diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 luglio 1981, causa 159/80

Decisione
decisa il 1981-07-16
ECLI
ECLI:EU:C:1981:187

Epigrafe

Nel procedimento 159/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ludwig Wünsche & Co. KG, con sede in Amburgo, e Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (ente federale per l'organizzazione dei mercati agricoli), con sede in Francoforte sul Meno, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU 1964, pag. 2666), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, le varie fasi del procedimento, e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 3
L'art. 5 del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU 1964, pag. 2666) riprende la definizione delle merci contenuta nel regolamento n. 19 introducendo un'ulteriore distinzione, fondata sul contenuto di cenere:
paragrafo 4
«Articolo 5 1. Per alcuni prodotti, ex voce 11.02 della tariffa doganale comune, cioè: Semole, semolini; cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati: ex A. Semole, semolini; cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi): ex I. di frumento (esclusi semole e semolini) II. di segala III. di altri cereali : a) Fiocchi d'orzo e d'avena b) altri. L'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base: A — Per le semole e i semolini: a) ... b) ... c) ... d) ... B — Per i fiocchi : a) d'orzo e d'avena: ... b) di altri cereali: 180 chilogrammi se il loro tenore di ceneri calcolato sulla materia secca è inferiore o uguale al 2 % in peso; c) 102 chilogrammi negli altri casi. C — Per i cereali mondati : ... D — Per i cereali periati : E — Per i cereali soltanto spezzati o schiacciati e per l'avena spuntata: 102 chilogrammi».
paragrafo 5
L'art. 5 del regolamento n. 141/64 riguarda il calcolo del prelievo. Gli artt. 14 e 15 definiscono il potere di concedere le restituzioni, riconosciuto agli Stati membri dagli artt. 19 e 20 del regolamento n. 19/62.
paragrafo 7
«a) Se i “fiocchi di sorgo” (art. 1, lett. d), del regolamento (CEE) n. 19 e relativo allegato) del tipo contemplato nell'art. 5, n. 1 B, leu. b), del regolamento (CEE) n. 141/64 (tenore in ceneri calcolato sulla materia secca inferiore od uguale al 2 % in peso) si distinguessero dai fiocchi di sorgo del tipo contemplato all'art. 5, n. 1 B, leu. c) del regolamento (CEE) n. 141/64 solo per il loro contenuto di ceneri oppure se i fiocchi del primo tipo dovessero essere anche mondati. b) Se, in relazione a quanto sopra (questione a), per esportazioni effettuate nel 1965 si potessero già assumere come elemento interpretativo ausiliare le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, secondo cui la qualifica di “fiocchi” dipende dalla mondatura (nota esplicativa 62 alla voce 11.02). c) Se, anche per il sorgo, in quanto cosiddetto cereale svestito, il termine “mondatura”, come è impiegato nella nota 3 relativa alla voce doganale 11.02, andasse inteso nel senso che il pericarpo, ivi comprese le cellule di aleurone, dovesse essere stato asportato in modo che “in generale” venisse messa a nudo la mandorla farinosa. Se “in generale” significasse „prevalentemente” (cioè in misura superiore al 50 %) oppure “pressoché tataimente” (in misura superiore al 75 %.) d) Se (a titolo complementare o — in caso di soluzione negativa delle questioni a) e e) — in via esclusiva), per l'interpretazione della nozione di “fiocchi” si potesse far ricorso al preambolo, penultimo capoverso, dei regolamenti (CEE) n. 55/62 e 141/64, nonché agli artt. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 92/62 e all'art. 15, n. 1, del regolamento (CEE) n. 141/64, secondo cui la restituzione per i prodotti trasformati deve essere commisurata al prelievo gravante sui prodotti di base necessari alla loro produzione».
paragrafo 8
L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 luglio 1980.
paragrafo 9
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht ha svolto le seguenti considerazioni :
paragrafo 10
Se, come base per la propria pronuncia circa esportazioni effettuate nel 1965, il giudice proponente assumesse la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 8 aprile 1976 nella causa 106/75, la domanda dovrebbe essere respinta. Infatti, in detta sentenza, per i fiocchi in generale, si fa richiamo alle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, come «elemento interpretativo ausiliario» della tariffa doganale comune; tale riferimento riguarda non solamente la nota 6 (per il requisito della mondatura relativamente ai fiocchi), ma anche la nota 3 (per stabilire quando un cereale debba considerarsi mondato). L'ultima questione viene risolta nel senso che, dopo la battitura la «mandorla farinosa» deve essere «generalmente visibile». Se l'avverbio «generalmente» in questo contesto viene interpretato nel senso che, in ogni caso, i cereali «svestiti», come il frumento ed il sorgo, si debbono considerare mondati qualora il pericarpo sia stato asportato quanto meno prevalentemente (per oltre il 50 %), se non per la quasi totalità (per oltre il 75 %), in modo che la mandorla farinosa situata sotto le cellule di aleurone risulti visibile, allora il prodotto di cui trattasi dovrebbe considerarsi non mondato, e quindi non costituirebbe «fiocchi», come ha invece dichiarato il produttore e come risulta dalle perizie.
paragrafo 11
Il giudice proponente nutre però dubbi circa il se — quanto meno nel caso in cui si assuma come base l'anno di esportazione (1965) — le sole note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale riguardanti i regolamenti comunitari che allora disciplinavano la concessione delle restituzioni, nonché riguardanti le norma nazionali emanate per l'attuazione dei regolamenti stessi, costituiscano ancora un «ausilio interpretativo». Il giudice proponente ritiene che l'ausilio interpretativo sia necessario solo se il tenore delle norme à ambiguo, non però nel caso in cui l'ausilio interpretativo implichi delle limitazioni rispetto al tenore della norma. Secondo le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune, le voci o le sottovoci vanno interpretate in primo luogo secondo il testo delle voci; poi, secondo quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, infine, secondo le norme generali stesse. Se, quindi, gli am. 1, lett. d) e 20, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 19/62, in relazione con l'allegato di questo regolamento, facevano riferimento, anche per la concessione delle restituzioni, alla tariffa doganale comune e, per ciò che riguarda il prodotto di cui trattasi, alla voce 11.02, e se, ai fini del prelievo (e, mutatis mutandis, della restituzione), l'unica distinzione effettuata dall'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 141/64 nell'ambito della nozione di fiocchi della voce 11.02 consiste nell'adottare il criterio del maggiore o minore contenuto di cenere riderito alla materia secca, non si è più in presenza di una «voce più specifica» ai sensi della regola generale 3 a) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune. D'altronde, già secondo il significato usuale delle parole, i «fiocchi» non devono essere necessariamente prodotti a partire dai cereali mondati. Se così non fosse, il regolamento n. 141/64 non avrebbe dovuto prendere in considerazione come solo criterio il contenuto di cenere, ma i suoi autori avrebbero dovuto precisare inoltre (fiocchi) «a base di cereali mondati». Il fatto che il requisto della mondatura, nel caso del sorgo, non risultava già dalla limitazione della percentuale di cenere, si desume infatti dalla relazione di perizia secondo cui il sorgo non mondato contiene una percentuale di cenere variante tra l'I,48 % e il 2,77 % in peso, con una media dell'I,94 %. In base a tale relazione, la mondatura riduce il contenuto di cenere solamenti dello 0,03 %. Se, poi, per di più, venisse eliminato il germe nella misura del 25 %, si avrebbe una diminuzione del tenore di cenere dello 0,27 %. Sempre secondo tale relazione, un prodotto ben mondato e di alto tenore in cenere potrebbe avere un tenore di cenere superiore al 2 % in peso riferito alla materia secca, mentre un prodotto non mondato affatto, di buona o media qualità, potrebbe avere un tenore di cenere inferiore al 2 %.
paragrafo 12
Per stabilire se i fiocchi di cereali debbano essere necessariamente prodotti con chicchi mondati, non si può nemmeno far ricorso all'opinione corrente. Con questo metro non è possibile nemmeno distinguere i fiocchi alimentari dai fiocchi per mangimi. Sono, infatti, proprio i fiocchi di frumento o di avena per alimentazione umana, di grande valore nutritivo, che vengono prodotti usando il chicco intero o, nel caso dell'avena, eliminando solo le reste attaccate al pericarpo. D'altra parte, secondo la relazione di perizia, la qualità di «fiocco» presuppone solo che la merce sie stata trattata col vapore e passata al rullo. Per contro, le note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale richiedono la mondatura, mentre il trattamento termico viene considerato solo come innocuo. Tenuto conto dell'opinione corrente sul piano nazionale, il giudice tedesco esita a far ricorso alle note esplicative come strumento di interpretazione, temendo che dette note corrispondano all'opinione corrente negli altri Stati membri della CEE. Esse, infatti, erano ignote come tali agli operatori del settore nella Repubblica federale di Germania e, nel 1965, esistevano solo in inglese e in francese.
punto 1
L'attrice nella causa principale (in prosieguo: la ditta Wünsche) otteneva, dietro sua richiesta, nel periodo dal 21 giugno al 18 agosto 1965, quattro impegni di restituzione per «fiocchi di sorgo con una percentuale di cenere del 2 % o inferiore registrata a prodotto anidro». Tali impegni di restituzione sono stati presi sotto forma di autorizzazioni d'importazione in esenzione dal prelievo per 180 kg di sorgo a fronte dell'esportazione di 100 kg di fiocchi di sorgo. La ditta Wünsche esportava, nei termini impartitile, vari carichi di merce che essa dichiarava come «fiocchi di sorgo con una percentuale di cenere del 2 % o inferiore registrata a prodotto anidro». Le perizie presentate dalla stessa attrice confermavano che «secondo i criteri comunemente vigenti nel settore commerciale quanto a tipo, caratteristiche e composizione, si trattava di fiocchi di sorge, costituenti un prodotto commerciale corrente». Il Finanzgericht accertava che il prodotto presentava un contenuto di cenere pari o inferiore al 2 % sul secco e che, inoltre, esso era stato trattato al vapore e passato al rullo, operazione per effetto della quale i chicchi si erano disintegrati in forma di stella. La Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: BALM), convenuta nella causa principale, aveva concesso in un primo tempo le restituzioni richieste. Tuttavia, avendo la «Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt» di Amburgo accertato, fra l'altro, che, nelle varie partite esportate, l'involucro esterno di colore brunastro dei chicchi di sorgo era ancora del tutto presente, che non era ravvisabile alcuna traccia di politura, e che pertanto il prodotto non era ancora stato mondato, con provvedimento dell'8 dicembre 1966 la convenuta revocava la sua decisione di concedere la restituzione, affermando che la merce esportata non era costituita da fiocchi, ma solo da cereale schiacciato. Per questo motivo, essa concedeva la restituzione nel rapporto 102 : 100 (cereali schiacciati), anziché 180 : 100 (fiocchi) in considerazione del grado di trasformazione. Contro tale provvedimento, la ditta Wünsche agiva in giudizio dinanzi al Finanzgericht dell'Assia. Essa sosteneva che, perché un prodotto trasformato a base di cereali possedesse le caratteristiche proprie dei fiocchi, era sufficiente, all'epoca dei fatti, che i chicchi fossero stati trattati col vapore e passati al rullo. Inoltre, il prodotto di cui trattasi aveva subito un inizio di trattamento volto a privare i chicchi dell'involucro. Esso possedeva dunque l'unico requisito necessario per la concessione della restituzione al tasso richiesto, quello attinente al contenuto di cenere.
punto 2
La normativa che si applica nel caso di specie può riassumersi come segue. L'allegato del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, pag. 933) riprende dalla voce 11.02 della tariffa doganale comune là definizione «cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi)... A... Ili di altri cereali... b) altri». Il sorgo rientra fra tali «altri cereali».
punto 3
Ritenendo che la controversia sollevasse questioni di interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht dell'Assia, con ordinanza 25 giugno 1980, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
punto 4
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la ditta Wünsche, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avvocato Modest, del foro di Amburgo, e la BALM, rappresentata dall'avvocato Stockburger, del foro di Francoforte. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 17 dicembre 1980, la Corte ha deciso, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Prima Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni presentate alla Corte

paragrafo 1
La ditta Wünsche chiarisce anzitutto, per quanto concerne la struttura dei cereali, che ciascuna specie comprende un involucro estemo «gluma» o «brattea»; in tedesco, «Hülse» o «Spelze» ed un involucro intemo, denominato «pericarpo». Contrariamente all'involucro esterno (in prosieguo: involucro), il pericarpo contiene sostanze nutritive importanti situate nello strato di cellule di aleurone. Per questo motivo, non è logico eliminare le parti ricche del cereale, producendo fiocchi con la parte restante. Il sorgo appartiene alla categoria dei cereali cosiddetti «svestiti», che vengono già privati del loro involucro al momento della battitura o sbramatura.
paragrafo 2
La ditta Wünsche cita due perizie, che dimostrebbero che i fiocchi di sorgo sono prodotti ottenuti da sorgo non mondato e che il comportamento dei chicchi di sorgo durante il processo di trasformazione in fiocchi è diverso da quello degli altri cereali.
paragrafo 3
Essa sottolinea che solamente nel caso dell'orzo una piccola parte dell'involucro interno dev'essere eliminata con la mondatura, quando gli involucri debbono essere eliminati completamente, per via della forte aderenza di questi ai chicchi di orzo. Quanto alle altre varietà di cereali, gli involucri sono asportati mediante sbramatura ó battitura.
paragrafo 4
Dall'analisi della normativa applicabile risulta che, tanto per ciò che riguarda il prelievo, quanto per ciò che riguarda le restituzioni, i fiocchi di orzo e di avena sono soggetti ad un trattamento diverso gli uni dagli altri e rispetto ai fiocchi ottenuti da altri cereali, in quanto il tasso del prelievo e della restituzione previsto per questi due cereali è superiore a quello previsto per gli altri. Il consiglio e la Commissione, adottando la suddetta normativa, hanno pertanto preso in considerazione le differenti caratteristiche dell diverse varietà di cereali.
paragrafo 5
Da tale normativa risulta inoltre che, secondo gli autori dei regolamenti, esistono fiocchi di orzo aventi un contenuto di cenere superiore al 2 %. Orbene, la perizia dimostra che, salvo alcune eccezioni, i fiocchi aventi contenuto di cenere superiore al 2 % sono prodotti derivanti da cereali da cui sono stati eliminati o tolti, con la mondatura, solamente gli involucri. Affinché un fiocco rientri nell'ambito di applicazione di questa normativa, non è pertanto necessario sapere se le parti del pericarpo siano state o meno eliminate.
paragrafo 6
Il punto 3 delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, relativo alla voce doganale 11.02, riguarda due prodotti distinti a base di cereali:
paragrafo 7
a) da una parte, i chicchi privati totalmente o parzialmente del pericarpo con un'operazione di mondatura o con un altro procedimento, e b) dall'altra, i chicchi, in particolare di orzo vestito (cfr. la nota esplicativa alla voce 10.03) — che sono stati privati degli involucri o brattee ancora fortemente aderenti ai chicchi, anche dopo la battitura o la sbramatura.
paragrafo 8
Nel primo caso, si tratta di chicchi privati non solamente delle brattee, ma anche, in tutto o in parte, del pericarpo. Nel secondo caso, tuttavia, le note esplicative parlano di chicchi che sono stati privati delle brattee le quali, anche dopo la battitura o la sbramatura, aderiscono ancora fortemente al chicco. Le note esplicative individuano qui il legame con la nota esplicativa alla voce doganale 10.03, la quale prevede che l'orzo non rientri più in questa posizione doganale se esso è stato privato di tali brattee con la mondatura, che elimina talvolta anche una parte del pericarpo. Quest'ultima circostanza si riferisce dunque unicamente all'orzo e all'avena, venduti allo stato di cosiddetti cereali «vestiti», i quali rientrano nelle voci doganali 10.03 e 10.04, solamente se hanno conservato le rispettive brattee.
paragrafo 9
È vero che la seconda parte della frase afferma che la mandorla farinosa diviene generalmente visibile se i chicchi sono mondati, ma anch'essa si riferisce solamente al prodotto a base di cereali di cui alla lettera a), vale a dire ai chicchi che sono stati totalmente o parzialmente privati del pericarpo con un'operazione di mondatura.
paragrafo 10
La ditta Wünsche sostiene che questa parte della frase è ambigua e, inoltre, parzialmente errata. Quando un chicco è stato privato solamente delle brattee con un'operazione di mondatura o con qualunque altro procedimento, la mandorla farinosa non è visibile. Quando i chicchi sono stati totalmente o parzialmente privati del pericarpo, la mandorla farinosa è totalmente o parzialmente visibile e non «generalmente» visibile, anche se il pericarpo è stato asportato solo parzialmente.
paragrafo 11
Il punto 6 delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, relativo alla voce 11.02, tratta dei fiocchi di orzo, vale a dire fiocchi di cereali considerati tipicamente «vestiti», e venduti come tali. Orbene, queste note dichiarano che i cereali di cui trattasi «conservano ancora una parte del relativo involucro». Tenendo conto del fatto che le note esplicative si riferiscono principalmente ai fiocchi di orzo e di avena, la ditta Wünsche ritiene inevitabile la conclusione che tale testo ha preso in considerazione, con il termine «involucro», tanto l'involucro esterno (glume o brattee) quanto l'involucro interno (pericarpo).
paragrafo 12
Essa ne desume che la sentenza 8 aprile 1976 (Merkur c/Hauptzollamt Ambur-go-Jonas, causa 106/75, Race. 1976, pag. 531) va interpretata nel senso che il punto 5 della motivazione — secondo il quale «i chicchi di orzo assoggettati ad un'operazione di mondatura perdono una parte dell'involucro» — significa che i chicchi vengono privati in gran parte, o meglio per la maggior parte, delle glume o brattee.
paragrafo 13
In conclusione, essa propone alla Corte di risolvere come segue la prima questione :
paragrafo 14
«Nel caso dei fiocchi di sorgo non si richiedono condizioni simili, quanto alla mondatura, a quelle richieste per i fiocchi di orzo. È sufficiente che la pellicola esterna (glume e brattee) sia asportata in gran parte. Il pericarpo dovrebbe essere asportato parzialmente solo allorché ciò sia necessario per raggiungere il richiesto tenore di ceneri inferiore al 2 %».
paragrafo 15
Quanto alla seconda questione, la ditta Wünsche fa riferimento alle sentenze della Corte 5 marzo 1980 (Ferwerda e/Produktschap voor Vee en Vlees, causa 265/80, Race. 1980, pag. 617) e 27 marzo 1980 (Amministrazione delle finanze c/Salumi, Vasanelli e Ultrocchi, cause riunite 66, 127 e 128/80, Race. 1980, pag. 1237). Essa sostiene che il principio della certezza del diritto richiede la tutela del legittimo affidamento nel caso in cui un cittadino comunitario avesse prodotto i fiocchi senza poter tener conto delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale.
paragrafo 16
Di conseguenza, la ditta Wünsche propone alla Cone di risolvere come segue la seconda questione:
paragrafo 17
«Per le esportazioni di fiocchi di sorgo effettuate nel corso del 1965, era possibile ricorrere, ai fini interpretativi, alle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale. Tali note vanno tuttavia interpretate nel senso che i fiocchi di sorgo debbono essere mondati solamente in quanto ciò risulti necessario in base alla soluzione data alla prima questione. Inoltre, i giudici nazionali possono tutelare, in base ai principi dei rispettivi Stati, il legittimo affidamento di coloro cui spettano le restituzioni, se, a causa della diffusa ignoranza dell'importanza, quale mezzo interpretativo, delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, essi abbiano esportato fiocchi di sorgo che non rispondano in alcun modo ai requisiti stabiliti dalle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, ma soddisfino, però, le condizioni poste, per tali fiocchi, dai regolamenti in materia di restituzioni in vigore nello Stato membro in questione o per l'ente competente a concedere la restituzione».
paragrafo 18
Quanto alla terza questione, la ditta Wümsche osserva che è superfluo prenderla in esame, considerata la soluzione data alla prima questione. Essa propone comunque, per il caso in cui si ritenesse di doverla risolvere, la seguente soluzione:
paragrafo 19
«Per quanto concerne l'intensità della mondatura dei fiocchi di cereali, occorre fare riferimento non già al punto 3, bensì al punto 6 delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale. In forza di tale nota, i fiocchi possono conservare una parte del relativo involucro. Ciò va inteso nel senso che occorre asportare la pellicola esterna, vale a dire le glume e le brattee, non già il pericarpo. Non si richiede che la mandorla farinosa risulti visibile».
paragrafo 20
Quanto alla quarta questione, la ditta Wünsche propone di risolverla, se necessario, come segue :
paragrafo 21
«Riguardo alla qualità e alle caratteristiche dei fiocchi di cereali, devono valere, per la concessione della restituzione, le stesse condizioni poste, all'importazione, per la riscossione del prelievo».
paragrafo 22
La BALM fra rilevare che, se le definizioni delle merci sono tratte dalle voci della tariffa doganale comune, esse debbono venire intese alla stregua dei criteri interpretativi fondamentali della tariffa doganale comune. Tali criteri sono costituiti incontestabilmente dalle note esplicative e dai pareri tariffari relativi alla Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, del 1955.
paragrafo 23
Per questo motivo, la Corte, per interpretare le voci doganali, in particolare per ciò che riguarda le disposizioni comunitarie in materia di restituzioni da applicarsi durante il periodo transitorio, ha fatto referimento alle note esplicative summenzionate (sentenza 15 dicembre 1971, Brodersen c/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, causa 21/71, Race. 1971, pag. 1069; sentenza 8 aprile 1976, Merkur c/Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, causa 106/75, Race. 1976, pag. 531).
paragrafo 24
Nella causa 106/75, la Corte ha ritenuto che, per la produzione di fiocchi quali quelli descritti nella tariffa doganale comune, alcuni tipi di cereali debbano, in linea generale, subire un'operazione di mondatura, consistente nel privare i chicchi di una parte del loro involucro.
paragrafo 25
Tali considerazioni non valgono solamente per il caso dei fiocchi di orzo che sono al centro della controversia. La BALM sostiene che, avendo la Corte preso in considerazione solamente l'espressione «fiocchi», usata dalla tariffa doganale comune, tali considerazioni valgono, oltre che nel caso dell'orzo, per
paragrafo 26
tutti i fiocchi ottenuti da chicchi di cereali. Il Bundesfinanzhof si è conformato a questo orientamento della Corte. Nella sentenza 17 ottobre 1978 (n. VII R 119/75), esso ha negato la possibilità di concedere la restituzione per un prodotto designato come «fiocchi di sorgo», che, però, non aveva subito l'operazione di mondatura necessaria secondo le note esplicative della voce doganale 11.02.
paragrafo 27
La BALM sostiene che il fatto che l'esportazione oggetto della controversia sia stata effettuata anteriormente alle prime sentenze della Corte non ha rilevanza, dato che si tratta di una questione di interpretazione, relativa alla nozione di «fiocchi» (cfr. sentenza del Bundesfinananzhof 8 gennaio 1980, n. VII R 40/77). L'attrice nella causa principale avrebbe potuto ricorrere a tutti i criteri possibili per l'interpretazione della tariffa doganale comune, ed in primo luogo alle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, che esistono fin dal 1955.
paragrafo 28
La BALM contesta la tesi secondo cui il ricorso alle note esplicative avrebbe per effetto una «restrizione» rispetto al tenore letterale delle disposizioni in questione. A suo avviso, è pacifico che le disposizioni in materia di prelievi e di restituzioni non contengono una definizione sufficientemente precisa della designazione delle merci, sicché tale incertezza quanto alla portata dei termini impiegaţi non poteva essere eliminata facendo ricorso alle regole generali in materia d'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune. La precisazione di un termine, che si basi su mezzi interpretativi che aiutano a scoprire l'intenzione del legislatore, non costituisce un'interpretazione restrittiva del testo della norma.
paragrafo 29
La BALM aggiunge che, a suo avviso, sarebbe certamente stato utile che il Consiglio avesse inserito nel regolamento n. 141/64 una norma espressa per stabilire che i fiocchi devono venire fabbricati partendo da cereali mondati. Ciononostante, il Consiglio ha evidentemente ritenuto superflua questa precisazione, considerando che il termine «fiocchi» era stato tratto dal sistema della tariffa doganale comune, sicché doveva essere inter: pretato nell'ambito di tale tariffa.
paragrafo 30
La BALM osserva inoltre che se, per i fiocchi di sorgo, sono previsti tassi di restituzione basati sul rapporto di conversione 100 : 180, ciò può giustificarsi solamente qualora abbia avuto luogo un trattamento intensivo, quale la mondatura. Il fatto che i chicchi siano stati sbramati, perdendo così solamente le brattee, non giustifica l'adozione del coefficiente di trasformazione 180. Anche il trattamento a umido e la laminatura sono operazioni estremamente semplici. Un coefficiente elevato potrebbe giustificarsi solamente dopo um trattamento intensivo, quale la mondatura, vale a dire la rimozione di una gran parte del pericarpo. A questo proposito, il legislatore non ha operato alcuna distinzione fra i cereali svestiti e gli altri cereali.
paragrafo 31
In conclusione, la BALM chiede alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:
paragrafo 32
«1. I fiocchi di sorgo di cui all'art. 5, n. 1, B, lett. b), del regolamento CEE n. 141/64 debbono venire prodotti a partire da chicchi di sorgo mondati. 2. Tale interpretazione si basa tanto sulle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, quanto sul sistema complessivo dei regolamenti CEE nn. 55/62, 92/62 e 141/64. 3. Anche per il sorgo, il termine “mondatura” va inteso nel senso che il pericarpo, ivi comprese le cellule di aleurone, deve essere asportato in modo che venga messa a nudo “pressoché totalmente”, vale a dire in misura superiore al 75 %, la “mandorla farinosa”».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 26 marzo 1981, sono statė sentite per le osservazioni orali la ditta Wünsche, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avvocato Modest, la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, convenuta nella causa principale, rappresentata dall'avvocato Stockburger e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Beschel del suo servizio giurdico, in qualità di agente.
paragrafo 2
Nel corso dell'udienza la Commissione ha presentato osservazioni che si possono riassumere come segue.
paragrafo 3
La Commissione richiama la sentenza pronunciata nella causa 106/75 (sopra citata), da cui si poteva evincere che i fiocchi provengono da una operazione di mondatura. Il Finanzgericht dell'Assia ritiene che, ispirandosi a detta sentenza, la domanda della ditta Wünsche dovrebbe essere respinta. Esso ha tuttavia dei dubbi a seguire la sentenza in oggetto per due ragioni.
paragrafo 4
In primo luogo, si tratta infatti, nella specie, di una situazione che risale ad un periodo anteriore alla sentenza 106/75, in cui gli interessati non erano in grado, nella Repubblica federale di Germania, di venire a conoscenza delle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, in quanto queste esistevano solo in francese ed in inglese.
paragrafo 5
Secondo la Commissione si tratta di una questione generale di interpretazione della tariffa doganale comune. La Corte avrebbe ammesso che le note esplicative possono essere utilizzate come mezzi di interpretazione.
paragrafo 6
In secondo luogo, la causa 106/75 non verterebbe sui cereali svestiti, ma solo sui cereali vestiti.
paragrafo 7
La Commissione fa notare dapprima che il testo della voce 11.02 della TDC in vigore al momento dei fatti, quello della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, nonché quello delle note esplicative riferiti alla voce in esame sono identici a quelli su cui la Corte si è pronunciata nella causa 106/75. Conseguentemente l'interpretazione data con tale sentenza dovrebbe essere valida anche nel caso de quo.
paragrafo 8
La Commissione ritiene che nel caso del sorgo si tratti di un cereale svestito, in cui cioè al momento della battitura le brattee si separano dal corpo del chicco. Parlando di mondatura di un cereale di questo tipo, si potrebbe far riferimento soltanto all'eliminazione del pericarpo e della testa. La Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale lascerebbe supporre, per la definizione dei fiocchi, che sussista ancora una parte del tegumento o involucro. La parentesi che si trova in dette note si riferirebbe essenzialmente all'orzo ed all'avena, semplicemente perché, nella esperienza pratica, si incontrano spesso questi cereali, ma non sarebbe tuttavia prevista una limitazione assoluta. Le note esplicative potrebbero essere validamente intese solo nel senso che la nozione tariffaria esige, per i cereali svestiti, una eliminazione parziale degli involucri. Questo sarebbe confermato dal punto 3 delle note esplicative alla voce 11.02, che comprende, tra i chicchi mondati, i granelli cui è stato eliminato in parte il pericarpo, o, per quanto riguarda i cereali vestiti, quelli cui sono state eliminate le brattee, per quanto queste sono ancora aderenti al corpo del granello.
paragrafo 9
Vi sarebbe quindi una differenza tra i cereali svestiti, privati del pericarpo, ed i cereali vestiti, privati contemporaneamente delle brattee e di parte del pericarpo. Fissando aliquote differenziate di restituzione, la normativa in materia terrebbe conto di questi dati tecnici, in quanto sarebbe necessaria una differente lavorazione per i cereali vestiti e per quelli svestiti.
paragrafo 10
In conclusione, la Commissione propone alla Corte di rispondere come segue alle questioni proposte:
paragrafo 11
«La nozione di “fiocchi di sorgo”, ai sensi dell'art. 5 n. 1 B, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 141/64, presuppone che il prodotto sia stato sottoposto ad un processo di mondatura che abbia manifestamente eliminato più del 50 % del pericarpo».
paragrafo 12
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 4 giugno 1981.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 6
«1. Se i “fiocchi di sorgo” (art. 1, lett. d), del regolamento (CEE) n. 19 e relativo allegato) del tipo contemplato nell'art. 5, n. 1 B, lett. b), del regolamento (CEE) n. 141/64 (tenore di ceneri calcolato sulla materia secca inferiore od uguale al 2 % in peso) si distinguessero dai fiocchi di sorgo del tipo contemplato all'art. 5, n. 1 B, lett. c) del regolamento (CEE) n. 141/64 solo per il loro contenuto di ceneri oppure se i fiocchi del primo tipo dovessero essere anche mondati. 2. Se, in relazione a quanto sopra (questione 1), per esportazioni effettuate nel 1965 si potessero già assumere come elemento interpretativo ausiliare le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, secondo cui la qualifica di “fiocchi” dipende dalla mondatura (nota esplicativa 62 alla voce 11.02). 3. Se, anche per il sorgo, in quanto cosiddetto cereale svestito, il termine “mondatura”, come è impiegato nella nota 3 relativa alla voce doganale 11.02, andasse inteso nel senso che il pericarpo, ivi comprese le cellule di aleurone, dovesse essere stato asportato in modo che “in generale” venisse messa a nudo la mandorla farinosa. Se “in generale” significasse “prevalentemente” (cioè in misura superiore al 50 %) oppure “pressoché totalmente” (in misura superiore al 75 %). 4. Se (a titolo complementare o — in caso di soluzione negativa delle questioni 1. e 3. — in via esclusiva), per l'interpretazione della nozione di “fiocchi” si potesse far ricorso al preambolo, penultimo capoverso, dei regolamenti (CEE) n. 55/62 e 141/64, nonché agli artt. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 92/62 e all'art. 15, n. 1, del regolamento (CEE) n. 141/64, secondo cui la restituzione per i prodotti trasformati deve essere commisurata al prelievo gravante sui prodotti di base necessari alla loro produzione».
punto 1
Con ordinanza 25 giugno 1980, pervenuta alla Corte il 9 luglio seguente il Finanzgericht dell'Assia ha sollevato in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1962, pag. 933), nonché del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU 1964, pag. 2666).
punto 2
La causa principale riguarda le restituzioni da concedere per l'esportazione di un prodotto che la ditta esportatrice aveva definito quale «fiocchi di sorgo con una percentuale di cenere del 2 % o inferiore, registrata a prodotto anidro» Su questa base, la restituzione dovrebbe essere calcolata su un coefficiente di trasformazione di 180/100, che presuppone che occorrano 180 kg di sorgo per produrre 100 kg di fiocchi.
punto 3
A seguito di una perizia, l'organo tedesco di intervento nel settore agricolo, investito della concessione delle restituzioni in oggetto, constatava che la merce esportata era stata ottenuta da chicchi di sorgo non mondati. Ciò premesso, esso riteneva di calcolare la restituzione su un coefficiente di trasformazione di 102/100 (chicchi schiacciati) anziché 180/100 (fiocchi). A tal fine si fondava sulla nota esplicativa 6 relativa alla voce 11.02 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, secondo cui i fiocchi devono necessariamente essere prodotti da chicchi mondati.
punto 4
La ditta esportatrice non contestava che i chicchi di sorgo, da cui era stata prodotta la merce esportata, non erano stati mondati, ma soltanto trattati col vapore e passati al rullo. Sosteneva, tuttavia, che l'art. 5 n. 1 del regolamento del Consiglio n. 141/64, che regola i coefficienti di trasformazione da applicare ai fiocchi, fissa come unica condizione per applicare il coefficiente 180/100 quella relativa al tenore di ceneri, condizione soddisfatta nel caso in esame.
punto 5
Al fine di risolvere i problemi di interpretazione delle norme comunitarie in tal modo sollevati, il Finanzgericht ha proposto alla Corte le quattro questioni seguenti:
punto 6
La prima, terza e quarta questione riguardano l'interpretazione della nozione di «fiocchi di sorgo», mentre il metodo interpretativo da seguire costituisce invece l'oggetto della seconda questione, che è bene esaminare per prima.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione (metodo interpretativo)

punto 7
L'art. 5 del regolamento n. 141/64 fa riferimento per indicare i prodotti a cui si applica, alla voce 11.02 della tariffa doganale comune. Anche l'art. 1 del regolamento n. 19/62, che era al momento dei fatti il regolamento base nel settore dei cereali, nonché l'allegato a quest'ultimo regolamento, definiscono i prodotti oggetto dell'organizzazione comune dei mercati facendo riferimento alle voci della tariffa doganale comune. Ne consegue che le nozioni utilizzate da questi due regolamenti per circoscrivere i vari prodotti trasformati a base di cereali hanno lo stesso contenuto di quelle che figurano nella tariffa doganale comune.
punto 8
Nella sentenza 15 dicembre 1971 (Brodersen, 21/71, Race. pag. 1069), la Corte ha già ritenuto che per definire le nozioni di cui all'allegato del regolamento n. 19/62, in mancanza di note esplicative proprie della tariffa doganale comune, e tenuto conto del fatto che la voce di cui trattasi ripete esattamente il testo di una voce della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, è opportuno ricorrere alle note esplicative di tale Nomenclatura. Nella sentenza 8 aprile 1976 (Merkur-Außenhandel, 106/75, Race. 1976, pag. 531), la Corte si è basata sulle note esplicative per decidere che l'elemento distintivo dei fiocchi consiste nel fatto che si ottengono da chicchi previamente sottoposti alla mondatura, trattamento in cui essi perdono una parte dell'involucro corticale.
punto 9
II giudice nazionale esita a seguire questo orientamento giurisprudenziale per tre motivi.
punto 10
In primo luogo egli fa osservare, nella motivazione dell'ordinanza, che non è necessaria alcuna interpretazione se i testi legislativi sono sufficientemente chiari e precisi. Ora, l'art. 5, n. 1 B, lett. b) porrebbe come unica condizione, perché i fiocchi di cereali diversi dall'orzo e dall'avena godano del coefficiente di trasformazione 180/100, il tenore di ceneri inferiore o uguale al 2 o/o.
punto 11
Se è vero che la suddetta disposizione si applica ai fiocchi di sorgo con tenore di ceneri inferiore al 2 % del peso, essa non comporta però alcuna definizione della nozione di «fiocchi». Questa nozione può determinarsi solo in rapporto ai termini utilizzati nella tariffa doganale comune, nell'allegato al regolamento n. 19/62 e nell'art. 5 del regolamento n. 141/64, per indicare gli altri prodotti trasformati a base di cereali, come i cereali spezzati, schiacciati, periati o mondati.
punto 12
In secondo luogo, il Finanzgericht esita a basarsi sulle note esplocative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale che, all'epoca dei fatti, non erano conosciute nella Repubblica federale di Germania dai settori interessati e delle quali, per altro, erano disponibili solo le versioni in inglese ed in francese.
punto 13
E tuttavia consentito al giudice, per interpretare le espressioni di un testo di diritto comunitario, di far ricorso ai commenti redatti nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale, i cui lavori hanno rappresentato un importante elemento per la stesura e l'applicazione della tariffa doganale comune. Bisogna d'altra parte notare che le note esplicative erano già state pubblicate all'epoca dei fatti di causa, e che erano accessibili ai settori interessati.
