escluso che si tenga conto della condizione dell'esperienza professionale senza prendere in considerazione le specializzazioni prescelte dai candidati.
paragrafo 29
I bandi di concorso, anteriori al concorso litigioso e prodotti dalla Commissione in allegato alla controreplica, dimostrano che l'esperienza professionale richiesta ai candidati che non hanno conseguito un diploma di studi secondari deve essere in relazione con la natura delle mansioni.
paragrafo 30
La Commissione ribadisce che l'apparente differenza di redazione che si rileva nel bando di concorso in questione non può venir presa in considerazione. A norma dell'art. 5, n. 1, 3o capoverso dello Statuto, la condizione dell'esperienza professionale in relazione con il settore prescelto, posta per i candidati in possesso di diploma di studi secondari, deve a maggior ragione valere per i candidati sprovvisti di detto diploma.
paragrafo 31
In via del tutto subordinata, la Commissione ritiene che, se la Corte dovesse pronunciare l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/BT/7/76 di escludere dagli esami i ricorrenti, non sarebbe opportuno, in considerazione dell'interesse del servizio e del legittimo interesse dei prescelti, annullare gli esami del concorso e le nomine effettuate in esito ad esso.
SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 10 maggio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 giugno 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 22 novembre 1978, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno di riserva COM/BT/7/76 di escluderli dal concorso, nonché l'annullamento dello stesso concorso e delle nomine effettuate in esito ad esso.
punto 2
Le decisioni della commissione giudicatrice, ora impugnate, sono state notificate ai ricorrenti il 7 febbraio 1978; avendo questi chiesto un riesame, la commissione giudicatrice ha tenuto ferme le decisioni già adottate, il che è stato comunicato ai ricorrenti il 22 febbraio 1978. Il 25 aprile 1978, i ricorrenti proponevano alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, al quale la Commissione non dava risposta nel termine prescritto.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 3
La convenuta non ha sollevato eccezioni sulla ricevibilità del ricorso e la Corte non ha ravvisato alcun motivo per esaminare d'ufficio la questione.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
paragrafo 3
«arti grafiche:
a) edizione
b) fotoincisione
c) microfilm e fotografia industriale
d) offset
e) composizione
f) rilegatura».
paragrafo 4
I candidati che avessero prescelto il settore «arti grafiche» erano invitati ad indicare i due rami di specializzazione da essi prescelti. La seconda rubrica riguarda le condizioni di ammissione al concorso e fa una distinzione tra i candidati che hanno terminato studi secondari (rubrica II A) e gli altri (rubrica II B). I primi dovevano dimostrare di possedere «almeno sei anni d'esperienza nel settore scelto dal candidato tra quelli enunciati al punto I “Natura delle funzioni”», gli altri dovevano provare di possedere «almeno 9 anni di esperienza professionale in mansioni esecutive di carattere tecnico equiparate, ai sensi dello Statuto, al livello della categoria C».
punto 4
Secondo i ricorrenti, le decisioni della commissione giudicatrice sono in contrasto con l'art 5, primo comma, dell'allegato III dello Statuto in quanto, per escludere dal concorso i ricorrenti, la commissione giudicatrice ha dichiarato che essi non possedevano determinati requisiti d'esperienza professionale specifica, mentre detti requisiti non erano richiesti dal bando di concorso.
punto 5
Tra le cinque rubriche del bando di concorso, due hanno rilevanza per la soluzione della controversia. La prima riguarda la natura delle mansioni: essa specifica che il concorso mirava ad occupare dei posti di natura tecnica in quattro settori, l'ultimo dei quali è così definito:
punto 6
Il rifiuto di ammettere al concorso i ricorrenti era motivato col fatto che essi non possedevano un'esperienza professionale almeno novennale in mansioni esecutive di carattere tecnico, equiparate, in base allo Statuto, al livello della categoria C in due specializzazioni. Le ultime tre parole non figuravano tra le «condizioni di ammissione al concorso» per quel che riguarda i candidati che, come i ricorrenti, non avevano terminato studi di livello secondario.
punto 7
La convenuta ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto comprendere che l'esperienza professionale richiesta come condizione di ammissione doveva essere inerente al settore scelto dal candidato. Pur se nel bando di concorso non si faceva espressa menzione di detta correlazione, essa si sarebbe desunta tuttavia chiaramente dagli scopi perseguiti dall'Amministrazione che aveva indetto il concorso, dall'attenta lettura del bando nel suo complesso, nonché dal raffronto con altri bandi di concorso riguardanti posti analoghi.
punto 8
La Corte non può accogliere questa tesi della convenuta.
punto 9
Infatti, la funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto consiste precisamente nell'informare gl'interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura.
punto 10
Questo principio non dispensa però i dipendenti interessati dal leggere attentamente il bando di concorso. È vero che — nella fattispecie — la lettura attenta del bando doveva permettere ai ricorrenti di rendersi conto che l'esperienza professionale richiesta doveva essere inerente al settore delle attività tecniche da loro prescelte; per contro, nulla nel bando poteva indicare loro che il nesso tra l'esperienza professionale e il settore prescelto andava intesa nel senso che la scelta del settore «arti grafiche» implicava il possesso di esperienza nelle due specializzazioni dello stesso settore da essi prescelto.
punto 11
Dal fascicolo si desume che i due ricorrenti erano atti ad eseguire lavori tecnici nei due rami di specializzazione da essi scelti, erano in possesso di un'esperienza professionale ai sensi del bando di concorso, in uno di detti rami di specializzazione e che uno di essi, il sig. Constant, aveva pure una certa esperienza, anche se limitata, nell'altra specializzazione da lui scelta. La convenuta ha dedotto che un rapporto informativo relativo a detto ricorrente menzionava solo una certa «conoscenza» in questo ramo di specializzazione, ma non una certa «esperienza»; essa però non ha contestato la tesi del ricorrente, secondo cui questa conoscenza era stata acquisita eseguendo lavori pratici.
punto 12
Inoltre è opportuno osservare che il sig. Constant ha immediatamente proposto reclamo contro il rifiuto che gli era stato opposto ed ha dichiarato in tale occasione di poter documentare alla commissione giudicatrice la sua esperienza professionale in questi due rami di specializzazione. La commissione giudicatrice tuttavia confermava il suo rifiuto in quanto il ricorrente avrebbe dovuto presentare'i suoi titoli in merito.
punto 13
Dalle considerazioni che precedono risulta che il bando di concorso, dato che non precisava la condizione che l'esperienza professionale doveva riguardare due specializzazioni, non può interpretarsi nel senso che questa condizione andava ciononostante soddisfatta.
punto 14
Escludendo i ricorrenti dal concorso, in quanto essi non disponevano di un'esperienza professionale almeno novennale nelle due specializzazioni prescelte, la commissione giudicatrice ha dunque fondato la propria decisione su criteri diversi da quelli stabiliti dal bando di concorso, cosicché ha violato l'art. 5, 1o comma, dell'allegato III dello Statuto.
punto 15
Si deve tuttavia tener conto del fatto che il concorso COM/BT/7/76 mirava a costituire una riserva per l'assunzione di assistenti tecnici aggiunti della carriera B 5/B 4, cosicché l'esclusione dei ricorrenti dall'elenco dei candidati non ha influito sull'ammissione a detto elenco delle persone selezionate dalla commissione giudicatrice. È sufficiente annullare le decisioni della commissione giudicatrice di non ammettere al concorso i ricorrenti e le decisioni con cui la commissione giudicatrice ha ribadito il suo rifiuto. Così stando le cose, non è necessario annullare la selezione effettuata dalla commissione giudicatrice.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 16
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e le spese processuali vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Sono annullate le decisioni con cui la commissione giudicatrice del concorso COM/BT/7/76 ha escluso i ricorrenti dal novero dei candidati e quelle con cui è stato ribadito detto rifiuto.
2o Tutte le spese processuali saranno sopportate dalla Commissione.
Firme
Mertens de Wilmars
O'Keeffe
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 giugno 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars