Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 maggio 1983, causa 289/81
Epigrafe
Nella causa 289/81,
Vassilis Mavridis, residente in Atene, odos Voukourestiou 19, con l'aw. Dagtoglou di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Carla Manzo, 52, rue Poincaré,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Martin Schmidt, direttore del personale e degli affari sociali, assistito dal sig. Constantin Stratigakis, amministratore presso il servizio delle questioni giuridiche ed amministrative del Parlamento europeo, assistito dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Bonn, 22, Côte d'Eich,
convenuto,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso 7 agosto 1981, n. 00361806, relativa al rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo della divisione di lingua greca della Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche, responsabile dell'ufficio informazioni di Atene,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
II Parlamento europeo decideva all'inizio del 1981 di assumere un responsabile dell'Ufficio informazioni di Atene, posto di capo divisione di lingua greca della Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche. Poiché la procedura di assunzione mediante promozione o mutazione non sortiva il risultato voluto, l'amministrazione del Parlamento europeo decideva, con l'approvazione della commissione paritetica, di applicare, per coprire quel posto, la procedura dell'art. 29, n. 2, dello Statuto. Veniva quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 148 del 18 giugno 1981, pag. 3, un avviso di posto vacante che descriveva dettagliatamente le mansioni del dipendente e stabiliva le condizioni richieste per il posto, cioè in particolare «formazione universitaria sancita da un diploma o esperienza professionale che garantisca un livello equivalente, provata esperienza in materia di giornalismo, [e] perfetta conoscenza dei problemi europei». L'avviso prevedeva altresì l'inquadramento al grado A 3, ma non conteneva invece alcuna condizione di limite d'età per i candidati.
paragrafo 2
Veniva quindi costituito il comitato di selezione. Esso teneva la riunione costitutiva il 7 luglio 1981 e fissava, in quell'occasione, i criteri per la selezione dei candidati. Detti criteri comprendevano fra l'altro «una provata esperienza almeno decennale in materia di pubbliche relazioni e di giornalismo» ed un limite d'età in base al quale i candidati dovevano essere «d'età compresa fra i 35 ed i 50 anni (cioè essere nati fra il I o agosto 1931 ed il 1o agosto 1946)». Tali criteri non venivano pubblicati né nella Gazzetta ufficiale, né mediante affissione, né in altro modo.
paragrafo 3
Il ricorrente, nato prima del 1o agosto 1931, presentava la propria candidatura al posto vacante, allegando le pezze giustificative richieste dal suddetto avviso di vacanza.
paragrafo 4
Nelle successive riunioni del 23, 27 e 31 luglio 1981, il comitato di selezione esaminava le 146 candidature ricevute e decideva si sceglierne 16, respingendo le altre 130, fra cui quella del ricorrente.
paragrafo 5
Con lettera 7 agosto 1981, il presidente del comitato di selezione informava il ricorrente che la sua candidatura non era stata accettata in quanto non soddisfaceva le condizioni d'età stabilite dal comitato di selezione stesso.
paragrafo 6
Con ricorso, iscritto nel registro della Corte di giustizia l`11 novembre 1981, il ricorrente ha impugnato direttamente la suddetta decisione del comitato di selezione 7 agosto 1981, senza previo reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto all'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 7
Nel frattempo, con decisione del presidente del Parlamento europeo veniva nominato al posto di cui è causa il sig. Georges Papadopoulos, con effetto dal 1 o gennaio 1982.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Essa ha chieste al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee di spiegare quale sia la prassi da essi seguita nell'organiz-zare assunzioni del tipo di quella di cui è causa.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nel ricorso, il ricorrente conclude che la Corte voglia
paragrafo 2
«— annullare l'impugnata decisione della Commissione giudicatrice del concorso 7 agosto 1981, n. 00361806, relativa al rigetto della candidatura del ricorrente per aver superato il limite d'età;
— annullare la procedura di concorso e le nomine a cui essa è pervenuta;
— imporre al Parlamento europeo di organizzare il concorso senza tener conto dell'età e di prendere in considerazione la candidatura del ricorrente;
— condannare il Parlamento europeo alle spese».
paragrafo 3
Nella memoria di replica, il ricorrente ha aggiunto che la Corte voglia
paragrafo 4
«— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato».
paragrafo 5
Il convenuto conclude che la Corte voglia
paragrafo 6
«— dichiarare il ricorso irricevibile;
o altrimenti infondato;
respingerlo;
— condannare il ricorrente alle spese».
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità del ricorso
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene di aver dovuto impugnare direttamente la decisione della Commissione giudicatrice del concorso senza proporre prima all'autorità che ha il potere di nomina, nella fattispecie il Parlamento europeo, reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto poiché si tratta di una decisione della commissione giudicatrice del concorso non modificabile dall'autorità che ha il potere di nomina. Secondo la giurisprudenza costante della Corte il reclamo contro una decisione del genere costituisce un preliminare inutile e superfluo.
paragrafo 2
Il convenuto assume invece che, nel caso di specie, non può venir applicata la suddetta giurisprudenza della Corte perché la procedura di assunzione seguita non è quella del concorso, ma quella eccezionale di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto e che, pertanto, non vanno applicate le norme che disciplinano la procedura di concorso. Non è stato, inoltre, il comitato di selezione a scegliere la procedura di assunzione, ma il segretario generale del Parlamento europeo. La questione di cui è causa della determinazione di un limite d'età da parte del comitato di selezione può essere esaminata e risolta dall'autorità amministrativa. Di conseguenza, il ricorrente doveva seguire la procedura del reclamo. Il ricorso è quindi irricevibile.
paragrafo 3
Il ricorrente si oppone, nella replica, a tali argomenti e ribadisce che la giurisprudenza della Corte in merito all'inutilità del reclamo amministrativo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto non si limita alle decisioni della Commissione di concorso, ma si estende a tutte le decisioni a carattere definitivo. Ora, la decisione del co-mitato di selezione ha carattere definitivo. Il convenuto lo ha ammesso nel controricorso, in quanto ha affermato che i criteri di selezione dei candidati, compreso il limite d'età, sono stati fissati dal comitato di selezione. Il convenuto non ha peraltro contestato che, come la commissione di concorso, il comitato di selezione «esprime la libera opinione dei compilatori e non già la valutazione dell'autorità che ha il potere di nomina». Se ne desume quindi la ricevibilità del ricorso.
paragrafo 4
Nella controreplica, il convenuto non contesta le affermazioni del ricorrente in merito alla giurisprudenza della Corte che esclude il reclamo amministrativo dai presupposti necessari per introdurre il ricorso contenzioso. Esso rinvia però al motivo che, secondo lui, si trova a base di tale giurisprudenza, cioè la considerazione che i rapporti informativi come i giudizi della commissione di concorso esprimono l'opinione del compilatore o della commissione giudicatrice e che l'autorità cui è diretto il reclamo amministrativo non ha il potere di annullarli o di riformarli. Viceversa, la decisione, adottata nella presente procedura eccezionale, di fissare un limite d'età ha un carattere diverso. La validità di un criterio del genere può benissimo essere esaminata e valutata dall'autorità che ha il potere di nomina nell'ambito della procedura del reclamo amministrativo. Dovendo essere seguita la procedura di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, il ricorso è irricevibile.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente solleva, nel ricorso, un primo mezzo col quale assume che la decisione impugnata è illegittima e va annullata in quanto basa il rigetto della sua candidatura su una condizione che non era menzionata nell'avviso di posto vacante pubblicato e neppure prevista da un regolamento comunitario. Ciò costituisce una violazione dell'art. 5, 1o comma, dell'allegato III dello Statuto. Facendo richiamo alla sentenza della Corte 28 giugno 1979 (causa 255/78, Anselme, Race. 1979, pag. 2323), non basta che i candidati possano desumere che esiste una condizione d'ammissibilità, ma questa deve essere espressamente menzionata nel bando di concorso stesso, altrimenti è illegittima l'esclusione di un candidato motivata su detta condizione. Nella fattispecie, non solo il limite d'età non era espressamente indicato nel bando di concorso come condizione d'ammissione, ma i candidati non avrebbero neppure potuto supporne l'esistenza. Pertanto la decisione della commissione giudicatrice del concorso di rigettare la sua candidatura è almeno altrettanto illegittima di quella annullata dalla Corte nella suddetta causa Anselme.
paragrafo 2
Col secondo mezzo, il limite d'età è stato fissato da una autorità incompetente, esso non va infatti fissato dalla commissione giudicatrice del concorso, ma, a norma dell'art. 1, n. 1, dell'allegato III dello Statuto, dall'autorità che ha il potere di nomina. D'altra parte, poiché il limite d'età non è stato menzionato nel bando di concorso, ma comunicato al ricorrente solo con l'atto impugnato, quindi più tardi, l'atto impugnato è illegittimo.
paragrafo 3
Col terzo mezzo, la commissione giudicatrice del concorso, informandolo dell'esistenza di un'ulteriore condizione di ammissibilità solo alla fine della procedura, cioè dopo che era stato pubblicato il bando di concorso, ha trasgredito il principio di tutela dell'affidamento legittimo del singolo nei confronti dell'amministrazione comunitaria, principio che costituisce, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Tutti i candidati devono poter fare affidamento sul fatto che le comunicazioni emesse da organi comunitari siano esatte e complete e comportarsi di conseguenza, in considerazione soprattutto dei problemi fisici e psichici che pone una candidatura nell'ambito di un concorso del genere, problemi che aumentano con l'età del candidato.
paragrafo 4
Nella fattispecie, il ricorrente si è fidato che gli elementi dell'avviso di vacanza fossero esatti e completi e solo perchè era certo di soddisfare le condizioni formali d'ammissibilità richieste ha accettato gli inconvenienti della preparazione della candidatura e di imputarli sul suo tempo di lavoro. Sebbene il principio di tutela dell'affidamento legittimo consenta eccezioni, la commissione di concorso non può farle valere nel caso di specie in quanto il ricorrente non poteva presumere che si richiedesse un ulteriore requisito aggiunto illegittimamente ed in quanto tale requisito non si imponeva per motivi imperativi di pubblico interesse. L'esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati è quindi illegittima e va annullata con la conseguenza che il concorso va rifatto senza prendere in considerazione il criterio illegittimo.
paragrafo 5
Nel controricorso, il convenuto sostiene in generale che gli argomenti del ricorrente sono infondati in fatto perchè, nella presente fattispecie, non si tratta di un concorso, ma della procedura eccezionale di assunzione ci cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto, come risulta dalla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Tale procedura eccezionale non è soggetta alla normativa che disciplina i concorsi.
paragrafo 6
Pertanto, non vanno applicate le disposizioni dell'allegato III dello Statuto, relative al bando di concorso. Di conseguenza, e rispondendo al primo mezzo, non vi può essere trasgressione delle disposizioni di cui trattasi ed, in particolare, dell'art. 5, I o comma, del suddetto allegato III. I riferimenti alla giurisprudenza della Corte in materia di concorsi vanno quindi disattesi in quanto privi d'oggetto.
paragrafo 7
Per gli stessi motivi non è giustificato neppure il secondo mezzo del ricorrente basato sull'art. 1, n. 1, dell'allegato III dello Statuto, relativo alla pretesa incompetenza del comitato di selezione per fissare il limite d'età, in quanto non si possono applicare alla fattispecie le disposizioni dell'allegato III dello Statuto.
paragrafo 8
In merito al terzo mezzo, cioè l'asserita trasgressione del principio di tutela dell'affidamento legittimo del singolo nei confronti dell'amministrazione comunitaria, tale principio non può essere fatto valere dal singolo che non faccia parte del personale dell'istituzione e che si presenti candidato ad un posto vacante. Tuttavia, anche se detto principio si potesse applicare ad un caso del genere, sarebbe infondato nel contesto della presente fattispecie.
paragrafo 9
Vanno inoltre aggiunte tre ulteriori considerazioni. Anzitutto, il limite d'età era stato fissato molto prima di ricevere la candidatura del ricorrente.
paragrafo 10
In secondo luogo, il limite d'età è conforme alla norma spesso applicata e ciò porta ad escludere qualsiasi arbitrarietà in capo al comitato di selezione. Inoltre, il limite d'età si giustifica, nella specie, per l'importanza del posto da coprire; in particolare, l'età massima deriva dalla necessità di non assumere dipendenti troppo vicini all'età della pensione.
