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Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 20/10/1972 (Rv. 360952 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - FUTURA AZIONE CONTRO IL FALLITO RIENTRATO IN BONIS - GIUDIZIO CONTRO IL FALLITO SENZA EFFETTI PER LA MASSA - AMMISSIBILITA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL CURATORE - INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE - SENTENZA EMESSA CONTRO IL CURATORE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1972-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360952-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - FUTURA AZIONE CONTRO IL FALLITO RIENTRATO IN BONIS - GIUDIZIO CONTRO IL FALLITO SENZA EFFETTI PER LA MASSA - AMMISSIBILITA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL CURATORE - INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE - SENTENZA EMESSA CONTRO IL CURATORE - NULLITA.*

La dichiarazione del fallimento del debitore, mentre attribuisce a tutti i creditori di costui la qualifica di creditori concorsuali, non li costringe a diventare concorrenti e quindi non impedisce loro ne di tenere in serbo il titolo di cui gia siano in possesso, per farlo poi valere contro il fallito rientrato in bonis, ne di procurarselo, iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio, purche questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa. Siffatto principio non trova applicazione nella ipotesi che il giudizio iniziato contro il debitore, poi dichiarato fallito, sia riassunto nei confronti del curatore, con la conseguente opponibilita della emananda sentenza alla massa. In tale ipotesi, la domanda e improcedibile per incompetenza funzionale del giudice (intervenuto il fallimento, la domanda va proposta, nei confronti del curatore, nella Sede e secondo le norme stabilite per il procedimento di verifica dei crediti) e la sentenza, che decida nel merito nei confronti del curatore, e nulla perche il processo - interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento - non poteva essere riassunto nei confronti del detto curatore. (V 3538'69, mass nn 343707 e 343708; 2734'67, mass n 330246).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)