Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81
Epigrafe
Nelle cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81
Birra Wührer Spa, con sede in Brescia, Viale Bormata 62, nella persona del suo presidente e legale rappresentante, sig. Francesco Wührer,
Mangimi Niccolai Spa, con sede in Napoli, Corso Garibaldi 196, nella persona del suo legale rappresentante, sig. Giovanni Niccolai, amministratore delegato,
De Franceschi Marino & Figli Spa, con sede in Pordenone, Viale Grigoletti 72a, nella persona del suo legale rappresentante, sig. Dino De Franceschi, amministratore delegato.
Riseria Modenese Srl, con sede in Carpi (Modena), Via Milano 5, nella persona del suo legale rappresentante, sig. Natalino Baetta,
Riserie Angelo e Giacomo Roncaia, con sede in Castelporte (Mantova), nella persona dei titolari, sigg. Angelo Roncaia e Giacomo Roncaia,
con l'avv. Nicola Catalano, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. Ernest Arendt, Centre Louvigny 34/B/IV, rue Philippe-II,
ricorrenti,
contro
Consiglio e Commissione delle Comunità europee rappresentati, il primo dal sig. Daniel Vignes, direttore presso il servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee, assistito dal sig. Arthur Bräutigam, amministratore presso detto servizio, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Douglas Fontein, direttore presso la direzione dei problemi giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, e la seconda dal suo consigliere giuridico, sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, assistito dal sig. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuti,
causa avente ad oggetto l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio e dalla Commissione avverso i ricorsi per risarcimento dei danni conseguenti all'abolizione, disposta dal regolamento CEE n. 665 e/o dal regolamento CEE n. 668, del 4 marzo 1975, delle restituzioni alla produzione di semole e semolini di granoturco («gritz») nonché di rotture di riso destinate all'industria della birra ed al mancato ripristino delle restituzioni alla produzione per le vendite effettuate dal 1o agosto 1975 e, rispettivamente, dal 1o settembre 1975 al 19 ottobre 1977,
LA CORTE
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: A. Van Houtte
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta, per quanto riguarda soltanto il problema della ricevibilità dei ricorsi possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Con i regolamenti 665 e 668/75 del 4 marzo 1975 (GU 1975 n. L 72, pagg. 14 e 18), il Consiglio aboliva, a decorrere dal 1o agosto 1975 e, rispettivamente, dal 1o settembre 1975, le restituzioni concesse ai produttori di gritz di granoturco e di rotture di riso impiegate nell'industria della birra.
paragrafo 2
Con sentenza 19 ottobre 1977 nelle causa 124/76 e 20/77, la Corte affermava che, abolendo le restituzioni per il gritz di granoturco e mantenendole però per il prodotto concorrente, cioè l'amido di granoturco, il Consiglio aveva violato la parità di trattamento a danno dei produttori di gritz di granoturco.
paragrafo 3
In esito a detta sentenza, le restituzioni in oggetto venivano ristabilite, sia per il gritz di granoturco, sia per le rotture di riso, con i regolamenti del Consiglio 22 maggio 1978, nn. 1125, 1126 e 1127 (GU n. L 142 del 30 maggio 1978), con effetto dalla data della summenzionata sentenza della Corte, e cioè dal 19 ottobre 1977. Non veniva in tal modo concessa alcuna restituzione per il periodo compreso tra il 1o agosto 1975 e, rispettivamente, il 1o settembre 1975, data dell'abolizione delle restituzioni, ed il 19 ottobre 1977, data del loro ripristino.
paragrafo 4
Vari produttori di gritz proponevano ricorso dinanzi alla Corte facendo valere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Con sentenza 4 ottobre 1979 nelle cause 241, 242 e 245-250/78, la Corte ammetteva la responsabilità della Comunità e condannava quest'ultima a versare agli interessati le somme corrispondenti alle restituzioni alla produzione che essi avrebbero potuto percepire nel periodo intercorrente tra il 1o agosto 1975 ed il 19 ottobre 1977.
paragrafo 5
Nel periodo compreso tra le due date suindicate, anche le società ricorrenti avevano prodotto gritz di granoturco o rotture di riso per la fabbricazione della birra; ed in particolare:
paragrafo 6
a) Tra il 1o agosto 1975 ed il 18 ottobre 1977, la società Wiihrer Spa, che per prima ha presentato ricorso, utilizzava, per la fabbricazione di birra, semole di granoturco e rotture di riso acquistate direttamente dai produttori, che, con patto espresso, le cedevano il diritto al pagamento delle restituzioni alla produzione.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 665 e del regolamento CEE 4 marzo 1975 n. 668, le restituzioni previste da disposizioni precedenti non le venivano corrisposte sino al 19 ottobre 1977. A seguito delle sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, la società Wiihrer, con telex 18 agosto 1980, chiedeva alla Commissione CEE il pagamento delle restituzioni dovute ai produttori di semole di granoturco e di rotture di riso.
Con lettera 3 settembre 1980, inviata alla rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee, la Commissione rendeva noto che, come in altri casi simili, non si poteva dar seguito alla domanda, in quanto la stessa era pervenuta dopo la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia.
b) La seconda ricorrente, Società Mangimi Niccolai Spa, produceva, dopo il 16 marzo 1976, semole di granoturco per la fabbricazione della birra. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 4 marzo 1975, n. 665, essa non percepiva alcuna restituzione per la produzione sino al 18 ottobre 1977.
A seguito delle suddette sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, essa si rivolgeva, il 19 novembre 1979, ai ministeri delle finanze e dell'agricoltura italiani al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni e, con telex 15 marzo 1980, rivolgeva la medesima domanda alla Commissione delle Comunità europee.
Con lettera 30 settembre 1980, la Commissione rifiutava di accogliere la domanda, adducendo il motivo che questa le era pervenuta dopo la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia.
e) La terza ricorrente, Società De Franceschi Marino & Figli Spa, produceva, nel periodo 1o agosto 1975 - 18 ottobre 1977, semole di granoturco per la fabbricazione della birra. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 4 marzo 1975, n. 665, la stessa non percepiva alcuna restituzione per la produzione sino al 19 ottobre 1977. A seguito delle suindicate sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, essa si rivolgeva, l'8 novembre 1979, ai ministeri delle finanze e dell'agricoltura italiani per ottenere il pagamento delle restituzioni e, con telex 27 marzo 1980, nonché con lettera raccomandata 8 maggio 1980, proponeva la stessa domanda alla Commissione delle Comunità europee.
All'amministrazione italiana essa chiedeva il pagamento di un importo complessivo di LIT 131466576, mentre chiedeva alla Commissione, senza specificarne l'importo, una somma pari alle restituzioni dovute per semole e semolini di granoturco, precisando i quantitativi prodotti tra il 1o agosto 1975 ed il 19 ottobre 1977.
Con lettera 30 settembre 1980, la Commissione rispondeva di non poter dar seguito alla domanda, perchè questa le era pervenuta oltre la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia.
d) Tra il 1o settembre 1975 ed il 18 ottobre 1977 la quarta ricorrente, Società Riseria Modenese Sri, produceva e vendeva ad alcune fabbriche di birra rotture di riso per la fabbricazione della birra.
A seguito delle suindicate sentenze della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, essa si rivolgeva alla Commissione con telex 8 agosto 1980 al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni non percepite. Questa domanda rimaneva senza risposta. La ricorrente afferma però che, rispondendo a richieste analoghe, la Commissione le ha respinte, adducendo che queste erano pervenute oltre la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, termine che, secondo la Commissione, decorreva dal 20 marzo 1975, data della pubblicazione del regolamento relativo all'abolizione delle restituzioni.
e) La quinta ricorrente, ditta Riserie Angelo e Giacomo Roncata, produceva tra il 1o settembre 1975 ed il 18 ottobre 1977 rotture di riso per la fabbricazione della birra. In base all'art. 1 del regolamento CEE 4 marzo 1975, n. 668, le venivano rifiutate le restituzioni dovute su tale produzione fino al 19 ottobre 1977.
A seguito delle suddette sentenza della Corte di giustizia 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, essa si rivolgeva alla Commissione delle Comunità europee con lettera 2 settembre 1980, per ottenere il pagamento di tali restituzioni. Poiché la domanda rimaneva senza risposta, la ricorrente si riferisce alla risposta negativa opposta dalla Commissione a domande analoghe e in cui si fa valere l'intervenuta scadenza del termine di cinque anni sancito dall'art. 43 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, termine che, secondo la Commissione, decorreva dal 20 marzo 1975, data di pubblicazione del regolamento relativo all'illegittima abolizione delle restituzioni.
La società Birra Wiihrer, prima delle ricorrenti (causa 256/80), proponeva ricorso dinanzi alla Corte il 24 novembre 1980. La società Mangimi Niccolai, seconda delle ricorrenti (causa 257/80), proponeva ricorso il 24 novembre 1980. La terza ricorrente, società De Franceschi e Figli (causa 265/80), proponeva ricorso il 28 novembre 1980. La quarta ricorrente, società Riseria Modenese (causa 267/80), proponeva ricorso il 1o dicembre 1980 e la quinta, ditta Riserie Roncaia (causa 5/81), proponeva ricorso il 12 febbraio 1981.
Con domande incidentali 29 dicembre 1980 e 30 gennaio 1981, la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee eccepivano l'irricevibilità dei primi quattro ricorsi, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte, chiedendo a quest'ultima di dichiararli irricevibili, senza entrare nel merito. La medesima eccezione essi sollevavano per il quinto ricorso con domande incidentali 16 e 17 febbraio 1981.
Con memoria di risposta 20 febbraio 1981 le prime quattro ricorrenti — e la quinta con memoria 3 marzo 1981 — si dichiaravano d'accordo perchè la Corte decidesse sull'eccezione di irricevibilità senza pronunciarsi nel merito.
Con ordinanza 11 marzo 1981, con l'accordo delle parti, la Corte disponeva la riunione delle cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, essa decideva di pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
punto 1
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
respingere l'eccezione di irricevibilità proposta dal Consiglio e dalla Commissione;
condannare la Comunità economica europea a risarcire:
a) il danno subito dalla ricorrente società Birra Wiihrer a seguito dell'abolizione, disposta dai regolamenti CEE 4 marzo 1975, nn. 665 e 668, delle restituzioni alla produzione e del mancato ripristino delle stesse per le forniture di riso e di «gritz» effettuate dal 4 settembre 1975 e, rispettivamente, dal 14 giugno 1977 al 19 ottobre 1977, prescrivendo i criteri di calcolo indicati nel ricorso ovvero quelli che alla Corte sembreranno giusti ed opportuni (causa 256/80);
b) il danno subito dalla ricorrente società Mangimi Niccolai a seguito dell'abolizione, disposta dal regolamento CEE 4 marzo 1975, n. 665, delle restituzioni alla produzione, e del mancato ripristino delle stesse per le vendite di «gritz» effettuate sino al 19 ottobre 1977, prescrivendo i criteri di calcolo indicati nel ricorso ovvero quelli che alla Corte sembreranno giusti ed opportuni (causa 257/80);
e) il danno subito dalla ricorrente società De Franceschi a seguito dell'abolizione, disposta dal regolamento CEE 4 marzo 1975, n. 665, delle restituzioni alla produzione, e del mancato ripristino delle stesse per le vendite di «gritz» effettuate sino al 19 ottobre 1977, prescrivendo i criteri di calcolo indicati nel ricorso ovvero quelli che alla Corte sembreranno giusti ed opportuni (causa 265/80);
d) il danno subito dalla ricorrente società Riseria Modenese a seguito dell'abolizione, disposta dal regolamento CEE 4 marzo 1975, n. 668, delle restituzioni alla produzione, e del mancato ripristino delle stesse per le vendite di rotture di riso effettuate sino al 19 ottobre 1977, prescrivendo i criteri di calcolo indicati nel ricorso ovvero quelli che alla Corte sembreranno giusti ed opportuni (causa 267/80);
e) il danno subito dalla ricorrente ditta Riserie Roncaia a seguito dell'abolizione, disposta dal regolamento CEE 4 marzo 1975, n. 668, delle restituzioni alla produzione, e del mancato ripristino delle stesse per le vendite di rotture di riso effettuate sino al 19 ottobre 1977, prescrivendo i criteri di calcolo indicati nel ricorso ovvero quelli che alla Corte sembreranno giusti ed opportuni (causa 5/81);
condannare, inoltre, la Comunità economica europea al pagamento degli interessi a decorrere dalle date alle quali ciascuna restituzione avrebbe dovuto essere riscossa;
condannare, infine, la Comunità economica europea alle spese.
punto 2
Il Consiglio e la Commissione oppongono alle domande delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte e chiedono che questa voglia:
respingere i ricorsi per intervenuta prescrizione, senza entrare nel merito delle cause, e
condannare le ricorrenti alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla decorrenza della prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte
paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee sostiene che l'azione intentata dalle ricorrenti è colpita dalla prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia (Titolo III «Procedura») che dispone quanto segue:
paragrafo 2
«Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità ...».
paragrafo 3
La Commissione osserva che, per quanto riguarda il computo della prescrizione, non è possibile alcuna contestazione sul «dies ad quem» che può essere esclusivamente il 18 agosto 1980 (data del telex inviato alla Commissione dalla ricorrente nella causa 256/80), il 25 marzo 1980 (data del telex inviato alla Commissione dalla, ricorrente nella causa 257/80), il 27 marzo 1980 (data del telex inviato alla Commissione dalla ricorrente nella causa 265/80), l'8 agosto 1980 (data del telex inviato alla Commissione dalla ricorrente nella causa 267/80) ed il 2 settembre 1980 (data della lettera inviata alla Commissione dalla ricorrente nella causa 5/81). Ognuna di queste date va considerata come quella della «preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità» ai sensi dell'art. 43 del protocollo sullo Statuto della Corte.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, le domande delle ricorrenti sono state presentate dopo la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni sancito dall'art. 43 dello Statuto della Corte, in quanto il dies a quo, da considerare per il calcolo della prescrizione, è il 20 marzo 1975, data della pubblicazione dei regolamenti nn.665 e 668/75.
paragrafo 5
La Commissione osserva che dal testo stesso dell'art. 43 si possono desumere due elementi essenziali per l'interpretazione di questa norma e cioè:
paragrafo 6
a) la prescrizione quinquennale si riferisce alle azioni proposte contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale, e
b) il dies a quo è espressamente individuato nel momento in cui avviene il fatto che dà luogo a tali azioni.
paragrafo 7
Secondo il sistema istituito dall'art. 43, occorre quindi individuare il momento in cui, in correlazione con un determinato«fatto», sorge il diritto ad esperire una «azione».
paragrafo 8
Secondo la Commissione, con l'espressione «fatto», il legislatore comunitario non ha inteso riferirsi soltanto al mero fatto o ad una semplice operazione materiale, bensì a qualunque specie di comportamento positivo o omissivo di un soggetto, ad ogni situazione, in senso generico, che sia all'origine di un ingiusto danno. Quest'ampia nozione non può non includere le azioni del soggetto «pubblica autorità», e quindi gli atti da essa emanati. Questi sono perciò, in quanto tali, suscettibili di «dare origine» all'azione di responsabilità.
paragrafo 9
In proposito, la Commissione considera che, secondo un principio generalmente riconosciuto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui l'azione può essere esperita, e a tal fine richiama l'art. 2935 del codice civile italiano, il § 198 del «BGB» tedesco e l'ari. 2252 del «Code civil» francese.
paragrafo 10
Per stabilire il momento in cui le ricorrenti avrebbero potuto intentare ľ azione di responsabilità, ¡a Commission;· eka 'a sentenza emessa neile cause tinnite 56-60/74 (Ka.-.-.pffmcyer e/ (..O.T.MIÌSsione e Consiglio, Race. 1976, pag. 711) e quella pronunciata nella caus: Ή/76 (Milch-, Teu- und Kicr-Kon^r C.ul/H e/ Consiglio e Comr.iissior.e, Pr-cc. ti'7~'\ pag. 393) in cui In '.'.orre hi o^ì sr.·.v.:¡Μ.o
paragrafo 11
«... l'art. 215 del Trattato non viin a di adire la Corte per far dichiarare la responsabilità della Comunità per danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l'entità del danno non è ancora esattamente determinabile; . . . in effetti può essere necessario, onde evitare danni maggiori, adire il giudice non appena è certa la causa del pregiudizio; ... tale considerazione è confermata dalle norme vigenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che in maggioranza, se non tutti, ammettono un' azione per la declaratoria di responsabilità per un danno futuro, ma ragionevolmente prevedibile».
paragrafo 12
Quanto al momento esatto in cui l'azione di responsabilità può essere esperita, la Commissione sottolinea che la Corte, nella medesima causa, ha precisato quanto segue:
paragrafo 13
«... le ricorrenti avevano il diritto dopo la pubblicazione della normativa comunitaria in questione e prima della sua entrata in vigore, di adire la Corte per sottoporle la questione del se e entro quali limiti detta disciplina implicasse nei loro confronti una discriminazione rispetto ai loro concorrenti francesi e, in caso affermativo, se tale disciplina, per questo motivo, contravvenisse al principio della parità di trattamento; ... vista l'imminenza della minaccia scaturente dalla situazione di diritto e di fatto, era lecito riservarsi di determinare ulteriormente l'entità del danno risarcibile e chiedere nell'immediato solo la declaratoria di responsabilità della Comunità. ...».
paragrafo 14
A parere della Commissione, l'analogia con il caso di specie è palese ed essa ritiene che, se si ricollega questa giurisprudenza a quanto sopra esposto, non si può non giungere alla conclusione che, nei casi in esame, poiché l'azione di danni è sorta immediatamente dopo la pubblicazione degli atti contestati che abolivano le restituzioni, cioè il 20 marzo 1975, è da quello stesso momento che comincia a decorrere la prescrizione che colpisce tale azione.
paragrafo 15
I presupposti indicati dalla Corte nella suddetta giurisprudenza sono, secondo la Commissione, tutti riuniti nelle presenti cause. Si tratta certamente, nella fattispecie, di danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza anche se la perdita delle restituzioni si sarebbe realizzata per le ricorrenti solo a decorrere dal 1o agosto o dal 1o settembre 1975, data di entrata in vigore rispettivamente dei regolamenti 665 e 668/75. La Commissione aggiunge che tali danni erano persino matematicamente calcolabili per le ricorrenti, trattandosi del rapporto tra l'entità delle restituzioni e la quantità di merce prodotta per la quale spettavano restituzioni alla produzione.
paragrafo 16
Secondo la Commissione, la tesi secondo cui occorrerebbe riferirsi, per il computo della prescrizione, al momento in cui le ricorrenti hanno materialmente prodotto la merce in questione ed hanno materialmente constatato l'assenza delle restituzioni, non è ammissibile.
paragrafo 17
In primo luogo, questa tesi contrasta con la lettera dell'art. 43 interpretato alla luce della già richiamata giurisprudenza della Corte e, in secondo luogo, essa applica alla fattispecie in esame i criteri generalmente applicati alla responsabilità per fatto illecito in senso stretto, qualora il fatto generatore del danno e il danno stesso non si producano nel medesimo momento, ma il secondo si manifesti successivamente al primo. La prescrizione si computa in tal caso dal momento dell'accertamento del danno, il che, rispetto al principio generale, è già una deroga, giustamente dettata dall'equità, perchè il danno è, al momento del fatto, soltanto eventuale ed imprevedibile, pur essendo una conseguenza diretta del fatto stesso.
paragrafo 18
Nel caso di specie, osserva la Commissione, il fatto generatore del danno è costituito dai regolamenti comunitari, la cui pubblicazione fa sorgere l'azione di risarcimento. E in quel momento che l'illiceità (in termini di discriminazione) è stata commessa e non allorché le ricorrenti hanno prodotto la loro merce. Se così non fosse, prosegue la Commissione, si dovrebbe ammettere che il fatto generatore del danno non è più il regolamento comunitario, bensì l'attività del soggetto stesso che pretende il risarcimento, il che è palesemente assurdo.
paragrafo 19
In terzo luogo, aggiunge la Commissione, se si calcolasse il quinquennio della prescrizione a partire da una data successiva alla pubblicazione del regolamento comunitario, la prescrizione non sarebbe più cinque anni, bensì di cinque anni più il periodo intercorso fra la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la data in cui l'operatore sostiene di aver materialmente subito un danno.
paragrafo 20
Infine, la Commissione rileva che, accettando la tesi delle ricorrenti secondo cui la prescrizione decorre dal verificarsi del danno subito da ognuna di esse, vi sarebbero altrettanti periodi di prescrizione di cinque anni quante sono le partite di rotture di riso e di semole e semolini di granoturco dalle stesse prodotte, il che costituirebbe uno spezzettamento del tutto ingiustificato del concetto di azione che è alla base dell'istituto della prescrizione.
paragrafo 21
Il Consiglio delle Comunità europee ammette che è possibile considerare date diverse come inizio della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte.
paragrafo 22
Il Consiglio rileva che le ricorrenti sostengono, tra l'altro, che il momento di decorrenza del termine di prescrizione può collocarsi più tardi, nella fattispecie il giorno di pubblicazione dei regolamenti nn. 1125, 1126 e 1127/78, in quanto questi ultimi non hanno ripristinato il diritto al pagamento delle restituzioni per il periodo tra il 1o agosto o il 1o settembre 1975 ed il 18 ottobre 1977.
paragrafo 23
Esso ritiene che, sul piano teorico, si possano prendere in considerazione anche altre date di decorrenza del termine di prescrizione: per esempio, il 4 marzo 1975, data di adozione dei regolamenti nn. 665 e 668/75, o ancora il 1o agosto ed il 1o settembre 1975, data di efficacia della non corresponsione, oppure le rispettive date di effettiva produzione di semole e semolini di granoturco o di rotture di riso tra il 1o agosto 1975 ed il 18 ottobre 1977, o ancora il 4 ottobre 1979, data in cui la Corte ha constatato l'illegalità del fatto che il ripristino non copriva il periodo controverso.
paragrafo 24
Il Consiglio sostiene tuttavia che la Commissione ha assunto la posizione giuridica che meglio corrisponde alla lettera ed allo spirito dell'art. 43 dello Statuto, senza per questo limitare eccessivamente i diritti che i singoli possono legittimamente vantare.
paragrafo 25
In effetti, secondo il Consiglio, l'art. 43 ha strettamente collegato la decorrenza del termine di prescrizione al «fatto che dà origine» alla responsabilità extracontrattuale, cioè alla nascita del danno. Questa disposizione significa che il termine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere dal momento in cui risulti incontestabile che si è verificato o si verificherà un pregiudizio per l'interessato. Questa nozione implica quindi che si manifesti sicuramente un pregiudizio sul piano economico nei confronti degli interessi della parte in causa, senza che sia necessario, ai fini del decorso della prescrizione, stabilire la responsabilità giuridica.
paragrafo 26
In altre parole, è necessario e sufficiente che l'interessato abbia preso conoscenza o abbia potuto o dovuto prendere conoscenza, in quanto operatore accorto e prudente, della circostanza che certamente i suoi interessi sono o saranno compromessi e non è richiesto che egli sia certo del fatto che tale pregiudizio sarà indennizzato, vale a dire che la Comunità dovrà assumerlo a proprio carico, ai sensi dell'art. 215 del Trattato CEE.
paragrafo 27
Il Consiglio sottolinea che il fatto di considerare la data di pubblicazione dei regolamenti del 1975 come momento di decorrenza della prescrizione può nella fattispecie rispondere alle esigenze riconosciute in proposito dagli ordinamenti interni degli Stati membri. In effetti, come risulta dall'analisi dell'avvocato generale Reischl nella causa 44/76 (Milch-, Fett- und Eier-Kontor c/Consiglio e Commissione, Race. 1977, pag. 393 e specialmente pag. 414), i criteri del diritto nazionale più severo — nel caso specifico, secondo l'analisi dell'aw. Reischl, il diritto tedesco — sono soddisfatti dal momento che il pregiudizio si rivela certo, anche se futuro, e che l'interessato ha potuto prendere conoscenza di tale pregiudizio e della persona responsabile dello stesso, in modo da poter intentare un'azione contro tale persona.
paragrafo 28
Nella fattispecie era certo fin dalla pubblicazione dei regolamenti del 1975 che si sarebbe verificato un certo depauperamento degli interessati a causa del mancato guadagno man mano che avessero continuato la loro produzione, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti suddetti. Secondo il Consiglio, poiché questi costituivano misure incondizionate e la loro esecuzione sul piano nazionale era automatica, diventava inoperante la distinzione tra il fatto generatore del pregiudizio e la successiva realizzazione di quest'ultimo, distinzione che è invece necessaria nel caso di pregiudizio incerto.
paragrafo 29
Il Consiglio non crede neppure che questa interpretazione sia nella fattispecie troppo rigida o troppo onerosa per gli interessati e fa riferimento alle sentenze in cui la Corte ha sottolineato che la tutela dei diritti dei singoli esige che questi siano persone accorte e prudenti (causa 169/73, Compagnie continentale France c/Consiglio, Race. 1975, pag. 117, punto 23 della motivazione; causa 78/77, Liihrs e/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Race. 1978, pag. 169, punto 6 della motivazione, ultima frase).
paragrafo 30
In proposito il Consiglio precisa che la maggior parte delle imprese del settore in questione ha adito direttamente la Corte di giustizia per far valere in tempo utile le proprie rivendicazioni e che varie imprese hanno iniziato a farlo sin dal 1975.
paragrafo 31
In ogni modo il Consiglio non può ammettere che la pretesa ignoranza del diritto comunitario in vigore sia opponibile in diritto alla Comunità.
paragrafo 32
In tali condizioni, secondo il Consiglio, non è irragionevole opporre la prescrizione alle ricorrenti, che non hanno agito con la diligenza che legittimamente si può da esse pretendere.
paragrafo 33
Nello stesso senso, afferma il Consiglio, va la giurisprudenza con la quale la Corte ha ammesso la ricevibilità di un ricorso relativo a un pregiudizio futuro di cui la causa è nondimeno certa (cause riunite 56-60/74, Race. 1976, pag. 711, punto 6 della motivazione, seconda frase (seconda sentenza «grano duro»)).
paragrafo 34
L'interpretazione che fissa la decorrenza del termine di prescrizione alla data di pubblicazione dei regolamenti nn. 665 e 668/75 è inoltre non solo conforme alla lettera dell'art. 43 dello Statuto della Corte, ma si impone ancor più in ragione della certezza del diritto, cioè per poter determinare nella fattispecie una data precisa non arbitraria per l'inizio della prescrizione.
paragrafo 35
Le altre date di cui sopra presentano tutte, secondo il Consiglio, l'inconveniente di essere evanescenti o di dipendere dal comportamento individuale degli interessati, cioè di non essere connesse direttamente al fatto che dà luogo al danno, bensì ad eventi successivi (come, ad esempio, la produzione effettiva delle ricorrenti).
paragrafo 36
Il Consiglio osserva che la sola sentenza in cui la Corte si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 43 in modo rilevante per il caso in esame, e cioè la sentenza Meroni (cause riunite 46 e 47/59, Aleroni e Co. e/Alta Autorità, Race. 1962, pag. 765), non si oppone a questa interpretazione.
paragrafo 37
Il Consiglio sottolinea che, in questa causa la Corte ha detto che la prescrizione ai sensi del Trattato CECA non può iniziare fintantoché il pregiudizio non sia ancora certo, cioè fintantoché non si sappia con certezza se esso si è realizzato o se si realizzerà e propone di riconoscere la validità di questo principio anche per quanto riguarda il Trattato CEE.
paragrafo 38
Se invece, aggiunge il Consiglio, si ammettesse come data di decorrenza del termine di prescrizione quella di pubblicazione dei regolamenti 1125, 1126 e 1127/78 — come richiedono, tra le altre cose, le ricorrenti — la prescrizione interverrebbe solo il 22 maggio 1983 (data di pubblicazione dei suddetti regolamenti, più cinque anni), il che significa che ci si troverebbe di fronte ad un termine di prescrizione di quasi otto anni.
paragrafo 39
U Consiglio conclude che l'azione degli interessati va quindi considerata tardiva ed in contrasto con l'art. 43 dello Statuto della Corte.
paragrafo 40
Nondimeno, il Consiglio osserva che una circostanza specifica merita di essere presa in esame, perchè secondo il suo ricorso, la ricorrente nella causa n. 257/80 ha iniziato la produzione di semole e semolini solamente nel mese di marzo 1976. Il Consiglio ammette che ci può dunque domandare se essa possa addurre che non le è opponibile una decorrenza dei termini di prescrizione nel mese di marzo 1975, cioè un anno prima che avesse iniziato la produzione di semole e semolino. Il Consiglio — in risposta a tale argomento — ricorda che la Corte di giustizia, nella sentenza del 4 ottobre 1979 (causa 245/78, punto 19 della motivazione), ha rigettato una domanda che si presentava in modo identico rispetto alla presente causa.
paragrafo 41
Le ricorrenti sostengono che occorre anzitutto chiarire alcuni concetti fondamentali relativi alla data di decorrenza del termine di prescrizione nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
paragrafo 42
Esse ammettono che è del tutto esatto che l'art. 2935 del codice civile italiano, citato dalla Commissione, precisa che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»; inoltre, nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e di risarcimento del danno derivante dal fatto illecito — che corrisponde al «délit» e al «quasi délit» del diritto francese — la prescrizione quinquennale, così come fissata dall'art. 43 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato.
paragrafo 43
Osservano però che tale specifica disposizione va applicata in conformità con la radicata e costante giurisprudenza italiana, secondo la quale il principio sancito dall'art. 2947 «va inteso nel senso che non deve aversi riguardo al momento iniziale della violazione di un dovere giuridico di condotta, ma a quello in cui, da siffatta violazione è derivata una lesione della sfera giuridica altrui» (Rassegna di giurisprudenza sul codice civile, Giuffrè 1972, Voi. VI, pag. 736). In altri termini, «la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e non da quello in cui è stato posto in essere il fatto» (Cass. 18 novembre 1974 n. 3692, in Arch. giur. circol. e sinistri 1974, pag. 416).
paragrafo 44
Secondo le ricorrenti la «ratio» della citata giurisprudenza è stata più volte spiegata dalla Corte di Cassazione italiana (Sentenza 15 ottobre 1970 n. 2037 in Giust. Civ. 1970, I, 1770), secondo la quale «per fatto, dal cui verificarsi decorre il termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 ..., deve intendersi l'evento nel suo complesso, comprensivo della condotta colpevole dell'agente e della sua conseguenza dannosa».
paragrafo 45
Le ricorrenti osservano che corollario della citata giurisprudenza è la distinzione tra fatto lesivo con effetti permanenti e fatto lesivo permanente. Esse precisano che nella prima ipotesi si ha un fatto illecito istantaneo che fa decorrere il termine di prescrizione. Nel secondo caso, invece, il diritto al risarcimento, sorto con il verificarsi del fatto, si rinnova di momento in momento. Esse citano ancora la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana che, nel fare la distinzione, dispone che «se il fatto lesivo sia di tale natura da determinare in prosieguo di tempo ulteriori conseguenze dannose che non costituiscano, rispetto al danno inizialmente manifestatosi, un'entità nuova ed autonoma, (nel qual caso, ovviamente, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui esse si verificano), ma che di quel danno siano soltanto un aggravamento, cioè l'effetto di una sua naturale e progressiva evoluzione, la decorrenza del termine di prescrizione resta pur sempre e complessivamente legata al primo insorgere della situazione lesiva. In tal caso l'aggravamento del danno incide soltanto sull'entità pecuniaria del risarcimento, e non può produrre anche l'effetto di posticipare fino all'aggravamento l'inizio della prescrizione estintiva la quale sempre ed ancora riguarda la manifestazione originaria dell'evento dannoso» (Cassazione 30 gennaio 1979 n. 649, in Foro it. 1979, I, 1496).
paragrafo 46
Siffatta ulteriore precisazione della giurisprudenza ha, secondo le ricorrenti, portata determinante ai fini della questione controversa. Esse affermano quindi che non soltanto il termine di prescrizione non poteva cominciare a decorrere prima del verificarsi dell'effetto dannoso conseguente all'illecito sancito con le disposizioni contenute nei regolamenti nn. 665 e 668/75 ma, anche se la prescrizione avesse colpito il diritto alla percezione delle «restituzioni alla produzione» per la produzione di alcuni quantitativi di semole o di rotture di riso destinate alla produzione della birra, non sarebbero certo state colpite da prescrizione le produzioni successive, effettuate cioè meno di cinque anni prima della proposizione dell'istanza di pagamento in sede amministrativa o giurisdizionale.
paragrafo 47
Ne consegue che, al massimo, le richieste delle ricorrenti potrebbero non essere accolte integralmente; è però da escludere che esse possano essere completamente respinte. Sebbene il problema non possa porsi nella fattispecie perchè nessuna delle richieste delle ricorrenti è, secondo queste ultime, colpita dalla prescrizione, né in tutto, né in parte, esse ritengono tuttavia necessarie le puntualizzazioni di cui sopra per chiarire tutti gli aspetti della questione.
paragrafo 48
Le ricorrenti deducono altresì che identico è l'orientamento della giurisprudenza francese (cfr. Nouveau répertoire de droit Dalloz, 1964, II, voce «Prescription civile», §§ 33-37), secondo la quale «une action en responsabilité ne commence à se prescrire qu'à dater du jour où tous les éléments du délit civil sont réunis, où la victime subit un dommage actuel et certain» (Civ. 21 ottobre 1908, pag. 1908, 1449; 11 dicembre 1918 D.P. 1923. 1. 96) e «la créance de la victime d'un délit ne court contre l'auteur de ce délit qu'à partir du jour où le préjudice s'est effectivement manifesté» (§ 38 della stessa voce).
paragrafo 49
Le ricorrenti affermano che la Commissione riconosce, del resto, esplicitamente che, secondo i criteri generalmente applicati alla responsabilità per fatto illecito, in senso stretto, la prescrizione si computa dal momento del danno e non dal fatto generatore di esso, ma le rimproverano di commettere l'errore di considerare tale soluzione come eccezionale e dettata da motivi di «equità», mentre essa è soltanto l'applicazione di un generale principio, applicabile in tutte le ipotesi nelle quali si tratti di una domanda di risarcimento di un danno derivato da una qualsiasi azione od omissione dolosa (volontaria) o colposa (involontaria).
paragrafo 50
È in proposito sintomatico, secondo le ricorrenti, che l'art. 2947 del codice civile italiano statuisca che la prescrizione decorre dal giorno in cui il fatto, da cui il danno è derivato, si è verificato; ma che la costante unanime giurisprudenza interpreti la disposizione nel senso che con il termine «fatto» viene indicato l'evento nel suo complesso, che comprende l'azione o l'omissione illecita, e il danno che ne deriva. Ciò corrisponde pienamente, a detta delle ricorrenti, alla giurisprudenza francese, secondo la quale il termine di prescrizione può cominciare a decorrere solamente dal momento in cui il danneggiato abbia subito un danno certo e attuale.
paragrafo 51
Esse sostengono che un esame sia pur rapido della giurisprudenza, sia italiana che francese, è sufficiente per dimostrare l'erroneità delle conseguenze che si vorrebbero far derivare da due citazioni, l'una, esatta, di una norma italiana (l'art. 2935 del codice civile italiano), l'altra, errata, di una norma francese (l'art. 2252 del Code civil, che non è rilevante in ordine alle questioni in esame, perchè esclude il decorso della prescrizione nei confronti dei minori).
paragrafo 52
Senza procedere ad una ricerca di diritto comparato, le ricorrenti sono convinte, comunque, dell'analogia, se non della identità, rispetto alla giurisprudenza italiana e francese, delle soluzioni adottate negli altri Stati membri. Ciò risulta, secondo loro, dall'accurata indagine comparatistica compiuta dall'avvocato generale Reischl nella causa 44/76 (Race. 1977, pag. 414), che sembra confortare pienamente la tesi da loro sostenuta.
paragrafo 53
Esse affermano che basta appena osservare che, ai fini della presente controversia, non hanno importanza le differenze di giurisprudenza in ordine al momento di identificazione del danno e del responsabile, perchè nella fattispecie il danno si è verificato e ripetuto solo al momento della produzione e destinazione alla fabbricazione della birra delle semole o rotture di riso.
paragrafo 54
Del tutto irrilevanti sembrano alle ricorrenti i richiami fatti ex adverso a precedenti di giurisprudenza della Corte.
paragrafo 55
La citazione, da parte del Consiglio, della sentenza 14 dicembre 1962, nelle cause 46 e 47/62, Meroni, appare loro imprudente in quanto da tale pronunzia risulta la convinzione della Corte che, ai sensi dell'art. 40 del protocollo sullo Statuto, la prescrizione non possa decorrere che dal momento in cui sia definitivamente accertato l'ammontare dei danni subiti. Che poi l'interpretazione adottata per la suddetta disposizione sia valida anche per l'interpretazione dell'art. 43 dello Statuto CEE è stato autorevolmente dimostrato dall'avvocato generale Reischl nelle citate conclusioni.
paragrafo 56
Per quanto riguarda la sentenza emessa nelle cause 56-60/74, Kampffmeyer, la Corte, secondo le ricorrenti, non si era menomamente occupata del problema della prescrizione, mentre nella causa 44/76, Milch-, Fett- und Eier-Kontor, la Commissione aveva, è vero, eccepito la prescrizione, ma la Corte, che aveva deciso di esaminare preliminarmente il merito, avendo ritenuta infondata la domanda, non si è pronunziata sull'eccezione di prescrizione.
paragrafo 57
Le ricorrenti ritengono quindi che, sotto questo primo fondamentale profilo, le sentenze citate ex adverso non presentano il menomo interesse per la soluzione della specifica questione in esame.
paragrafo 58
Esse sottolineano che la sentenza emessa nelle cause 56-60/74 non si riferiva affatto al problema della prescrizione, ma soltanto alla ricevibilità del ricorso proposto per dei danni che non si erano ancora verificati, ma che erano prevedibili in quanto derivavano da disposizioni di regolamenti pubblicati, anche se non entrati in vigore, e che la Corte aveva riconosciuto che l'art. 215 non vieta di adire subito la Corte, «riservandosi di determinare ulteriormente l'entità del danno risarcibile» dalla Comunità.
paragrafo 59
La Corte aveva però in tal modo riconosciuto solo la facoltà di anticipare le azioni di responsabilità per «danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza», ma non l'obbligo di agire immediatamente dopo la pubblicazione di un regolamento che contenga disposizioni tali da poter arrecare danno.
paragrafo 60
Le ricorrenti sostengono quindi che l'azione esperita quando il danno non è ancora determinato, pur essendo ammissibile, rappresenta l'eccezione; di regola, l'azione deve essere proposta dopo che il provvedimento pregiudizievole ha concretamente prodotto un danno, e quindi dopo la sua entrata in vigore. Anche l'entrata in vigore del provvedimento che arreca pregiudizio può tuttavia, secondo le ricorrenti, essere insufficiente per giustificare l'azione di risarcimento (che deve essere distinta dall'azione volta unicamente ad ottenere una declaratoria di responsabilità): il ricorso inteso al risarcimento può fondarsi soltanto su un danno effettivamente subito e deve, cioè, «determinare l'entità del danno risarcibile» dalle Comunità, come ha sostenuto la Corte. In via generale, quindi, affermano le ricorrenti, l'azione deve essere proposta sopo che si è prodotto il danno, e non prima, e pertanto il termine di prescrizione può decorrere solo da quel momento.
paragrafo 61
Se viene richiesta, proseguono le ricorrenti, non una pronunzia generica sull'esistenza del debito, ma, come nella fattispecie, la condanna al pagamento di una determinata somma a titolo di risarcimento del danno effettivamente patito, l'azione può essere proposta solo dopo che il danno si sia effettivamente verificato, perchè soltanto dopo il verificarsi del pregiudizio conseguente al fatto illecito può essere formulata una completa e fondata richiesta risarcitoria.
paragrafo 62
Le ricorrenti criticano altresì il fatto che la Commissione si riferisca solo a due punti della motivazione della sentenza nelle cause 56-60/74, senza peraltro rendersi conto che in realtà essi confermano il fondamento dei loro rilievi. Esse osservano che la Corte ha riconosciuto che «può essere necessario, onde evitare maggiori danni, adire il giudice non appena è certa la causa del pregiudizio» (quando si tratta quindi di azione cautelativa, e di per sé, eccezionale) ed ha soggiunto che la maggioranza degli Stati membri «ammettono un'azione per la declaratoria di responsabilità per un danno futuro, ma ragionevolmente prevedibile», azione che, secondo le ricorrenti, è nettamente distinta dall'azione risarcitoria. La prescrizione può quindi decorrere, a loro avviso, solo dal momento in cui è possibile un'azione risarcitoria e non prima, anche se il danno futuro è prevedibile in anticipo.
paragrafo 63
Le ricorrenti ricordano che, nelle cause 56-60/74 — così come, sotto un particolare profilo, nella causa 44/76 —, la Commissione aveva eccepito l'irricevibilità dei ricorsi considerandoli prematuri, in quanto il danno non si era ancora pienamente verificato; ma non aveva eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva; non aveva cioè contestato che i ricorrenti esercitassero un'attività economica sulla quale avrebbe inciso o potuto incidere il provvedimento comunitario dal momento della sua applicabilità.
paragrafo 64
Ben diversa è, secondo le ricorrenti, la loro situazione nella presente fattispecie, in quanto il diritto a percepire le restituzioni sorge:
paragrafo 65
a) per quanto concerne le semole di granoturco destinate alla fabbricazione della birra, a seguito:
della lavorazione del granoturco per la trasformazione in semole, effettuata sotto il controllo dell'autorità doganale;
dell'utilizzo della semola nell'industria della birra.
La restituzione viene concessa sulla base della prima lavorazione, con successivo comprovato utilizzo del prodotto ottenuto nell'industria della birra.
b) Per quanto concerne le rotture di riso utilizzate nell'industria della birra:
la restituzione può essere richiesta dal trasformatore (produttore della birra), previo consenso scritto del produttore di rotture di riso;
ovvero, dal produttore di rotture di riso, previo controllo dell'effettivo utilizzo e indicazione degli estremi della fattura di vendita.
paragrafo 66
In particolare le ricorrenti osservano, in punto di fatto, che:
paragrafo 67
a) La società Wuhrer era legittimata a chiedere la restituzione solo dopo aver acquistato le semole di granoturco e le rotture di riso ed aver ottenuto dai produttori di tale prodotto la cessione delle restituzioni stesse. Su quest'ultimo punto, la ricorrente nella causa 256/80, rileva che, sebbene non produca, ma utilizzi soltanto le semole e semolini di granoturco e le rotture di riso, essa ha il diritto di sostituirsi ai produttori di tali prodotti da lei acquistati ottenendo anche, in base ad espressa convenzione, la cessione dei diritti alia restituzione. Tale prassi è prevista, nell'ordinamento giuridico italiano, dall'art. 1201 del codice civile — cui corrispondono disposizioni praticamente identiche negli artt. 1250 del code civil francese e belga — e la ricorrente ritiene sia disciplinata in modo quanto meno analogo negli ordinamenti degli altri Stati membri.
La domanda poteva quindi proporsi, rispettivamente, soltanto dopo il 1o agosto ed il 1o settembre 1975. Prima di tale data, la Wiihrer non sarebbe stata legittimata ad agire neppure per un danno prevedibile, perchè il tutto era subordinato al fatto di un terzo (vendita di prodotti e cessione di diritti alla restituzione). In realtà la Wiihrer Spa chiede per il 1975 la restituzione relativa ad un solo acquisto di 297,50 q.li di rotture di riso (fattura del 4 settembre 1975).
b) La Mangimi Niccolai Spa ha prodotto semole di granoturco destinate alla fabbricazione della birra solo dal 16 marzo 1976. Essa si ritiene danneggiata solo per non aver percepito le restituzioni alle quali aveva diritto a decorrere dal 16 marzo 1976, data in cui aveva iniziato la produzione di semole di granuturco per la fabbricazione della birra. Il termine di prescrizione può quindi decorrere solo da quella data, perchè solo da quella data — e non prima — la ricorrente è stata illegittimamente privata di un diritto che non doveva esserle negato. Solo da quella data essa poteva pretendere la restituzione, che ha richiesto di gran lunga prima dello scadere del termine di prescrizione quinquennale.
e) La società De Franceschi chiede il pagamento delle restituzioni che avrebbe dovuto percepire dal dicembre 1975 per la produzione di semole di granoturco vendute alla società Dreher, produttrice di birra, come da fatture 1, 12, e 15 dicembre 1975. Essa si ritiene danneggiata solo per non aver percepito le restituzioni alle quali aveva diritto per la produzione effettiva, nel periodo 1o agosto 1975 - 4 ottobre 1979, di semole di granoturco per la fabbricazione della birra. Solo da quella data, quindi, poteva decorrere il termine di prescrizione, perchè solo da quella data la ricorrente è stata illegittimamente privata di un diritto che non doveva esserle negato.
d) La società Riseria Modenese chiede il pagamento delle restituzioni per le rotture di riso vendute alla società Dreher ed alla società Peroni, produttrici di birra, nel novembre e nel dicembre 1975, come da fatture del 25 novembre, 5, 12 e 24 dicembre 1975.
Essa si ritiene danneggiata per non aver percepito le restituzioni cui aveva diritto dalla data della effettiva produzione di rotture di riso per la fabbricazione della birra. Solo da quella data, quindi, poteva decorrere il termine di prescrizione, perchè solo da quella data, e non prima, la ricorrente è stata illegittimamente privata di un diritto che non doveva esserle negato.
e) La società Riseria Angelo e Giacomo Roncata produceva dal 1o settembre 1977 rotture di riso per la fabbricazione della birra.
Essa si ritiene danneggiata solo per non aver percepito le restituzioni cui aveva diritto dalla data di effettiva produzione di rotture di riso per la fabbricazione della birra. Solo da quella data, quindi, poteva decorrere il termine di prescrizione, perchè solo da quella data la ricorrente è stata indebitamente privata di un diritto che non doveva esserle negato.
paragrafo 68
Le ricorrenti osservano che la circostanza che la società Niccolai abbia iniziato la produzione solo nel marzo 1976 preoccupa la difesa del Consiglio, che cerca di porvi riparo invocando il punto 19 della motivazione della sentenza 4 ottobre 1979 nella causa 245/78, asserendo che la Corte avrebbe respinto la richiesta della Maïseries Benelux NV «che si presentava in modo identico rispetto alla presente causa». Esse ritengono che, in quella causa, la domanda veniva respinta soltanto perchè «il danno assertivamente subito da questa ricorrente non può essere imputato all'abolizione delle restituzioni del gritz»; in altri termini, perchè veniva negato dalla Corte il nesso di causalità, che non è contestato, né sarebbe contestabile nella presente fattispecie.
paragrafo 69
Le ricorrenti osservano inoltre che, secondo la controparte, se il fatto generatore del danno è il regolamento comunitario, sarebbe assurdo che il termine di prescrizione decorresse dal momento della produzione della merce, cioè dall'attività del soggetto stesso che pretende il risarcimento.
paragrafo 70
Tale argomento appare, secondo le ricorrenti, viziato da un sofisma. Esse osservano che il fatto generatore del danno non è certo la produzione della merce che doveva fruire delle restituzioni, ma la disposizione illecita che ha impedito la restituzione stessa. Però la lesione, di cui è causa la disposizione illecita, è soltanto potenziale, finché la merce non viene prodotta: essa si concretizza al momento della produzione ed in realtà, nella fattispecie, all'atto delle vendite alle birrerie delle semole di granoturco o delle rotture di riso in precedenza prodotte. Soltanto da questo momento, quindi, può essere esperita l'azione risarcitoria. Di conseguenza, dallo stesso momento comincia a decorrere il termine di prescrizione.
paragrafo 71
All'argomento della Commissione secondo cui, se il termine di prescrizione non si calcola dal momento della pubblicazione della disposizione illegittima, il termine quinquennale viene aumentato del periodo intercorrente tra la pubblicazione suddetta ed il momento del verificarsi del danno, le ricorrenti oppongono che è proprio questo che è stato affermato dalla costante unanime giurisprudenza sia italiana che francese e che corrisponde, del resto, ad elementari esigenze di giustizia sostanziale. A riprova del fondamento della loro tesi esse chiedono se, qualora le pronuncie della Corte di giustizia sulle quali sono imperniati i loro ricorsi fossero state pubblicate più tardi, al limite del quinquennio, l'azione risarcitoria avrebbe potuto essere negata a chi avesse cominciato a produrre non solo poco tempo prima, ma addirittura dopo la scadenza dei cinque anni dalla pubblicazione della disposizione illegittima.
paragrafo 72
Infine, all'argomento della Commissione secondo cui, se venisse accolta la tesi delle ricorrenti, «si avrebbero tanti quinquenni di prescrizione quante partite di gritz o rotture di riso prodotte», esse oppongono che anche questa eventualità è ammessa dalla costante unanime giurisprudenza italiana e francese. Si tratta di un principio generale, applicabile ad esempio in tutte le ipotesi di pagamento di ratei, di obbligazioni periodiche, di ripetizione di indebito, ecc.
paragrafo 73
È pertanto da escludere, secondo le ricorrenti, che la loro tesi porti ad «uno spezzettamento del tutto ingiustificato del concetto di azione che è alla base dell'istituto della prescrizione», come asserito dalla controparte.
paragrafo 74
Infine, le ricorrenti ammettono che la data di pubblicazione dei regolamenti nn. 1125 e 1127 del 22 maggio 1978 possa essere considerata come momento di decorrenza della prescrizione quinquennale, secondo le deduzioni logiche della stessa controparte, che intende porre la data di pubblicazione dei regolamenti illegittimi come inizio del termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte.
paragrafo 75
A loro avviso, infatti, qualora non venissero accolti gli argomenti da esse dedotti in precedenza circa la data iniziale di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, occorrerebbe tener conto del fatto che all'illecito, contenuto nei regolamenti nn. 665/75 e 668/75, è seguito l'illecito contenuto nei regolamenti del Consiglio 22 maggio 1978, nn. 1125 e 1127, che, rispettivamente, avevano indebitamente limitato la concessione delle restituzioni soltanto dal 19 ottobre 1977, data della citata sentenza della Corte nelle cause 124/76 e 20/77. Le ricorrenti adducono che siffatta limitazione era in contrasto, nel contempo, con il principio dell'uguaglianza e della non discriminazione, con il precedente giudicato e con la portata dichiarativa e non costitutiva della precedente sentenza. Sicché il termine di prescrizione dovrebbe cominciare a decorrere dalla data di pubblicazione dei regolamenti nn. 1125 e 1127/78. Esse osservano, in proposito, che la Commissione ed il Consiglio nulla hanno obiettato, nelle loro difese, per confutare gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in ordine all'illiceità dell'indebita limitazione del ripristino delle restituzioni al 19 ottobre 1977, sancita dai regolamenti del Consiglio 22 maggio 1978, nn. 1125 e 1127, e che proprio questa indebita limitazione esse hanno denunciato nei rispettivi ricorsi, sicché, se mai, è dalla data di pubblicazione dei suddetti regolamenti che potrebbe decorrere il termine di prescrizione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sull'interruzione della prescrizione quinquennale
paragrafo 1
Il Consiglio delle Comunità europee afferma che le domande rivolte dalle ricorrenti alle autorità italiane ed alla Commissione delle Comunità non potevano sortire l'effetto di interrompere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte.
paragrafo 2
Circa le domande rivolte alle autorità italiane nelle cause 257/80 e 265/80, rispettivamente il 19 novembre e l'8 novembre 1979, il Consiglio osserva che, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, tali atti non potevano interrompere la prescrizione.
paragrafo 3
Questo articolo, infatti, dispone che la prescrizione è interrotta «sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità».
paragrafo 4
Pertanto, poiché si tratta di responsabilità extracontrattuale della Comunità, non si potrebbe considerare, in mancanza di una base giuridica nel regolamento comunitario per il pagamento delle restituzioni, una domanda fatta da taluni operatori presso le autorità nazionali incaricate del regime normale del pagamento delle restituzioni e neppure il fatto che tali autorità nazionali abbiano segnalato l'esistenza di tali richieste alle autorità comunitarie, come una richiesta indirizzata dal danneggiato alla «istituzione competente della Comunità» (Consiglio e/o Commissione).
paragrafo 5
Dunque, secondo il Consiglio, le richieste fatte dalle suddette ricorrenti l'8 e il 19 novembre 1979 alle autorità italiane non hanno potuto avere l'effetto di interrompere la prescrizione.
paragrafo 6
Qualora la Corte non lo seguisse in merito a questo punto, il Consiglio invoca un'altra disposizione dell'art. 43 dello Statuto, cioè quella che obbliga il ricorrente che interrompa la prescrizione dell'art. 43 a presentare l'istanza davanti alla Corte rispettando il termine di cui all'art. 175, 2o comma, del Trattato CEE e tenendo conto inoltre del termine di distanza (dieci giorni per l'Italia). Ciò equivarrebbe ad un termine globale di quattro mesi e dieci giorni a decorrere dall'atto che interrompe la prescrizione (dell'8 e del 19 novembre 1979), il che significa nella fattispecie che i termini scadevano rispettivamente il 18 e il 29 marzo 1980. Ora, ricorda il Consiglio, la Corte è stata adita solamente nel novembre 1980 e in date successive.
paragrafo 7
Circa le domande rivolte dalle ricorrenti alla Commissione, il Consiglio ritiene che neppure esse potevano interrompere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte.
paragrafo 8
Nella causa 257/80 la domanda è stata rivolta per telex alla Commissione il 25 marzo 1980, mentre il termine di prescrizione era scaduto cinque giorni prima, cioè il 20 marzo 1980.
paragrafo 9
D'altra parte, sostiene il Consiglio, la lettera 3 settembre 1980 che la Commissione scriveva alla ricorrente invocando la prescrizione di cui all'art. 43 non poteva avere alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione, già scaduto il giorno in cui la stessa veniva spedita.
paragrafo 10
Nella causa 265/80 il ragionamento è necessariamente identico. Il telex inviato dalla ricorrente il 27 marzo 1980 alla Commissione non poteva interrompere il termine di prescrizione, scaduto il 20 marzo 1980 o il 18 marzo 1980, se si ammette che la domanda rivolta dalla ricorrente alle autorità italiane l'8 novembre 1979 poteva interrompere il termine di prescrizione.
paragrafo 11
Anche nella causa 267/80 la lettera 8 agosto 1980 rivolta alla Commissione dalla ricorrente è tardiva per poter interrompere il termine di prescrizione, scaduto il 20 marzo 1980.
paragrafo 12
Lo stesso vale per la causa 256/80, in cui gli elementi di fatto sono identici e quelli della causa 267/80 — salvo che la lettera della ricorrente alla Commissione era del 18 agosto 1980 —, nonché per la causa 5/81, in cui la ricorrente si è rivolta alla Commissione con lettera 2 settembre 1980.
paragrafo 13
Le ricorrenti osservano che, per quanto riguarda l'interruzione del termine di prescrizione eventualmente determinato dalle domande rivolte alle autorità italiane, il riferimento fatto dal Consiglio all'art. 175, 2o comma, del Trattato CEE, il quale prevede un atto di messa in mora che non è mai stato notificato, appare incomprensibile in quanto sembra riconoscere che questa disposizione non può essere applicata e che il termine ivi dedotto non può essere invocato.
paragrafo 14
In merito alle domande rivolte alle autorità italiane, le ricorrenti mettono altresì in evidenza che queste ultime certamente le hanno trasmesse alla Commissione. Pur senza voler sostenere che queste domande avessero interrotto la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, esse sono convinte del fatto che tale trasmissione è effettivamente avvenuta prima dello scadere del termine decorrente dalla pubblicazione dei regolamenti 665 e 668/75, e offrono di provarlo formalmente. Le ricorrenti assumono che ciò risulta, d'altra parte, dalla circostanza che la Commissione, nella risposta al Governo italiano, fa espresso riferimento alle domande delle ricorrenti indicando concretamente per nome quelle che si erano rivolte alle autorità italiane.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza dell'8 luglio 1981, le ricorrenti, Birra Wiihrer, Niccolai, De Franceschi Marino, Riseria Modenese e Riserie Roncaia, con l'aw. N. Catalano, del foro di Roma; il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. A. Bräutigam e A. Sacchettini, in qualità di agenti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e G. L. Campogrande, in qualità di agenti, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 13 ottobre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atti registrati nella cancelleria della Corte il 24 novembre 1980, il 28 novembre 1980, il 1o dicembre 1980, ed il 12 febbraio 1981, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato CEE, ricorso al fine di ottenere il risarcimento del danno loro arrecato dei regolamenti del Consiglio 4 marzo 1975, nn. 665 e 668, che abolivano le restituzione alla produzione di gritz e semole di granoturco e di rotture di riso, nonché dal loro mancato ripristino, per il periodo intercorrente fra il 1o agosto o il 1o settembre 1975 ed il 19 ottobre 1977, data alla quale retroagiscono i regolamenti del Consiglio 22 maggio 1978, nn. 1125 e 1127, che hanno ripristinato il regime delle restituzioni per i suddetti prodotti.
punto 2
II Consiglio e la Commissione hanno sollevato, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, il quale dispone: «le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato pùo rivolgere all'istituzione competente della Comunità». La Corte ha deciso di statuire sull'eccezione senza impegnare la discussione nel merito.
punto 3
I convenuti eccepiscono l'irricevibilità dei ricorsi attesa la tardività delle domande presentate dalle ricorrenti alla Commissione al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni dovute per il periodo intercorrente fra il 1o agosto od il 1o settembre 1975 ed il 19 ottobre 1977. Le suddette domande venivano presentate alla Commissione dalla società Wührer (causa 256/80) il 18 agosto 1980, dalla società Mangimi Niccolai (causa 257/80) il 15 marzo 1980, dalla società De Franceschi Marino e Figli (causa 265/80) l'8 maggio 1980, dalla società Riseria Modenese (causa 267/80) l'8 agosto 1980 e dalla società Riserie Angelo e Giacomo Roncaia (causa 5/81) il 2 settembre 1980.
punto 4
I convenuti deducono che il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte inizia a decorrere dal momento in cui è possibile proporre l'azione di responsabilità e che, d'altra parte, la giurisprudenza della Corte consente di affermare che tale azione è proponibile quando il danno può essere considerato, con sufficiente certezza, imminente e prevedibile, anche se il pregiudizio non può ancora essere quantificato con precisione, salvo procedere successivamente alla liquidazione.
punto 5
Secondo i convenuti la prescrizione quinquennale dovrebbe decorrere dal 20 marzo 1975, data di pubblicazione dei regolamenti 4 marzo 1975, nn. 665/75 e 668/75, la cui nullità è stata dichiarata dalla Corte con le sentenze 19 ottobre 1977 nelle cause 127/76 e 20/77.
punto 6
Ne conseguirebbe che le ricorrenti potevano proporre ricorso sin dal 20 marzo 1975 in quanto la pubblicazione dei regolamenti illegittimi a base del danno subito dalle ricorrenti potrebbe essere considerata il fatto che dà origine alla responsabilità della Comunità e costituirebbe quindi il punto di partenza della prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte.
punto 7
Secondo i convenuti, le domande rivolte alla Commissione non potevano interrompere la prescrizione quinquennale in quanto proposte dopo la scadenza del termine di prescrizione, mentre quelle rivolte alle autorità nazionali italiane, l'8 e il 19 novembre 1979, non avrebbero del pari effetto interruttivo in quanto presentate ad autorità incompetenti ai sensi dell'art. 43 dello Statuto e non seguite dall'azione delle ricorrenti in conformità all'art. 175, 2o comma, del Trattato CEE.
punto 8
Le ricorrenti sostengono essenzialmente che la prescrizione quinquennale in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità può decorrere soltanto dal momento in cui, in una fattispecie come quella per cui è causa, il danno si è effettivamente verificato, cioè dalla data in cui i titoli di pagamento delle restituzioni sono diventati esigibili a seguito dell'espletamento delle operazioni che danno diritto alle restituzioni stesse.
punto 9
Come risulta dall'art. 215 del Trattato CEE e dall'art. 43 dello Statuto, la responsabilità extracontrattuale della Comunità e il conseguente diritto al risarcimento del danno dipendono da un complesso di condizioni relative all' esistenza di un illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno reale e di un nesso di causalità tra di essi.
punto 10
Ne deriva che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro la Comunità non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire. Pertanto, trattandosi qui di casi in cui la responsabilità della Comunità deriva da un atto normativo, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto e quindi, nel caso di specie, prima del momento in cui le ricorrenti, avendo compiute le operazioni che davano loro diritto di percepire le restituzioni, hanno subito un danno certo.
punto 11
Non si può pertanto opporre alle ricorrenti una decorrenza del termine di prescrizione anteriore al manifestarsi degli effetti dannosi degli atti illeciti della Comunità.
punto 12
Questa considerazione impedisce peraltro di collocare l'inizio della decorrenza della prescrizione al momento dell'entrata in vigore degli atti illeciti della Comunità e, a maggior ragione, al momento della loro pubblicazione.
punto 13
L'eccezione sollevata dal Consiglio e dalla Commissione va quindi respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi in via interlocutoria, dichiara e statuisce:
1o L'eccezione è respinta.
2o Le spese sono riservate.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 gennaio 1982.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
J. Mertens de Wilmars