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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 25 febbraio 1981, causa 56/80

Decisione
decisa il 1981-02-25
ECLI
ECLI:EU:C:1981:52

Epigrafe

Nel procedimento 56/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesgerichtshof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Firma A. Weigand, Weinbau, Weingroßkellerei (commerciante di vini), Bingen/Rhein, e Schutzverband Deutscher Wein e.V. (ente tutela vini tedeschi), Mannheim, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 8, lett. c), 18, lett. c), e 43, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, «che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve» (GU n. L 54, pag. 99), LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e U. Everling, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › A — Gli antefatti e le questioni pregiudiziali

paragrafo 1
La ditta Weigand, di Bingen/Rhein, commercia in vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), tra l'altro con le denominazioni di «Klosterdoktor» e «Schloßdoktor», abbinando queste denominazioni all'indicazione della zona di produzione. Entrambe le denominazioni sono depositate in Germania, fin dal 1930, e registrate come marchi commerciali. Sulle etichette e nella sua pubblicità, la Weigand si avvale delle denominazioni di cui sopra, che abbina all'indicazione dell'origine e della qualità, come ad esempio «Bereich Bin-gen-Rheinhessen, Qualitätswein mit Prädikat» («Spätlese», «Auslese»), «Bereich Mittelhardt — Deutsche Weinstraße und Rheinland-Pfalz, Qualitätswein». Le etichette riproducono inoltre l'immagine di un frate che beve vino guardando fuori della finestra della sua cella («Klosterdoktor») o il ritratto di uno «Schloßdoktor» in costume d'epoca, a lato del quale talvolta è stampato il testo di una canzone conviviale.
paragrafo 2
Lo Schutzverband Deutscher Wein è un ente che opera in Germania nel settore vitivinicolo per la repressione della concorrenza sleale. Esso ha stigmatizzato le denominazioni adottate dalla Weigand per i suoi vini, in quanto le ha ritenute atte a ingenerare un'opinione errata, sia sotto il profilo della disciplina vinicola (Weingesetz) che sotto quello della disciplina mirante a combattere la concorenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, «UWG») giacché darebbero l'impressione che contraddistinguono vini tipici. Le denominazioni «Klosterdoktor» e «Schloßdoktor» — osserva l'ente — ricordano la denominazione «Doktor», che notoriamente contrassegna un vino tipico ed è usata in varie regioni tedesche; grazie al «Bernkasteier Doktor» ha anche raggiunto fama mondiale. Anche i termini «Schloß» e «Kloster», che si ricollegano ad edifici, costituiscono indicazioni geografiche, in quanto sinonimi di località viticole esistenti a Dienheim, Oppenheim o perché ricorrono in vari nomi di località. Ciò costituisce pertanto elemento che può trarre in inganno sulla provenienza geografica del vino. Questa impressione ingannevole non può nemmeno venir dissipata dal fatto che, secondo la «Weingesetz» del 1971, i nomi dei vigneti possono venir usati solo unitamente a nomi di località, mentre le denominazioni di cui trattasi nella fattispecie non comportano questa aggiunta. In realtà, nel frattempo, è stato precisato che le denominazioni di fantasia potrebbero far insorgere l'erronea impressione che si riferiscano a località anche allorché non sono precedute a nomi geografici.
paragrafo 3
Il ricorso dello Schutzverband Deutscher Wein è stato respinto dal Landgericht di Mannheim, ma è stato accolto in sede d'appello dall'Oberlandesgericht di Karlsruhe, che, in forza dell'art. 3 dell'UWG, vietava alla Weigand di porre in vendita o di reclamizzare in qualsiasi forma vino con la denominazione «Klosterdoktor» o «Schloßdoktor».
paragrafo 4
Il giudice d'appello ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto — a suo avviso — la confusione per l'acquirente era provocata dal fatto che una parte non trascurabile degli ambienti commerciali in questione avrebbe potuto arguire dalle denominazioni litigiose — incorrendo in errore — che il nome si ricollegava a zone particolari, il che avrebbe potuto aumentare lo stimolo ad acquistare, giacché i vini classici hanno più pregio dei prodotti ottenuti mediante taglio.
paragrafo 5
Dinanzi al Bundesgerichtshof, la Weigand ha sostenuto che l'art. 3 dell'UWG non può applicarsi alla fattispecie, poiché le denominazioni prescelte sono lecite in base alle norme comunitarie che disciplinano la denominazione dei vini (in particolare in virtù dell'art. 43, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 355/79), che in materia costituiscono una disciplina esauriente. Un'etichettatura conforme agli artt. 18 e 43, n. 1, dello stesso regolamento, in quanto non si presta a confusioni con un'altra denominazione consentita di vino tipico, è pure lecita se sfruttata pubblicitariamente, nel senso dell'art. 43, n. 2., quand'anche fosse in contrasto con le norme più restrittive del diritto nazionale.
paragrafo 6
Il Bundesgerichtshof ritiene che bene abbia giudicato il tribunale d'appello rilevando che nella fattispecie sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 dell'UWG (indicazioni atte ad indurre in errore circa l'origine della merce). Esso ritiene a questo proposito che, per quel che riguarda la notorietà del termine «Doktor» — come termine che caratterizza un vino tipico — sia irrilevante stabilire se il vino tipico «Bernkasteier Doktor» sia noto solo sotto questa denominazione. Infatti non vi è un rischio eventuale di confusione con questa varietà specifica di vino, bensì si tratta di sapere se — data la notorietà di questa varietà di vino come prodotto tipico — le denominazioni litigiose di cui trattasi, a causa del termine «Doktor» che vi compare, possano ritenersi esse pure come denominazioni di vini tipici e quindi il vino, nella presunzione che provenga da una determinata zona, possa abusivamente acquisire un pregio superiore rispetto ai vini senza denominazione d'origine.
paragrafo 7
D'altro canto il Bundesgerichtshof ritiene che — qualora fosse fondato — l'argomento della Weigand sarebbe importante ai fini dell'emananda sentenza, dato che un'eventuale condanna potrebbe basarsi solo sull'art. 3 dell'UWG. Poiché con questo argomento è stato posto sul tappeto un problema di diritto comunitario, il Bundesgerichtshof, con ordinanza 19 dicembre 1979, decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 8
«1. Se la parola “confusione” di cui all'art. 43, n. 1, del regolamento (CEE) n. 355/79 (GU n. L 54 del 5. 2. 1979, pagg. 99 e segg.) e/o i termini “indicazione tali da creare confusione” di cui all'art. 8, lett. c), e all'art. 18, leu. e), di detto regolamento, a differenza dei termini “creare un'opinione erronea” di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento, si debbano interpretare nel senso che: a) comprendano soltanto il caso in cui nel commercio il marchio venga scambiato per un altro determinato marchio o per un'altra determinata denominazione (di località, nella specie), b) oppure se in dette denominazioni o indicazioni tali da generare confusione si debbano ricomprendere anche quelle che danno a credere si tratti del nome — o di parte del nome — di un centro viticolo in realtà inesistente, o della denominazione di una località viticola in realtà inesistente. 2. Nel caso sia positiva la soluzione della questione sub 1 b), a) se una designazione ed una presentazione (etichettatura, nella specie), non criticabili dal punto di vista dell'art. 43, n. 1, possano nondimeno ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 43, n. 2, oppure se l'art. 43, n. 1, contenga norme esaustive per quanto riguarda la designazione dei prodotti, b) se l'art. 43 del regolamento lasci spazio all'applicazione di norme nazionali più rigorose, per esempio l'art. 3 dell' “UWG” (legge contro la concorrenza sleale), quando si tratti di opinione erronea ingenerata nei consumatori da una designazione che dia l'impressione di un nome di località, senza poter essere scambiata per un nome di località effettivamente esistente».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › B — La disciplina comunitaria che entra in linea di conto

paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio n. 355/79 si fonda sulla considerazione che il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 54, pag. 1), «pur stabilendo talune norme relative alla designazione di alcuni vini in casi particolari, prevede l'adozione di norme generali per la designazione e la presentazione di alcuni prodotti del settore in questione» (art. 54). Il regolamento n. 355/79 dispone quindi all' art. 8:
paragrafo 2
«Per la designazione di un vino da tavola non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che: .... c) per quanto riguarda i vini da tavola designati in applicazione dell'art. 54, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, contengano indicazioni false o tali da creare confusione, in particolare riguardo all'origine geografica, alla varietà di vite, all'annata di raccolta o a una menzione relativa ad una qualità superiore, ...»,
paragrafo 3
all'art. 18: «Per la designazione di un v.q.p.r.d. non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che: ... c) contengano indicazioni false o tali da creare confusione, in particolare riguardo all'origine geografica, alla varietà della vite, all'annata di raccolta o ad una menzione relativa ad una qualità superiore», e all'art. 43: «1. La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 3, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità non devono creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto per quanto riguarda le indicazioni di cui agli artt. 2, 12, 27, 28 e 29. 2. La designazione e la presentazione nella pubblicità devono essere tali da non creare un'opinione erronea relativamente al prodotto in questione, in particolare per quanto riguarda: il tipo di prodotto, il colore, l'origine, la qualità, la varietà di vite, l'annata di raccolta e il contenuto dei recipienti; l'identità o la qualità delle persone fisiche o giuridiche o di una associazione di persone che partecipano o hanno partecipato alla produzione o al circuito commerciale del prodotto in questione».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › C — La legislazione nazionale che entra in linea di conto

paragrafo 1
L'art. 3 dell'UWG stabilisce che:
paragrafo 2
«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, a scopo concorrenziale fornisce informazioni atte ad indurre in errore sugli elementi commerciali, specie sulle caratteristiche, sull'origine, sul sistema produttivo o sul valore dei singoli prodotti, o delle singole prestazioni commerciali o dell'offerta complessiva, come pure sul listino dei prezzi sul modo d'acquisto o sulla provenienza dei prodotti, circa il possesso di benemerenze, circa il motivo o lo scopo della vendita, ovvero circa l'entità delle scorte, può venir citato in giudizio affinché gli venga imposto di astenersi dal diffondere dette informazioni».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta › D — Il procedimento dinanzi alla Corte

paragrafo 1
Copia dell'ordinanza di rinvio è giunta alla cancelleria della Corte il 13 febbraio 1980.
paragrafo 2
Hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia la ditta Weigand, rappresentata dall'avv. Fritz Hallgarten, patrocinante presso il Landgericht di Wiesbaden, lo Schutzverband Deutscher Wein, rappresentato dall'avv. Peter Hass, patrocinante presso il Landgericht di Mannheim, il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. Martin Seidel, in qualità di agente, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal suo agente Thierry Le Roy, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › 1. Osservazioni della Weigand

paragrafo 1
La Weigand premette l'osservazione che il nome «Doktor», a sé stante, non contraddistingue una località («Lage») ai sensi della «Weingesetz», cioè uno o più vigneti determinati il cui prodotto è normalmente costituito da vini pregiati di gusto costante, ubicati in uno o più comuni della stessa regione di produzione; il nome della località si compone dunque di due elementi: il nome del vigneto e quello del comune in cui è ubicato il vigneto stesso. Il termine «Doktor» rappresenta solo un elemento componente la denominazione dei seguenti vini tipici ufficialmente riconosciuti: Bernkasteler Doktor (Mosel-Saar-Ruwer), Blankenhornsberger Doktorgarten (Baden), Ihringer Doktorgarten (Baden), Dexheimer Doktor (Rheinhessen), Venninger Doktor (Rheinpfalz), Waldracher Doktorberg (Mosel-Saar-Ruwer).
paragrafo 2
L'ordinanza di rinvio non rende fedelmente la motivazione della sentenza dell'Oberlandesgericht, che ha fondato il suo giudizio non sull'opinione erronea che può ingenerarsi quanto all'origine, ma soprattutto su quella che può insorgere quanto alla natura del vino.
paragrafo 3
Dato l'aspetto generale delle etichette applicate sulle bottiglie del vino in questione, va esclusa qualsiasi possibilità di confusione e i marchi (identificabili come tali dalla dicitura «eingetragene Marke», marchio depositato) non possono venir intesi nel senso che indicano l'origine del vino. Nella pubblicità, cioè nei listini prezzi, i marchi sono immediatamente riconoscibili come tali. Tutti i vini così denominati sono vini che rientrano nella categoria dei «v.q.p.r.d.» ed in particolare la varietà «Pölicher Held», che porta il contrassegno «Kabinett» ed il marchio «Schloßdoktor», nonché altre varietà contrassegnate «Spätlese» e «Auslese», nonché altri vini tipici ed il «Liebfrauenmilch». Sul listino, essi sono elencati a parte, in grassetto, con l'aggiunta della dicitura «nostro marchio», oltre altre indicazioni come il numero di catalogo, la regione di produzione e la qualità. Qualsiasi acquirente consulti il listino della Weigand può distinguere non solo i marchi dei vini, ma anche il nome della zona di produzione e, per i «Prädikatsweine», il vigneto di produzione e la descrizione delle caratteristiche del vino. Nell'ordinanza di' rinvio non si fa menzione del fatto che per l'etichettatura vi è già stato un procedimento penale per infrazione dell'art. 46 della Weingesetz, durante il quale è emerso che non vi era motivo di muovere obiezioni ai marchi e al loro uso. Il problema del rischio di confusione è stato esaminato nel 1932 dal Reichspatentamt (ufficio brevetti del Reich), che ha dato soluzione negativa. Le etichette sono conformi alle disposizioni del regolamento della Commissione 4 giugno 1976, n. 1608, relativo alle modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 183, pag. 1), nonché alle disposizioni dell'art. 16, n. 4, della Weinverordnung (regolamento d'attuazione in materia vitivinicola).
paragrafo 4
La Weigand ricorda che l'art. 5 della Weinverordnung del 1932 disponeva, per quel che riguarda l'art. 5 della Weingesetz del 1930:
paragrafo 5
«Si deve ritenere in particolare che inducono in errore: 1. le denominazioni di fantasia, se combinate direttamente con nomi di località o altrimenti forgiate in modo da far credere al pubblico che indichino zone vinicole o località, nonostante l'eventuale aggiunta di marchi, marchi commerciali o nomi commerciali».
paragrafo 6
Questa disposizione non è più in vigore dal 1971. Già l'art. 46 della Weingesetz del 1971 ha apportato alcune modifiche; i criteri che esso elenca sono stati completati dall'art. 16, n. 4, della Weinverordnung: il marchio va tenuto chiaramente separato dalla denominazione d'origine. Vi è perciò una norma sulla concorrenza che esclude qualsiasi rischio di confusione.
paragrafo 7
Secondo la Weigand, la disciplina dell' etichettatura si basa su due principi fondamentali:
paragrafo 8
il consumatore deve venir esattamente informato circa la denominazione del vino; il venditore deve evitare che l'acquirente confonda il vino di una determinata provenienza con uno di provenienza diversa.
paragrafo 9
Gli artt. 8 e 18 del regolamento di cui trattasi costituiscono una speciale disciplina delle denominazioni per quel che riguarda l'etichettatura, in base alla quale si determina la liceità o l'illiceità della denominazione; l'art. 43 si riferisce a tutte le altre indicazioni obbligatorie che integrano quelle di cui sopra, il n. 1 disciplina la pubblicità di qualunque tipo, orale, scritta, mediante la stampa, la radio e la televisione; il n. 2 disciplina la pubblicità come complesso di indicazioni, cioè i marchi e tutte le altre indicazioni, lecite e illecite. La disposizione dell'art. 46 della legge tedesca sul vino non è stata riprodotta. D'altro canto gli Stati membri, anche nel 1976, si sono nuovamente espressi per una reiezione.
paragrafo 10
Il fatto che una denominazione, durante 50 anni di uso, non sia mai stata oggetto di contestazioni, conferma che essa non può ingenerare confusione. Dato questo prolungato uso di marchi senza incontrare opposizione, secondo il diritto comunitario si dovrebbe fornire la prova che detto uso ha ingenerato opinioni errate, anche se la disciplina si limita a contemplare l'idoneità della denominazione a «creare un'opinione erronea». A questo riguardo, il testo dell'art. 18 è chiaro e stabilisce inequivocabilmente quando un marchio è lecito. L'indicazione atta ad ingenerare confusione deve essere contenuta nel marchio, cioè deve comparire nel testo o nelle immagini. Secondo la Weigand, è conforme alla tradizione tedesca vendere i vini tedeschi, se possibile, indicando zona e località di produzione. Per i vini da tavola, dal 1971 non è più possibile indicare la località. Ciò è conseguenza dell'armonizzazione con la disciplina vinicola esistente in Francia ed in Italia, ove, in realtà, solo una piccola parte della produzione può fregiarsi della denominazione d'origine, in quanto «AC» e «VDQS», oppure «DOC» e «DOCG». La Germania non ha regolarmente compilato l'elenco delle unità geografiche — da inviare alla Commissione — per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Essa ha elencato i vini tipici solo una volta, mentre ne esistono 72 versioni, e ciò senza indicazione di località. Finché questo elenco non sarà pubblicato non esisterà un testo comune di base.
paragrafo 11
Nella sua famosa sentenza sugli spumanti e le acquaviti (causa 12/74, Commissione e/Germania, Racc. 1975, pag. 181) la Corte ha dichiarato:
paragrafo 12
«La ... ragion d'essere [delle denominazioni d'origine e delle indicazioni di provenienza] consiste ... nel designare un prodotto che possiede in effetti qualità e caratteristiche intimamente connesse alla zona di provenienza. Per quanto riguarda più specificamente le indicazioni di provenienza, il collegamento con la zona geografica d'origine deve poter evocare una qualità e caratteristiche tali da consentire una precisa individuazione del prodotto».
paragrafo 13
Il Bundesgerichtshof pare voglia considerare nomi di fantasia come indicazioni relative alla provenienza. La Weigand contesta quanto sostenuto nel provvedimento di rinvio, nel quale si dichiara che vi sono nomi che, per natura, possono ingenerare un'opinione errata, come il termine «Doktor», che pure non si richiama ad alcuna località geografica.
paragrafo 14
Potrebbe esserci frode solo se chi ha inventato e sfrutta il marchio si fosse ispirato, nella sua scelta, ad un nome di località già nota, onde ingenerare confusione. Allorché i marchi sono costituiti soltanto da nomi immaginari, e se il consumatore li ritiene erroneamente nomi di località esistenti, ma non viene evocata in lui una località diversa, di cui gli è nota la speciale rinomanza, non può confondere un marchio con un nome geografico. Questa considerazione si può fare per vari nomi di località che terminano in -berg (montagna), -tal o -thaler (valle), -halde (clivo) e per vari nomi che terminano in -garten (giardino). Neil' ipotesi di nomi che, secondo il provvedimento di rinvio, «traggono in inganno», si tratta di pseudodenominazioni geografiche, ma nella realtà non esistono località o vigneti omonimi. Questi non possono confondersi tra loro. Ad esempio «Affentaler», vino rosso del Baden molto noto, non costituisce designazione di un centro viticolo o di una località. Si tratta di un aggettivo compreso nella denominazione del vino normalizzato (cioè comprendente vino da taglio cui è stato aggiunto un elemento di addolcimento, o mosto di uva, proveniente da una regione vinicola determinata che serve ad arricchire il contenuto zuccherino) «Affentaler Spätburgunder Rotwein»; questa è una denominazione di fantasia per vini rossi tagliati, come avviene per il «Lieb-fraumilch», l'«Èhrentrudis» e il «Badisch Rotgold». Non si può sostenere che un marchio può indurre in errore per il solo fatto che ha la stessa terminazione di un altro. L'acquirente farebbe confusione solo nel caso in cui, conoscendo un prodotto contraddistinto da una denominazione analoga, creda di acquistare questo prodotto. Si deve impedire che un vino sia scambiato con un altro ben noto, che un vino di marca con indicazione dell' origine venga scambiato con un vino proveniente da altra zona. Lo stesso principio giurdico sta alla base dell'azione di «passing off» contemplata dal diritto inglese onde reprimere la confusione e la sostituzione di prodotti.
paragrafo 15
La Weigand osserva inoltre che — secondo il diritto comunitario — la provenienza geografica esatta (indicazione dell'origine) costituisce l'unica base giuridica. L'indicazione della provenienza deve riferirsi ad una località geografica o ad una regione nettamente delimitata. Non si può ritenere costituisca indicazione dell'origine una dicitura che comprenda solo indicazioni geografiche vaghe. Orbene, le denominazione «Klosterdoktor» e «Schloßdoktor» si richiamano a persone e non contengono alcuna indicazione geografica di qualsivoglia natura. Se non contiene indicazione della località, il nome del vigneto rappresenta una denominazione di fantasia, perciò lecita. La Weigand osserva che la corretta formulazione della questione sottoposta è compresa nel testo dell'ordinanza di rinvio. Secondo detto provvedimento, non è questione di possibilità di confusione sulla provenienza geografica, bensì vi è possibilità di confondere la qualità del vino venduto sotto le denominazioni di cui trattasi, poiché vi si afferma che il consumatore, a torto, apprezza maggiormente il vino proveniente da una località determinata.
paragrafo 16
La Weigand ritiene che la questione n. 2, lett. a), dovrebbe aver questo tenore:
paragrafo 17
«Se denominazione e confezione lecite possano venir presentate nella pubblicità in modo che possano ingenerare opinioni errate circa l'origine o la qualità».
paragrafo 18
Scopo dell'art. 43, n. 2, è anzitutto l'impedire la concorrenza sleale. Se una denominazione lecita ha provocato un errore a causa del modo in cui viene impiegata, si dovrebbero sopprimere tutti i termini, le immagini e i disegni che hanno causato l'equivoco. Quindi se sull'etichetta del vino «Schloßdoktor» fosse stato riprodotto un castello con un vigneto sullo sfondo, si sarebbe dovuto vietare l'uso dell'immagine, ma non quello del marchio. Non si possono vietare marchi leciti per il solo fatto che lettere, informazioni orali, o materiale pubblicitario contengono indicazioni che contravvengono alle norme della concorrenza, come è avvenuto nella causa su cui si è pronunciato l'Oberlandesgericht.
paragrafo 19
Per quel che riguarda la questione n. 2, lett. b), la Weigand osserva che ciò che è autorizzato dal diritto comunitario non può esser vietato dal diritto tedesco. Dal raffronto tra le versioni tedesca, inglese e francese dell'art. 43 risulta che, secondo le due ultime versioni, l'opinione errata deve effettivamente essere stata ingenerata. Anche in questo caso, non è il marchio come tale che potrebbe venir vietato, ma solo il comportamento pubblicitario atto ad ingenerare l'opinione errata.
paragrafo 20
Nelle osservazioni complementari, la Weigand ricorda che poco prima dell' emanazione dell'ordinanza di rinvio, il Bundesgerichtshof ha respinto definitivamente la richiesta di far disporre la registrazione del marchio «Fürstenthaler» presso l'ufficio brevetti tedesco. Orbene, il dichiarante non è nemmeno stato interrogato e non ha spiegato che tipo di vino intendeva porre in commercio con questo marchio; non è nemmeno stato invitato a produrre una campionatura per accertare che il vino che avrebbe posto in vendita avrebbe corrisposto alle aspettative della clientela sotto l'aspetto qualitativo.
paragrafo 21
La Weigand aggiunge che, se il vino fornito corrisponde alle aspettative del cliente circa la qualità, non si può chiamare in giudizio il fornitore per concorrenza sleale. Quanto ai marchi che possono confondersi con località di produzione viticola (Fürstenthaler), questa immagine della qualità può valere solo per i vini da tavola. In realtà, conformemente alla Weingesetz, non è possibile usare per i vini da tavola nomi di zone di produzione o di località determinate, ma solo quelli di località o regioni viticole.
paragrafo 22
La Weigand cita la Commissione che in una «proposta d'orientamento relativa all'atteggiamento della Comunità circa la revisione della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale per quanto concerne le indicazioni geografiche», del marzo 1979, dichiara, richiamandosi alla summenzionata sentenza 12/74:
paragrafo 23
«La Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso che le indicazioni di provenienza cui la direttiva si riferisce devono possedere un requisito minimo: mettere in rilievo la provenienza di un prodotto da una determinata zona geografica ... dette denominazioni rispondono al loro specifico scopo solo se il prodotto che esse designano possiede effettivamente qualità e caratteristiche dovute al luogo di origine».
paragrafo 24
La questione 2, lett. b), è incomprensibile: essa non tiene conto del fatto che sono in realtà identici i criteri idonei ad ingenerare un'opinione errata quanto alla «natura e l'origine», di cui all'art. 3 dell'UWG e quelli idonei ad ingenerare un'opinione errata quanto «all'origine e alla qualità» di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento n. 355/79. La questione si impernia dunque sull'origine, mentre nella motivazione si sostiene che l'aspettativa dell'acquirente si concentra sulla qualità. Finché il vino fornito corrisponde alla qualità desiderata dal cliente, non vi è motivo di chiedere al giudice l'ingiunzione che il venditore debba astenersi dall'uso della denominazione e quindi risulta irricevibile anche una domanda fondata sull'art. 3 dell'UWG.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › 2. Osservazioni presentate dallo Schutzverband Deutscher Wein