paragrafo 11
In terzo luogo, il comitato di selezione è autorizzato a rissare un limite d'età dall'art. 29, n. 2, dello Statuto, il quale consente, in casi eccezionali, una procedura di assunzione diversa dal concorso, che esclude l'applicazione della procedura di concorso di cui all'allegato III comprese le disposizioni relative alla compilazione del bando di concorso. Tale procedura speciale non è né definita, né precisata dallo Statuto e lascia all'autorità amministrativa la scelta dei mezzi più idonei a coprire i posti considerati. Mentre non sono pertinenti le sentenze della Corte di giustizia in materia di concorsi, lo sono invece quelle relative all'art. 29, n. 2. Da dette sentenze si desume che l'art. 29, n. 2, introduce una procedura speciale non altrimenti disciplinata. In particolare, la Corte ha già dichiarato che il ricorso all'art. 29, n. 2, non è subordinato ad alcuna condizione di pubblicazione. A maggior ragione, la pubblicazione effettivamente avvenuta poteva limitarsi alle indicazioni in essa contenute. Il limite d'età può quindi essere fissato successivamente, a discrezione del comitato di selezione.
paragrafo 12
Nella replica, il ricorrente sostiene di non aver messo in discussione la forma del procedimento d'assunzione, né il diritto di fissare un limite d'età in se stesso e che, di conseguenza, l'argomento corrispondente del convenuto nel controricorso è privo d'oggetto. Inoltre, la tesi del convenuto secondo cui le disposizioni dello Statuto che disciplinano la procedura di concorso, nonché la giurisprudenza ad esse relativa non vanno applicate nella fattispecie, perchè la procedura di assunzione che è stata seguita è diversa da quella di concorso è «erronea in ogni sua parte». La «procedura di concorso», come la procedura eccezionale seguita nella fattispecie, è una forma di procedura di selezione. Anche se non andassero applicate le disposizioni specifiche e la giurisprudenza relative allo svolgimento dei concorsi, non vi è alcuna differenza fra le due forme di procedura di selezione per quanto riguarda il requi sito della pubblicazione dell'avviso di posto vacante e la determinazione delle condizioni che i candidati devono soddisfare, in una fase precedente allo svolgimento del concorso. Le considerazioni della Corte di giustizia nella (summenzionata) causa Anselme relative alla funzione essenziale del bando di concorso hanno rilievo anche nella presente fattispecie in quanto riguardano la fase precedente.
paragrafo 13
Se ne può infatti desumere il principio fondamentale secondo cui una buona amministrazione non deve «dissimulare nei confronti dei singoli, negli avvisi che pubblica, gli elementi che li interessano direttamente, in modo da spingerli a comportamenti inutili, infruttuosi o anche dannosi». In particolare, un avviso di posto vacante che indichi talune condizioni, ma non quelle richieste, è inammissibile per una qualsiasi amministrazione e costituisce una dissimulazione che rivela una mancanza di riguardo della dignità dell'individuo.
paragrafo 14
Inoltre, il principio di tutela dell'affidamento legittimo va applicato non solo a favore dei membri del personale, ma anche nei confronti di chi ha presentato la propria candidatura, in quanto dall'esclusione dei non dipendenti risulterebbe una discriminazione infondata ed ingiustificata fra i dipendenti e gli altri cittadini. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il principio della tutela del legittimo affidamento non può valere nel contesto della presente causa, il convenuto ha omesso di dare una qualsiasi spiegazione.
paragrafo 15
Contro gli ulteriori argomenti del convenuto, si desume inoltre dal fatto che il limite d'età non è stato comunicato ai candidati che il comitato di selezione ha volutamente dissimulato loro un requisito formale essenziale. Non si rimprovera al comitato di selezione di aver dato prova d'arbitrarietà nello stabilire il limite d'età, ma bensì di non averne informato i candidati. Comunque, non è neppure concepibile che l'interesse pubblico imponga di tener nascosto ai candidati il limite d'età.
paragrafo 16
L'argomento del convenuto secondo cui l'applicazione della procedura dell'art. 29, n. 2, non è subordinata ad alcun requisito di pubblicazione e che l'eventuale pubblicazione può quindi limitarsi ad alcune delle condizioni, non è accettabile. Viceversa, l'eventuale pubblicazione deve riguardare tutte le condizioni richieste.
paragrafo 17
Infine, il fissare il limite d'età massimo a 50 anni è arbitrario e non fondato, specialmente in considerazione delle mansioni da svolgere e della grande esperienza richiesta ai candidati.
paragrafo 18
Il convenuto ribadisce, nella controreplica, il proprio convincimento che nella fattispecie l'avviso di vacanza non sia subordinato alle condizioni prescritte dallo Statuto per ί bandi di concorso.
paragrafo 19
Quanto al principio di tutela dell'affidamento legittimo, conformemente alle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 268/80, esso deve basarsi su precise assicurazioni fornite dall'amministrazione agli interessati. Nella presente fattispecie, l'amministrazione non ha assunto alcun impegno nei confronti dei candidati, ma si è limitata ad un avviso per informare gli eventuali interessati della sua intenzione di assumere un dipendente. Il principio addotto non può pertanto venir applicato.
paragrafo 20
Infine, la tesi del ricorrente secondo cui è arbitrario fissare il limite d'età a 50 anni, va rigettata, sottolineando che la determinazione dei requisiti richiesti per un posto da coprire, ivi comprese le condizioni d'età, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione.
paragrafo 21
Inoltre, i sistemi d'assunzione nel pubblico impiego nella maggior parte degli Stati membri prevedono limiti d'età minima e/o massima, poiché è evidente che, per certi incarichi, l'età deve costituire un elemento molto importante.
paragrafo 22
Sui quesiti posti dalla Corte
paragrafo 23
Al primo quesito posto, cioè se i posti vacanti oggetto di assunzione in base all'art. 29, n. 2, dello Statuto siano sistematicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale o nella stampa d'informazione generale, il Consiglio ha risposto che i suddetti posti non sono mai stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale o nella stampa, salve alcune eccezioni. La Commissione risponde che i posti presso di essa vacanti non sono di norma oggetto di alcuna pubblicazione. Il Parlamento risponde di non pubblicarle sistematicamente, ma che nella maggior parte dei casi le assunzioni sono pubblicate a seconda delle necessità concrete dei posti da coprire.
paragrafo 24
Al secondo quesito, cioè se le informazioni pubblicate contengano la menzione che si tratta di un'assunzione ai sensi dell'art. 29, n. 2, il Consiglio ed il Parlamento europeo danno risposta negativa.
paragrafo 25
Al terzo quesito, cioè se le informazioni pubblicate precisino i limiti d'età eventualmente richiesti, il Consiglio risponde affermativamente, mentre il Parlamento europeo dà risposta negativa.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 3 febbraio 1983, il ricorrente, con l'avv. P. Dagtoglou, ed il Parlamento europeo, rappresentato dall'aw. A. Bonn, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 17 marzo 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte I'll novembre 1981, il sig. Vassilis Mavridis, residente in Atene, ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione 7 agosto 1981 con cui il comitato di selezione del Parlamento europeo rifiutava di prendere in considerazione la sua candidatura al posto di capo divisione di lingua greca presso la Direzione generale delle informazioni e delle relazioni pubbliche del Parlamento europeo, responsabile dell'Ufficio informazioni di Atene, nonché all'annullamento della procedura di selezione e della nomina del dipendente di ruolo prescelto con effetto dal 1o gennaio 1982.
punto 2
Con avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 giugno 1981, il Parlamento rendeva nota la sua intenzione di assumere un capo divisione di lingua greca responsabile dell'ufficio informazioni di Atene.
punto 3
In tale avviso di vacanza figurava la descrizione dettagliata delle mansioni del suddetto capo divisione nonché dei requisiti richiesti per il posto vacante; va osservato che non era indicato il fondamento giuridico della procedura prescelta e che non vi era fissato alcun limite d'età.
punto 4
Nella riunione costitutiva, il comitato di selezione fissava i criteri per la selezione dei candidati e decideva in particolare che i candidati dovevano avere «età compresa fra i 35 ed i 50 anni (essere nati cioè fra il 1o agosto 1931 ed il Γ agosto 1946».
punto 5
II ricorrente, nato prima del 1o agosto 1931, presentava la propria candidatura insieme a 145 altri interessati. Tenuto conto del limite d'età fissato, il presidente del comitato di selezione, con lettera 7 agosto 1981, lo informava che la sua candidatura non era stata ammessa.
punto 6
II ricorrente impugnava la decisione del comitato di selezione direttamente dinanzi alla Corte, senza presentare previo reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
punto 7
A sostegno del ricorso, esso deduce tre mezzi relativi, il primo, alla trasgressione dell'art. 5, 1° comma, dell'allegato III dello Statuto, in quanto il comitato di selezione avrebbe aggiunto il requisito dell'età a quelli fissati dall'avviso di posto vacante; il secondo, alla trasgressione dell'art. 1, n. 1, dell'allegato III dello Statuto, poiché il limite d'età sarebbe stato fissato da un'autorità incompetente; il terzo, alla trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento del ricorrente, in quanto la procedura di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto è stata seguita senza che il ricorrente ne fosse stato informato.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 8
Il Parlamento assume che il ricorso è irricevibile perché il ricorrente avrebbe dovuto seguire la procedura di reclamo, presupposto necessario per proporre il ricorso contenzioso. Esso sostiene che, nell'ambito della procedura speciale di assunzione, di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto, la fissazione di un limite d'età da parte del comitato di selezione poteva essere esaminata e modificata dall'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo l'APN) del Parlamento.
punto 9
Il ricorrente sostiene invece che il reclamo contro la decisione di cui è causa del comitato di selezione sarebbe stato inutile e superfluo perché tale decisione, come quella di una commissione giudicatrice di concorso, non avrebbe potuto essere modificata dall'APN.
punto 10
Dal fascicolo si desume che il Parlamento decideva di applicare l'art. 29, n. 2, dello Statuto, a norma del quale si può seguire una procedura diversa dal concorso per l'assunzione di personale di grado Al e A 2, nonché in casi eccezionali per posti che richiedono una speciale competenza, ed incaricava un comitato di selezione di vagliare i candidati idonei al posto vacante.
punto 11
Un incarico del genere presuppone necessariamente che il Parlamento deleghi un ampio potere discrezionale al comitato di selezione, in particolare per quanto riguarda i criteri di selezione. Ne consegue che il ricorrente, il quale ignorava la procedura scelta dal Parlamento, ha potuto ritenere con ragione che le decisioni del comitato sulla ricevibilità delle candidature avessero carattere definitivo e che il Parlamento non avesse più la possibilità di modificarle. Aveva pertanto motivo di considerare il previo reclamo una formalità priva di significato pratico.
punto 12
Il ricorso è quindi ricevibile.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 13
A sostegno dei primi due mezzi il ricorrente deduce che la decisione impugnata non poteva essere fondata sul criterio del limite d'età in quanto tale criterio, non menzionato nell'avviso di posto vacante, sarebbe stato aggiunto successivamente dal comitato di selezione il quale avrebbe così modificato arbitrariamente le condizioni d'ammissione per il posto da coprire, e che il limite d'età era stato fissato da un'autorità incompetente.
punto 14
II Parlamento oppone che la norma citata dell'allegato III dello Statuto, relativa al bando di concorso, non va applicata perché si tratta qui della procedura speciale di assunzione di cui all'art. 29, n. 2, e non di quella di cui all'art. 29, n. 1, dello Statuto. Il suddetto articolo non definirebbe e non preciserebbe la procedura speciale che autorizza e lascerebbe all'APN la scelta dei mezzi più idonei per coprire il posto vacante. Stando così le cose, la procedura applicata non sarebbe stata subordinata ad alcun obbligo di previa pubblicazione, né di tutti, né di una parte dei criteri cui attenersi.
punto 15
Dal fascicolo si desume che la procedura di assunzione seguita nella fattispecie è effettivamente la procedura di selezione prevista dall'art. 29, n. 2, e non quella del concorso, contemplata dagli artt. 27 o 29, n. 1, e disciplinata dall'allegato III dello Statuto. La Corte non ha motivo di sindacare il diritto del Parlamento di seguire, nella fattispecie, la procedura prescelta.
punto 16
Nell'ambito di questa procedura speciale, l'APN non deve attenersi alle disposizioni dell'allegato III dello Statuto relative al bando di concorso. Pertanto, essa può valersi, durante la procedura, di criteri non stabiliti dall'avviso di posto vacante, senza che tali criteri debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Lo stesso vale per il comitato di selezione al quale l'APN ha delegato il suo diritto di scelta.
punto 17
Ciò vale in particolare per l'obbligo di indicare l'eventuale limite d'età nell'avviso di vacanza. Di conseguenza, l'APN non era obbligata ad indicare espressamente tale condizione nell'avviso di posto vacante. Essa non era neppure obbligata a fissare direttamente il limite d'età, ma aveva il diritto di delegare il relativo potere al comitato di selezione.
punto 18
Ne consegue che i due mezzi sono infondati.
punto 19
Col terzo mezzo il ricorrente assume che il comitato di selezione, applicando un limite d'età come ulteriore condizione di ammissione nell'ambito della procedura dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, senza averlo previamente indicato, ha trasgredito il principio della tutela del legittimo affidamento del singolo nei confronti dell'amministrazione comunitaria.
punto 20
II Parlamento contesta che questo principio possa essere fatto valere dal singolo che non fa parte del personale dell'istituzione in quanto si presenta solo come candidato ad un posto vacante. Comunque il principio, anche se si potesse applicare ad un caso del genere, non varrebbe nel contesto della presente fattispecie.
punto 21
Contrariamente a questa tesi del Parlamento, va affermato che il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento non si limita al personale delle istituzioni comunitarie, ma si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli ha dato aspettative fondate.
punto 22
In fatto di assunzione, la Corte ha già avuto occasione di sottolineare l'importanza essenziale del bando di concorso nell'ambito della procedura d'assunzione di cui all'art. 29, n. 1, dello Statuto, bando che ha proprio lo scopo di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, dei requisiti occorrenti per occupare il posto da coprire onde metterli in grado di valutare se sia il caso di proporre la propria candidatura (v., in particolare, la sentenza 28. 6. 1979, Anselme/Commissione, 255/78, Race. 1979, pag. 2323, e la sentenza 18. 2. 1982, Ruske/Commissione, 67/81, Race. 1982, pag. 661). Va rilevato che l'allegato III dello Statuto non va applicato nell'ambito della procedura speciale di cui all'art. 29, n. 2. Tuttavia, l'APN, è tenuta ad osservare il principio della tutela del legittimo affidamento ed i candidati possono farlo valere.
punto 23
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 29 ottobre 1975 (Marenco/Com-missione, 8I-88/74, Race. 1975, pag. 1247, punto 21 della motivazione), la decisione, nell'ambito di una procedura di assunzione, di applicare l'art. 29, n. 2, non deve necessariamente essere adottata al momento della pubblicazione degli avvisi di posto vacante, né pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
punto 24
Tuttavia l'APN, se decide di coprire un posto a norma dell'art. 29, n. 2, dello Statuto e pertanto non precisa tutti i requisiti che i candidati devono possedere, deve almeno indicare in modo adeguato che si tratta di una procedura in deroga alle disposizioni normali che reggono le assunzioni.
punto 25
Cionondimeno, una trasgressione di tale obbligo non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto impugnato, ma può eventualmente giustificare il risarcimento del danno, qualora l'interessato sia stato leso. Poiché il ricorrente non ha proposto domanda in tal senso, la Corte non deve decidere su questo punto.
punto 26
II mezzo è quindi infondato ed il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 27
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 2° coma, dello stesso articolo, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che riconosce superflue o defatigatorie.
punto 28
Va osservato che il presente ricorso è derivato dal fatto che il Parlamento non ha indicato, nel bando di concorso, che esso seguiva nella fattispecie la procedura speciale di assunzione di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto.
punto 29
Così facendo, esso ha provocato un errore comprensibile del ricorrente e gli ha inutilmente causato le spese del ricorso; esso va pertanto condannato a rimborsare al ricorrente le spese di causa.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2° Il Parlamento è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute dal ricorrente.
Firme
Pescatore
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 19 maggio 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore