Sez. 3 - , Ordinanza n. 9005 del 21/03/2022 (Rv. 664258 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di rivalsa dell'Inail nei confronti del responsabile di infortunio "in itinere"
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
- Natura - Credito di valore - Liquidazione - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" originariamente dedotto - Liquidabilità d'ufficio.
In tema di rivalsa dell'Inail nei confronti del responsabile dell'infortunio "in itinere" per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, le variazioni del credito dell'ente, conseguenti alle modificazioni dell'ammontare della rendita, non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario, trattandosi di credito di valore che dev'essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, di modo che il maggior ammontare, in termini monetari, rispetto a quanto originariamente dedotto, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, va liquidato anche d'ufficio dal giudice.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)