paragrafo 1
Lo Schutzverband Deutscher Wein ritiene che solo la parte di cui alla lett. b) della prima questione dovrebbe venir risolta affermativamente. L'art. 43, n. 1, non riguarda solo la confusione con nomi già esistenti. Il senso da conferire al termine «confusione» o al termine «indicazioni tali da creare confusione» è quello secondo cui gli ambienti commerciali devono ritenere che il marchio o gli elementi che lo costituiscono rientrino per la loro natura nella categoria delle indicazioni summenzionate. In effetti, anche ciò che si ritiene diverso da quello che è in realtà può creare confusione. Una denominazione di fantasia non può esser «falsa» a stretto rigor di termini, ma al massimo può esser atta ad ingenerare un'opinione errata, in quanto precisamente essa può venir scambiata per un'indicazione di origine geografica e, quindi, venir confusa con detta indicazione o ritenuta — erroneamente — essere detta indicazione.
paragrafo 2
A sostegno di quanto precede, si potrebbe aggiungere che gli artt. 12 e 18 del regolamento n. 355/79 tutelano tutti i tipi di denominazione per i v.q.p.r.d., specie per quel che riguarda i dati circa l'origine geografica, giacché l'acquirente che sceglie un. v.q.p.r.d. si ripromette a giusto titolo di fruire delle garanzie connesse al tipo specifico di vino (località, vigneto, ecc.). Per il vino da tavola, il cliente non ha analoghe esigenze e perciò non è necessario garantire una tutela così meticolosa, in quanto il vino da tavola si vende in base alla sua gradazione alcolica.
paragrafo 3
L'art. 43, n. 1, non contiene una disciplina esauriente per la denominazione dei prodotti. L'aspetto di un'etichetta costituisce pure una forma di pubblicità ed è contemplato dal n. 2 dell'articolo, indipendentemente dal n. 1. La divergenza tra i due numeri è fondata solo sul fatto che la nozione di pubblicità, secondo il diritto tedesco, è molto più vasta che negli altri diritti nazionali europei. Nei suoi due numeri, l'art. 43 mette chiaramente in evidenza che le denominazioni e le confezioni illecite sono vietate sia nell'etichettatura che nella pubblicità. Ciò che è vietato dal n. 2 non può venir consentito dal n. 1.
paragrafo 4
Lo Schutzverband Deutscher Wein ritiene inoltre che l'art. 43 offra ancora la possibilità di applicare il diritto nazionale (nella fattispecie l'art. 3 dell'UWG). Analogamente a tutto il diritto comunitario in materia vitivinicola, l'art. 43 è una disposizione di diritto pubblico, in quanto disciplina un mercato. Contemporaneamente a questa disciplina, si possono applicare norme di diritto privato, specie quelle anteriori al diritto comunitario. Del resto, su questo argomento nemmeno il diritto comunitario comprende una disciplina esauriente, giacché le sanzioni penali vengono irrogate applicando il diritto nazionale. In altri termini, se l'art. 43 consentisse di esperire un'azione inibitoria, che rientra nella sfera del diritto privato, potrebbe escludersi il ricorso all'art. 3 dell'UWG. Poiché invece così non è, le azioni inibitorie, che fanno parte del diritto privato, possono venir esperite solo in base al diritto nazionale.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › 3. Osservazioni presentate dal Governo della Repubblica federale di Germania

paragrafo 1
Secondo il Governo federale, la questione andrebbe così risolta: la nozione di «confusione» di cui all'art. 43, n. 1, nonché la nozione di «indicazioni tali da creare confusione», di cui al n. 2 dello stesso articolo, come pure di cui all'art. 8, leu. e) e all'art. 18, leu. e), vanno interpretate nel senso che comprendono pure, conformemente alla soluzione prospettata alla lettera b) della prima questione, le denominazioni e le indicazioni che danno al pubblico l'impressione errata che si tratti di un centro viticolo che in realtà non esiste o di una località che in realtà non esiste. Il Governo federale non ritiene che in termini «confusione» e «indicazioni tali da creare confusione» si limitino all'ipotesi in cui il marchio, nei rapporti commerciali, viene confuso con un altro determinato marchio o con il nome di una località.
paragrafo 2
Secondo il Governo federale, questa valutazione si fonda sulla finalità e sulla portata, entrambe inequivocabili, del divieto di ingenerare una «opinione erronea» sancito dal n. 2 dell'art. 43 e sull'intrinseco vincolo esistente tra questa disposizione e le disposizioni litigiose summenzionate. Mentre il n. 2 dell'art. 43 vieta di ingenerare un'opinione errata mediante la confezione e la denominazione del vino sotto il profilo della pubblicità, il n. 1 sancisce tale divieto in caso di confusione conseguente alla confezione e alla denominazione sotto il profilo dell'etichettatura. I due divieti non si differenziano quanto alle loro conseguenze giuridiche, anzi sono strettamente connessi, dato l'oggetto della disciplina. Una diversa interpretazione di queste due nozioni farebbe sì che alcune indicazioni pubblicitarie, vietate nell'ambito della pubblicità in generale, verrebbero eventualmente consentite in quanto parte integrante dell'etichettatura, in caso di vendita diretta del vino. Tale distinzione è incompatibile con l'intenzione del legislatore di tutelare il consumatore istituendo non solo un divieto generale, ma anche un divieto tassativo di ingenerare opinioni errate mediante la denominazione o la confezione di un vino, sia nel settore della pubblicità che dell'etichettatura. Ciò si desume inequivocabilmente dal secondo considerando del regolamento.
paragrafo 3
Allorché ha adottato questo regolamento, il Consiglio non intendeva assumere una posizione meno rigida rispetto alle severe discipline allora vigenti in Francia ed in Germania. In forza dell'art. 46 della Weingesetz, esiste un divieto corrispondente, di ampia portata, di ingenerare opinioni errate sia mediante l'etichettatura, sia mediante la pubblicità in genere. Questo divieto colpisce espressamente anche le «denominazioni di fantasia», che «possono suscitare la falsa impressione che si tratti di un'indicazione di provenienza geografica». La disciplina francese corrispondente non è di portata inferiore.
paragrafo 4
Tenuto conto della finalità della disciplina, i dubbi suscitati dal suo tenore, ed iri particolare dalla versione tedesca, non sono giustificati. Ai fini dell'interpretazione, sarà opportuno sottolineare che l'art. 43, n. 1, nella versione francese, fa corrispondere al tedesco «Verwechslung» la parola «des confusions» e nella versione inglese è usato il termine «confusion», che hanno portata più ampia del termine tedesco, più restrittivo. Lo stesso può dirsi per l'interpretazione della nozione di «indicazioni tali da creare confusione». Infatti, gli artt. 8 e 18 rappresentano una disciplina speciale in materia di indicazione dei marchi nell'etichettatura dei vini da tavola e dei v.q.p.d., che — analogamente alla disciplina dell'art. 43, n. 1 — è strettamente connessa alla disciplina generale in materia di divieto di ingenerare opinioni errate, contenuta, per quel che riguarda la pubblicità, nell'art. 43, n. 2. I motivi che inducono ad interpretare estensivamente, dunque, l'art. 43, n. 1, quanto al divieto di ingenerare un'opinione errata, inducono a seguire la stessa linea interpretativa anche in questo caso.
paragrafo 5
Quanto alla seconda questione, la Corte di giustizia dovrebbe evidentemente risolverla solo se desse soluzione negativa al punto b) della prima questione. Poiché il Governo federale propone di risolvere affermativamente questa prima questione, ritiene superfluo presentare osservazioni sulla seconda. Esso ricorda tuttavia che l'inosservanza di un determinato divieto di diritto comunitario di ingenerare opinioni errate, che nel contempo ricomprende gli elementi fondamentali del divieto di ingenerare opinioni errate sancito da un diritto nazionale, potrebbe eventualmente avere conseguenze giuridiche più vaste nell'ambito della norma di diritto nazionale. Poiché il diritto comunitario non disciplina espressamente le conseguenze giuridiche, la competenza a disciplinare le conseguenze della violazione dei divieti sanciti dal diritto comunitario rimane agli Stati membri. Per questo motivo, nell'ipotesi di inosservanza del divieto di cui all'art. 43 o di cui agli artt. 8 e 18 del regolamento n. 355/79, che costituisce contemporaneamente un divieto di «ingenerare opinione errata» ai sensi dell'art. 3 della legge tedesca contro la concorrenza sleale, il soggetto interessato può esperire azione a norma dell'art. 13 di quest'ultima legge.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › 4. Osservazioni presentate dal Governo della Repubblica francese

paragrafo 1
Il Governo francese ritiene che i problemi sottoposti alla Corte di giustizia comportino un aspetto inerente all'applicazione dei regolamenti vitivinicoli e per questo motivo coinvolgono il diritto penale francese, che deve garantirne l'osservanza comminando sanzioni per le eventuali infrazioni, ed un aspetto inerente la normativa sulla concorrenza sleale.
paragrafo 2
Per quel che riguarda la sfera d'applicazione relativa a queste norme, il Governo francese ritiene che l'art. 18 riguardi esclusivamente i marchi commerciali allorché sono impiegati nell'etichettatura dei vini. Dal canto suo, l'art. 43, n. 1, contempla tutte le indicazioni obbligatorie o autorizzate — tra le quali rientrano i marchi — sia impiegati nell'etichettatura che nella pubblicità, però non si applica ai simboli o alle illustrazioni, che non sono contemplati dal regolamento n. 355/79. Infine, l'art. 43, n. 2, che ha una sfera d'applicazione più vasta, si riferisce a tutte le indicazioni, menzioni, simboli o illustrazioni usati nella pubblicità, ivi compresa l'etichettatura (che costituisce innegabilmente un elemento pubblicitario).
paragrafo 3
È evidente che le infrazioni in materia di marchi possono classificarsi o commisurandole contemporaneamente alle tre norme comunitarie oppure ad una sola di esse, allorché sussiste infrazione nei loro confronti. A questo proposito, il Governo francese osserva che il decreto del 21 aprile 1972 considera il regolamento in questione come un decreto adottato in applicazione della legge penale del 1o agosto 1905. Questo atteggiamento ha lo scopo di consentire l'applicazione delle sanzioni penali di detta legge alle infrazioni nei confronti del diritto comunitario. Qualsiasi interpretazione mirante a stabilire che le rispettive sfere d'applicazione delle norme di cui trattasi si escludono reciprocamente introdurrebbe nel diritto penale francese una concezione che finora gli è rimasta estranea.
paragrafo 4
Passando alla portata di dette norme, è opportuno sottolineare in primo luogo che il diritto francese ignora la nozione di «opinione erronea» menzionata al n. 2 dell'art. 43 e si potrebbe sostenere che questa non si distingue da quella di «confusione» che compare sia nel n. 1 dello stesso articolo, sia nell'art. 18, leu. e). In sostanza, la somiglianza tra il nome di una località detta «Schloßdoktor» e quello del marchio (che per definizione deve essere di fantasia) «Klosterdoktor» porta a ritenere che vi è rischio di confusione sull'origine del prodotto e che le disposizioni in questione si applicano contemporaneamente al marchio litigioso che deve necessariamente comparire nell'etichettatura e nella pubblicità.
paragrafo 5
A questo proposito il Governo francese cita la sentenza della Corte di cassazione del 14 febbraio 1973, che dichiara che il contraddistinguere bottiglie di vino bianco con l'etichetta recante il nome «Klerling», che per consonanza ricorda la varietà alsaziana Riesling «doveva confermare nell'acquirente l'opinione che poteva farsi circa la natura e l'origine del vino e creare confusione nella sua mente ...». Nello stesso senso, la sentenza 27 luglio 1959 precisa che l'etichettatura di bottiglie di vino ordinario con un emblema imitante lo stemma della città di Bordeaux e la figura di un edificio somigliante ad un castello è chiaramente idonea a creare confusione negli acquirenti quanto all'origine del contenuto. La Corte d'appello di Parigi, in una sentenza del 18 gennaio 1980, non ha consentito l'uso del marchio «Sainte Odile», pur se richiamava il nome di una santa, in quanto poteva confondersi con la denominazione geografica «Mont Sainte Odile». Secondo questo modo di vedere, non vengono consentiti i marchi che contengono il nome di «Saint», pur se non esistono località che portano lo stesso nome, in quanto il termine «Saint» ricorre già nella denominazione di 17 vini D.O.C. (St.-Estève, St. Emilion ...). Pętlo stesso motivo non vengono consentiti i nomi terminanti in «ac», date le denominazioni d'origine Armagnac, Cognac ... Si può ancora ricordare il divieto di usare gli articoli «le, la, les» dinanzi alla denominazione, data la confusione che potrebbe conseguirne con i nomi di località o di vini superiori.
paragrafo 6
Le norme comunitarie in materia vitivinicola consentono l'uso di nomi di località, di consorzi di località, di comuni o di frazioni, solo se l'area di produzione è ben delimitata e solo se i vini autorizzati a fregiarsi di questi nomi provengono esclusivamente da una di queste località, il cui elenco limitativo deve esser comunicato alla Commissione per esser pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Sarebbe opportuno aggiungere che anche i nomi geografici di v.q.p.r.d. devono esser inclusi in un elenco limitativo. Per questi motivi, si dovrebbe trarre la conclusione che le disposizioni degli articoli in questione costituiscono un complesso normativo che intende contemplare — nei limiti del possibile — tutti i casi di confusione e che qualsiasi interpretazione restrittiva sarebbe in contrasto con il secondo considerando del regolamento n. 355/79.
paragrafo 7
Le due norme in esame, cioè un regolamento comunitario sull'etichettatura dei vini ed una legge nazionale che mira a combattere la concorrenza sleale, intendono entrambe tutelare il consumatore, però la loro natura è diversa. In realtà, la disciplina comunitaria sull'etichettatura dei vini ha carattere repressivo. La disciplina nazionale sulla concorrenza sleale ha, dal canto suo, lo scopo di tutelare contro pratiche che, creando confusione sulle caratteristiche dei prodotti, perturbano il normale andamento della concorrenza. Se, secondo certe normative, determinati comportamenti sono perseguiti penalmente, altri comportano solo sanzioni civili ed in particolare l'ingiunzione di astenersi da determinate attività, come nel caso dell'art. 3 dell'UWG.
paragrafo 8
Nella famosa sentenza Walt Wilhelm, la Corte ha rilevato che il diritto comunitario e il diritto nazionale delle intese contemplano queste ultime sotto aspetti diversi e ne ha concluso che — salvo disposizioni contrarie — le autorità nazionali possono intervenire per paralizzare un'intesa applicando il loro diritto nazionale. La Corte ha però posto la condizione che detta applicazione non pregiudichi l'uniforme applicazione del diritto comunitario in tutta la Comunità. Contrariamente alla situazione di fatto da cui è scaturita la causa Walt Wilhelm, la presente fattispecie pone a confronto il diritto comunitario sull'etichettatura dei vini e il diritto nazionale sulla concorrenza sleale, quindi due discipline che non sono concorrenti. In una norma d'origine comunitaria, l'art. 16 della proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, vi è un precedente riguardo all'applicazione alternativa del diritto comunitario e delle discipline nazionali. Esso dispone:
paragrafo 9
«Il presente regolamento non pregiudica il diritto di intentare altre azioni relative al marchio comunitario in base alle disposizioni del diritto nazionale, in particolare quelle riguardanti gli illeciti civili e la concorrenza sleale, per fattispecie diverse da quelle di cui agli artt. 10 e 11» (contraffazione del marchio).
paragrafo 10
Questa proposta esclude, salvo per le sanzioni penali, la possibilità di esperire un'azione per contraffazione contemplata dal diritto nazionale. Poiché invece non disciplina l'azione per concorrenza sleale, nonché altre azioni contemplate dai diritti nazionali, mediante le quali si può ottenere la tutela di un contrassegno speciale, la proposta non esclude l'esperimento di queste ultime azioni che, tuttavia, per vie diverse, possono dare risultati analoghi a quelli dell'azione per contraffazione.
paragrafo 11
II Governo francese ritiene quindi sia una soluzione ragionevole riconoscere perciò l'indole non concorrente delle legislazioni che in parte si sovrappongono, nonché il diritto di qualsiasi interessato di scegliere il tipo d'azione che crede più opportuno esperire.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › 5. Osservazioni presentate dalla Commissione

paragrafo 1
La Commissione osserva che, se si parte dal significato puramente linguistico dei termini «Verwechslung» (confusione) o «verwechselbare Angaben» (indicazioni che possono ingenerare confusione) di cui agli artt. 12, 18 e 43 del regolamento n. 355/79, la soluzione da dare alla prima questione del Bundesgerichtshof dovrebbe senz'altro essere quella prospettata al punto 1 a), cioè che la disposizione dell'art. 43, n. 1, si riferisce alla sola ipotesi in cui un marchio può venir confuso con un altro marchio o con un'altra denominazione particolare (nella fattispecie, di località). A stretto rigor di logica, un oggetto si può confondere solo con un altro oggetto esistente e non con qualcosa di inesistente, giacché ciò sarebbe una rappresentazione falsa o erronea, ma mai una confusione. La stessa constatazione vale per la maggior parte dei termini usati nelle altre lingue comunitarie. La soluzione prospettata al n. 1 a) è inoltre corroborata dal fatto che il termine «Irreführung» (opinione errata) di cui all'art. 43, n. 2, pare opporsi al termine «Verwechslung» (confusione). Il termine «Irreführung» ha però un senso più vasto che il termine «Verwechslung». Un'opinione errata può. pure scaturire dal fatto che qualcosa può venir prospettato a qualcuno come vero, mentre invece è inesistente. La nozione di «Irreführung» ricomprende in ogni caso dunque il settore più vasto. Questa considerazione ha lo stesso valore anche per i termini usati in tutte le altre lingue comunitarie.
paragrafo 2
Nonostante questi argomenti a favore di un'interpretazione differenziata dei due termini, la Commissione sostiene che il termine «Verwechslung» (confusione) dovrebbe rientrare nel senso ampio di «Irreführung» (opinione erronea). L'argomento decisivo si desume dal senso generale dell'art. 43. La distinzione tra denominazione e confezione dei vini come etichettatura da un lato e come pubblicità, dall'altro, è molto difficile, giacché qualsiasi etichettatura ha effetto pubblicitario, anche se limitato. È quindi impossibile comprendere come un'opinione errata, in quanto comporta idee false (pensare cioè che vi sia un tipo di vino con un nome determinato, mentre invece non esiste) possa essere autorizzata nella pubblicità a norma del n. 1, e poi vietata nella pubblicità a norma del n. 2. Riflessioni analoghe possono valere anche per gli artt. 8, lett. e), e 18, lett. c). È in contrasto con la finalità di queste disposizioni, in quanto disciplina generale antifrode, mirare solo a combattere le indicazioni non veritiere (cioè obiettivamente inesatte) o le «indicazioni tali da creare confusione» (cioè che si possono confondere con altre denominazioni esistenti) e non quelle che intendono solo indurre in errore il pubblico.
paragrafo 3
La Commissione propone dunque di risolvere le questioni di cui al n. 1 affermando che le nozioni di «confusione» di cui all'art. 43, n. 1, e di «indicazioni tali da creare confusione» di cui all'art. 8, lett. c), e all'art. 18, lett. c), del regolamento n. 355/79 comprendono pure le denominazioni ingannevoli circa le caratteristiche dei prodotti menzionate in queste disposizioni, in particolare quelle che possono far credere al pubblico che si tratti del nome — o della parte del nome — di un centro viticolo inesistente oppure della designazione di una località viticola in realtà inesistente.
paragrafo 4
A giudizio della Commissione, l'ordinanza di rinvio contiene un'inessattezza. Dato il senso della questione n. 1, il testo del n. 2 avrebbe senso solo se invece di:
paragrafo 5
«2. Nel caso sia positiva la soluzione della questione sub 1 b):»
paragrafo 6
fosse scritto:
paragrafo 7
«2. Nel caso sia positiva la soluzione della questione sub la):...»
paragrafo 8
o:
paragrafo 9
«2. Nel caso sia negativa la soluzione della questione sub 1 b): ...».
paragrafo 10
Quindi è superfluo risolvere il punto n. 2. Inoltre, il Bundesgerichtshof non deve far ricorso all'UWG per pronunciarsi (questione 2 b)), giacché il diritto comunitario fornisce lutti i parametri per poter vagliare la fattispecie. Tuttavia la Commissione ritiene che la soluzione della prima questione non risolva appieno il problema dello stabilire fino a qual punto l'uso di marchi in cui compare qualche elemento della denominazione di vini tipici noti, sia vietato dall'art. 43 e, in caso negativo, se eventualmente si possa ricorrere all'applicazione delle norme nazionali più rigide. Il problema sollevato al punto 2 b) è pure importante ai fini della pronuncia del giudice a quo, in quanto la capacità di stare in giudizio dello Schutzverband Deutscher Wein sussisterebbe, a norma dell'art. 13 dell'UWG, solo nel caso di esperimento di azioni nell'ambito di detta legge.
paragrafo 11
Onde risolvere il punto 2 b), la Commissione ricorda anzitutto che il regolamento n. 355/79, unitamente alle norme emanate per la sua esecuzione, costituisce una disciplina comunitaria esauriente per la denominazione e la confezione di vini e di mosti d'uva. Norme nazionali complementari o deroghe sono ammesse solo se espressamente previste ed autorizzate dal diritto comunitario. Sarebbe in contrasto con il principio del mercato comunitario dei vini se — ad esempio — determinate denominazioni che contraddistinguono un'identica caratteristica del vino fossero assoggettate a discipline diverse nei vari Stati membri, il che potrebbe ostacolare gli scambi commerciali. Il regolamento n. 355/79 svolge perfettamente questa funzione grazie alle sue disposizioni molto particolareggiate che definiscono con precisione entro quali limiti le discipline nazionali possono introdurre deroghe o integrazioni definitive o provvisorie - alle disposizioni del diritto comunitario.
paragrafo 12
La sola riserva a favore della disciplina nazionale, nel regolamento in questione, che possa avere qualche rilievo nella fattispecie, è quella di cui all'art. 13, n. 2, secondo cui gli Stati membri hanno facoltà, per i v.q.p.r.d. prodotti sul loro territorio, di imporre, vietare o limitare l'impiego di determinate indicazioni contemplate dall'art. 12, n. 2. Si potrebbe interpretare questa disposizione nel senso che, ad esempio, l'impiego di marchi, per un v.q.p.r.d. prodotto sul territorio tedesco, possa venir limitato dalle disposizioni dell'UWG. Questa interpretazione, però, verrebbe scalzata dall'esame delle nozioni di denominazione e di confezione dei vini atte a creare opinioni erronee. Infatti l'art. 13 prevede una riserva a favore della legislazione nazionale solo per le indicazioni facoltative contemplate dall'art. 12, n. 2, ma non prevede alcuna riserva per quel che riguarda le altre disposizioni vincolanti del diritto comunitario, ed in particolare per gli artt. 18 e 43. Per questo motivo il Bundesgerichtshof deve valutare la liceità delle denominazioni «Klosterdoktor» e «Schloßdoktor» per determinati vini, tenuto conto dei pericoli di un'opinione errata circa i prodotti, assumendo come base soltanto le disposizioni del regolamento n. 355/79, giacché l'UWG non può applicarsi nella fattispecie.
paragrafo 13
Il giudice di merito deve risolvere la controversia in base agli elementi di fatto. Per interpretare i termini in questione si deve tener conto in particolare dell'art. 12, n. 2, sub 1), e dell'art. 14, allorché vi è possibilità di confusione quanto alla denominazione del prodotto tipico. Questi articoli stabiliscono a quali condizioni è consentito sfruttare la denominazione di un vino di qualità, usando nelle etichette il nome di «un'unità geografica più piccola della regione determinata». A norma dell'art. 14, n. 1, primo trattino, una località rappresenta in particolare siffatta unità geografica più limitata. L'art. 14 non stabilisce quali sono le varie denominazioni che possono esser scelte per contraddistinguere un vino tipico: esso lascia agli Stati membri la competenza per determinarle e — al n. 2 — esso stabilisce semplicemente che questa unità geografica va esattamente delimitata e che tutte le uve da cui il vino è stato ottenuto devono provenire da quella zona. Si dovrebbe prescrivere che le discipline nazionali autorizzino d'ora in poi — come nomi di località — solo quelli che si possono considerare indicazioni geografiche. Denominazioni di pura fantasia, anche se localmente di uso comune e idiomaticamente notorie per designare una determinata regione più piccola, non sono lecite come nomi di località ai sensi degli artt. 12 e 14 in quanto non hanno, al di fuori di questa zona circoscritta, l'effetto di caratterizzare il prodotto al pari di una denominazione geografica. Le indicazioni come «Doktor, Schloßdoktor, Klosterdoktor» vanno, ad esempio, ritenute denominazioni di fantasia e non conferiscono alcuna caraterizzazione geografica. La Weingesetz, che tra l'altro disciplina la liceità dei nomi dei prodotti tipici nelle regioni vinicole tedesche, è conforme ai dettami del diritto comunitario per quel che riguarda la caratterizzazione come unità geografica; in realtà, allorché si sceglie la denominazione di un vino tipico (che può anche essere un nome di fantasia, se indica una proprietà così registrata a catasto), il nome del comune o della località deve venir aggiunto (ad esempio «Bernkasteier Doktor»).
paragrafo 14
A parere della Commissione, sarebbe opportuno ritenere che, secondo l'art. 14, i nomi di località viticole sono designazioni geografiche. Vi è rischio di ingenerare falsa opinione dunque solo allorché il marchio di commercio del prodotto è scelto in modo che sul mercato possa intendersi nel senso che si riferisce ad un'unità geografica più ridotta, mentre il vino così denominato non è ottenuto con uva prodotta in questa zona. Tutti i marchi che palesemente sono nomi di fantasia, in linea di massima, non possono ingenerare un'«opinione erronea», anche se una componente della denominazione coincide con la componente di qualche denominazione geografica, che caratterizza un determinato prodotto. Questa interpretazione è giustificata dalla volontà del legislatore comunitario di riordinare secondo schemi chiari, nell'interesse del consumatore, la pletora di denominazioni di vini creatasi nel passato. Allorché una designazione di prodotto tipico (come quella di unità geografiche più piccole delle regioni determinate) risulta essere chiaramente una designazione geografica, merita di essere tutelata solo sotto l'aspetto della funzione che svolge. Andrebbe quindi oltre la finalità del regolamento n. 355/79 il voler tutelare anche elementi di fantasia contenuti in nomi di zone specifiche pur se non vi è alcun pericolo di confusione con vini prodotti in determinate zone, ma solo perché l'impiego di termini identici di fantasia nelle denominazioni del vino è puramente e semplicemente vietato. Secondo il regolamento n. 355/79, la denominazione della località deve essere in modo palese un'indicazione geografica e venir tutelata come tale.
paragrafo 15
Alle questioni di cui al n. 2, la Commissione propone quindi di dare soluzione nel senso che il regolamento in questione costituisce, assieme alle sue disposizioni di attuazione, una disciplina esauriente per la denominazione e la confezione dei vini e dei mosti di uva che rientrano nella sfera d'applicazione di detto regolamento e che le norme nazionali possono venir applicate solo allorché detto regolamento lo contempla o lo autorizza espressamente. Secondo l'art. 43, n. 1, l'art. 12, n. 2, lett. e) e l'art. 18, lett. c), un marchio commerciale contiene indicazioni che possono ingenerare confusione sull'origine geografica di un vino, ed in particolare sulle sue caratteristiche di prodotto tipico e, a norma dell'art. 43, n. 2, la denominazione e la confezione del vino sotto l'aspetto pubblicitario possono ingenerare un'opinione errata sul prodotto di cui trattasi, se detta denominazione è scelta in modo tale che può considerarsi come indicazione di unità geografica, specie di una località, ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento, nonostante le caratteristiche del vino in questione non gli consentano di fregiarsi di quella denominazione.

SENTENZA › In fatto › III — Procedura orale

paragrafo 1
La società Weigand, rappresentata dal-l'avv. F. Hallgarten, patrocinante presso il Landgericht di Wiesbaden, e dall'avv. Hieronimi, patrocinante presso l'Ober-landesgericht di Coblenza, la Schutzverband Deutscher Wein, rappresentata dal-l'avv. Freiherr von Stackelberg, patrocinante presso il Bundesgerichtshof di Karlsruhe, e dall'avv. Peter Hass, patrocinante presso il Landgericht di Mannheim, il Governo della Repubbica federale di Germania, rappresentato dal suo consigliere giuridico Martin Seidel, in qualità di agente e la Commissione delle CCEE, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno presentato le loro osservazioni orali all'udienza del 12 novembre 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 dicembre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 19 dicembre 1979, registrata in cancelleria il 13 febbraio 1980, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali circa l'interpretazione del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, «che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve» (GU n. L 54, pag. 99).
punto 2
Dette questioni sono insorte nell'ambito di una controversia tra la ditta A. Weigand, commerciante di vini, e lo Schutzverband Deutscher Wein e.V. (ente per la tutela dei vini tedeschi).
punto 3
La ditta Weigand commercia in vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), ed in particolare vende vini denominati «Schloßdoktor» e «Klosterdoktor». Le due denominazioni sono registrate in Germania come marchi commerciali fin dal 1930.
punto 4
Sulle etichette e nella pubblicità, la Weigand usa le denominazioni di cui sopra, unitamente ad indicazioni relative all'origine e alla qualità, come «Bereich Bingen-Rheinhesen, Qualitätswein mit Prädikat» («Spätlese», «Auslese»), «Bereich Mittelhardt — Deutsche Weinstraße und Rheinland-Pfalz, Qualitätswein». Sulle etichette inoltre è riprodotto un monaco in atto di bere («Klosterdoktor») o un saggio di corte in costume d'epoca («Schloßdoktor), accanto al quale è talvolta riportato il testo di una canzone conviviale.
punto 5
Lo Schutzverband Deutscher Wein, che veglia sulla lealtà della concorrenza in questo settore, citava la Weigand dinanzi al Landgericht di Mannheim, sostenendo che le designazioni litigiose potevano ingenerare nel pubblico opinioni erronee, ai sensi sia della legge tedesca in materia di vini («Weinge-setz») sia della legge sulla concorrenza sleale («Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb», «UWG»), giacché esse potevano far pensare che si trattasse di una località («Lage»). Secondo l'ente tedesco, i nomi «Klosterdoktor» e «Schloßdoktor» ricordano la denominazione «Doktor», nota come nome di località, abbastanza frequente nelle regioni vinicole tedesche. I termini «Schloß-» e «Kloster-», che si riferiscono ad edifici, costituirebbero pure indicazioni geografiche, in quanto sono sinonimi di nomi di località o in quanto ricorrono in vari nomi di località. Ciò costituirebbe quindi un raggiro sulla provenienza geografica del vino.
punto 6
II § 3 dell'UWG stabilisce, fra l'altro, che chiunque, negli scambi commerciali fornisce, a scopo concorrenziale, indicazioni che possono trarre in inganno, specie quanto alla qualità, all'origine, al sistema di produzione della merce, può venir citato in giudizio affinché gli venga intimato di astenersi dall'usare queste indicazioni.
punto 7
La domanda dell'ente suddetto non veniva accolta dal Landgericht di Mannheim, ma l'Oberlandesgericht di Karlsruhe, in sede d'appello, vietava alla Weigand di porre in vendita o di reclamizzare, in qualsiasi modo, vino con la denominazione «Klosterdoktor» o «Schloßdoktor».
punto 8
Come risulta dal provvedimento di rinvio, il Bundesgerichtshof ritiene che, sotto il profilo del § 3 dell'UWG, l'azione contro la Weigand sia fondata. La confusione provocata risulterebbe dal fatto che una buona parte degli ambienti commerciali del settore ricaverebbe dalle denominazioni contestate l'erronea impressione che il vino sia prodotto in una località determinata, il che non sarebbe irrilevante ai fini della preferenza riservata ad un prodotto, dato che i vini aventi una provenienza determinata hanno maggior pregio dei vini tagliati. L'idea che si tratti di vino avente una provenienza determinata deriverebbe dal fatto che i nomi «Schloßdoktor» e «Klosterdoktor» ricordano la denominazione «Doktor», nota come nome di località, la quale è abbastanza frequente nelle regioni vinicole tedesche ed è anche assurta a fama mondiale nel caso del «Bernkasteler Doktor».
punto 9
Dinanzi al Bundesgerichtshof, la Weigand ha sostenuto che il § 3 dell'UWG non si può applicare alla fattispecie, in quanto le denominazioni di cui trattasi sono lecite sotto il profilo delle norme comunitarie che disciplinano la denominazione dei vini — e in ispecie sotto il profilo dell'art. 43, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 355/79 — che in questo campo costituiscono una disciplina esauriente. Dette denominazioni sarebbero in effetti nomi di pura fantasia che non possono venir confusi con nessun'altra reale indicazione d'origine.
punto 10
Onde poter risolvere questa controversia, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali : «1. Se la parola “confusione” di cui all'art. 43, n. 1, del regolamento (CEE) n. 355/79 (GU n. L 54 del 5. 2. 1979, pagg. 99 e segg.) e/o i termini “indicazioni tali da creare confusione” di cui all'art. 8, lett. c), e all'art. 18, lett. c), di detto regolamento, a differenza dei termini “creare un'opinione erronea” di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento, si debbano interpretare nel senso che : a) comprendano soltanto il caso in cui nel commercio il marchio venga scambiato per un altro determinato marchio o per un'altra determinata denominazione (di località, nella specie), b) oppure se in dette denominazioni o indicazioni tali da generare confusione si debbano ricomprendere anche quelle che danno a credere si tratti del nome — o di parte del nome — di un centro viticolo in realtà inesistente, o della denominazione di una località viticola in realtà inesistente. 2. Nel caso sia positiva la soluzione della questione sub 1 b), a) se una designazione ed una presentazione (etichettatura, nella specie), non criticabili dal punto di vista dell'art. 43, n. 1, possano nondimeno ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 43, n. 2, oppure se l'art. 43, n. 1, contenga norme esaustive per quanto riguarda la designazione dei prodotti, b) se l'art. 43 del regolamento lasci spazio all'applicazione di norme nazionali più rigorose, per esempio l'art. 3 dell' “UWG” (legge contro la concorrenza sleale), quando si tratti di opinione erronea ingenerata nei consumatori da una designazione che dia l'impressione di un nome di località, senza poter essere scambiata per un nome di località effettivamente esistente».
punto 11
L'art. 54, n. 1, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del marcato vitivinicolo (GU n. L 54, pag. 1) dispone che il Consiglio stabilisce «le norme relative alla designazione ed alla presentazione dei prodotti enumerati all'articolo 1». Queste norme costituiscono oggetto del regolamento n. 355/79, la cui interpretazione è contestata dinanzi al Bundesgerichtshof.
punto 12
Gli artt. 8, 18 e 43 di questo regolamento, su cui vertono le questioni del Bundesgerichtshof, vanno interpretati nell'ambito delle norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nelle quali rientrano. Detta organizzazione mira a porre in atto la libera circolazione dei prodotti della viticoltura in tutta la Comunità, realizzando nel contempo l'equilibrio del mercato nell'ambito di una politica mirante a conservare e a migliorare la qualità del vino offerto ai consumatori. In questa prospettiva, il regolamento n. 355/79 ha la funzione specifica, per quel che riguarda la designazione e la presentazione dei vini, di garantire la trasparenza del mercato, nell'interesse dei consumatori di tutti gli Stati membri, e di facilitare gli opportuni controlli.
punto 13
Questa finalità è sottolineata sia dal 45o considerando del preambolo del regolamento n. 337/79, in virtù del quale «le frodi e le falsificazioni devono essere punite con efficacia e rapidità», che dal 2o considerando del preambolo del regolamento n. 335/79, secondo il quale «lo scopo di qualsiasi designazione e presentazione deve essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibile per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione».
punto 14
A questo scopo, il regolamento n. 355/79 concerne sistematicamente qualsiasi pratica che possa inficiare la correttezza delle operazioni commerciali per quel che riguarda la presentazione stessa dei vini e la pubblicità.
punto 15
Questa è, da un lato, la finalità degli artt. 8, lette, e) e 18, lett. c), che vietano, per quanto concerne la designazione dei vini da tavola, e, rispettivamente, dei v.q.p.r.d., l'uso — sulle etichette — di parole, parti di parole, segni o illustrazioni che «contengano indicazioni false o tali da creare confusione, in particolare riguardo all'origine geografica, alla varietà di vite, all'annata di raccolta o a una menzione relativa ad una qualità superiore».
punto 16
Espressioni equivalenti si ritrovano, d'altro canto, nella disposizione generale di cui all'art. 43, che, al n. 1, vieta, nella designazione e nella presentazione dei vini, qualsiasi indicazione atta a «creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto». Questa disposizione fa poi richiamo, nel caso dei vini comunitari, alle prescrizioni particolareggiate degli artt. 2 e 12 che riguardano, in particolare, le informazioni circa la classificazione, la provenienza, la confezione e le caratteristiche dei prodotti.
punto 17
Il n. 2 dello stesso articolo vieta tutte le pratiche che possano creare un'«opinione erronea», cioè apparenze ingannevoli, relativamente ai prodotti di cui trattasi, mediante la designazione e la presentazione nella pubblicità. Poiché la designazione e la presentazione nell'etichettatura, citate dagli artt. 8, 18 e 43, n. 1, fanno parte integrante di qualsiasi pubblicità di cui al n. 2, non si può dare un'interpretazione diversa alle espressioni delle disposizioni menzionate.
punto 18
Queste disposizioni perseguono lo stesso fine, cioè l'eliminazione, nel commercio dei vini, di qualsiasi pratica atta a creare false apparenze, prescindendo dal se queste pratiche provochino, negli ambienti commerciali o nei consumatori, confusioni con prodotti esistenti o suscitino l'illusione di un'origine o di caratteristiche che in realtà non esistono.
punto 19
Non si possono quindi interpretare le espressioni impiegate negli artt. 8, 18 e 43, n. 1, in senso restrittivo rispetto a quelle di cui all'art. 43, n. 2, poiché tutte queste espressioni devono considerarsi equivalenti e tutte concorrenti allo stesso scopo, cioè quello di eliminare, sul mercato vitivinicolo, non solo eventuali confusioni in senso stretto, ma altresì l'impiego di qualsiasi indicazione ingannevole, indipendentemente dal fatto che si tratti della presentazione dei prodotti stessi o della pubblicità.
punto 20
Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l'espressione «indicazioni tali da creare confusione», di cui agli artt. 8, lett. c), e 18, lett. c), del regolamento n. 355/79, come pure i termini «confusione» e «opinione erronea», di cui all'art. 43 dello stesso regolamento, vanno intesi nel senso che essi si riferiscono non solo a denominazioni che possono venir confuse con indicazioni relative ad una località («Lage») determinata, ma anche a qualsiasi denominazione che possa far credere al pubblico che si tratti del nome o della parte del nome di un centro viticolo in realtà inesistente o della designazione di una località in realtà inesistente.
punto 21
Data la soluzione data al primo quesito, il secondo si svuota di contenuto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 22
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania, dal Governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle CCEE, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Bundesgerichtshof con ordinanza 19 dicembre 1979, dichiara: L'espressione «indicazioni tali da creare confusione», di cui agli artt. 8, lett. c), e 18, lett. c), del regolamento n. 355/79, come pure i termini «confusione» e «opinione erronea», di cui all'art. 43 dello stesso regolamento, vanno intesi nel senso ch'essi si riferiscono non solo a denominazioni che possono venir confuse con indicazioni relative ad una località («Lage») determinata, ma anche a qualsiasi denominazione che possa far credere al pubblico che si tratti del nome o della parte del nome di un centro viticolo in realtà inesistente o della designazione di una località in realtà inesistente.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe Bosco Touffait Due Everling Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 febbraio 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

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