Sez. 1, Sentenza n. 3538 del 28/10/1969 (Rv. 343707 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PERDITA DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO - OPPONIBILITA - POTERE ESCLUSIVO DELLA CURATELA.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PERDITA DELLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO - OPPONIBILITA - POTERE ESCLUSIVO DELLA CURATELA.*
La perdita della capacita processuale del fallito e relativa alla sola massa dei creditori, alla quale unicamente spetta la facolta di eccepirla, tramite il curatore. (V 54-67, massima n 325684 314-65 83-65 514-64).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)