punto 14
II giudice nazionale si chiede, per finire, se può basarsi sulle note esplicative alla Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per le esportazioni effettuate nel 1965, poiché le note esplicative alla tariffa doganale comune, che coincidono in buona parte con quelle a detta Nomenclatura, sono state pubblicate solo successivamente e le sentenze della Corte, che fanno riferimento alle stesse note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, risalgono al 1971 e al 1976.
punto 15
È tuttavia opportuno ricordare che all'epoca dei fatti di causa la nozione di «fiocchi» figurava già nella tariffa doganale comune e nei regolamenti agricoli relativi ai prodotti trasformati a base di cereali. La circostanza che l'interpretazione data a questa nozione dalla Corte sia intervenuta successivamente non può implicare che la stessa nozione potesse avere prima di quel momento un significato diverso.
punto 16
Si può quindi risolvere la seconda questione nel senso che, per esportazioni effettuate nell'anno 1965, il giudice può valersi, ai fini dell'interpretazione, delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, secondo le quali i fiocchi sono caratterizzati dal fatto di provenire necessariamente da chicchi mondati.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima, terza e quarta questione (nozione di «fiocchi»)

punto 17
Risulta da quanto precede che la nozione di «fiocchi», come figura all'art. 5, n. 1 B, del regolamento n. 141/64, deve essere intesa nel senso che il prodotto così definito proviene da chicchi mondati.
punto 18
La prima questione e la prima parte della terza chiedono se, in sostanza, tale è anche il caso dei fiocchi di sorgo, essendo il sorgo un cereale «svestito» che è liberato delle brattee con semplice battitura o sbramatura, contrariamente ai cereali «vestiti» le cui brattee aderiscono fortemente ai chicchi anche dopo la battitura o la sbramatura.
punto 19
L'operazione di mondatura è oggetto del chiarimento della Nota esplicativa n. 3 che riguarda la voce 11.02 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, secondo cui i chicchi mondati devono essere liberati in tutto o in pane del pericarpo. Questa nota, pur riferendosi in particolare all'orzo vestito, non fa alcuna distinzione tra i cereali vestiti e quelli svestiti.
punto 20
La ditta esportatrice, attrice nella causa principale, ha sostenuto che tale interpretazione non può essere accettata per il sorgo, in quanto l'asportazione del pericarpo sarebbe di pregiudizio al valore nutritivo del prodotto.
punto 21
Occorre, tuttavia, sottolineare che la funzione alimentare di un prodotto costituisce soltanto uno degli elementi che possono essere presi in considerazione per collocarlo in una certa voce della tariffa doganale comune. In questo caso, i prodotti trasformati a base di cereali oggetto della voce 11.02 si caratterizzano, stando al testo di questa voce e alle Note esplicative ad essa relative, secondo il prodotto di base dal quale sono derivati e secondo le operazioni tecniche a cui sono stati sottoposti.
punto 22
La seconda parte della terza questione chiede se, per essere mondati, i chicchi devono essere spogliati del pericarpo, comprese le cellule di aleurone.
punto 23
Secondo la nota esplicativa 3, già citata, i chicchi mondati sono privati «del tutto o in parte» del pericarpo; «la mandorla farinosa dei chicchi mondati è generalmente visibile».
punto 24
Ne deriva quindi che l'operazione di mondatura consiste nello spogliare i granelli del tutto o in parte del pericarpo, così che, nella maggior parte dei casi, questa asportazione totale o parziale del pericarpo comporta l'eliminazione, su una parte dell'esterno del chicco, dell'involucro interno (testa) e delle cellule di aleurone, in modo da rendere visibile una parte della mandorla farinosa.
punto 25
E possibile, quindi, risolvere la prima e la terza questione dichiarando che l'art. 5 del regolamento 141/64 deve essere interpretato nel senso che i fiocchi di sorgo provengono da chicchi di sorgo mondati. I granelli sono mondati quando sono spogliati del tutto o in parte del pericarpo, così da rendere visibile, nella maggior parte dei casi, su una parte dell'esterno del chicco la mandorla farinosa.
punto 26
Questa interpretazione è altresì confermata dall'economia generale dell'art. 5 del regolamento n. 141/64. Il coefficiente di trasformazione 180/100, infatti, la cui aliquota si giustifica con le perdite subite dal prodotto di base durante il processo di trasformazione in fiocchi, non potrebbe applicarsi a chicchi di sorgo che hanno subito un semplice trattamento al vapore e passati al rullo.
punto 27
In questa prospettiva, la quarta questione sollevata dal giudice nazionale appare priva di oggetto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 28
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 25 giugno 1980, dichiara: 1o Per esportazioni effettuate nell'anno 1965, il giudice può valersi, ai fini dell'interpretazione, delle note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, secondo le quali i fiocchi sono caratterizzati dal fatto di provenire necessariamente da chicchi mondati. 2o L'art. 5 del regolamento n. 141/64 va interpretato nel senso che i fiocchi di sorgo provengono da chicchi di sorgo mondati. I chicchi sono mondati quando sono privati in tutto o in parte del pericarpo, in modo da rendere visibile, nella maggior parte dei casi, la mandorla farinosa su una parte dell'esterno del chicco.

Firme

Koopmans O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 luglio 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione T. Koopmans

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze