Sez. L, Sentenza n. 4089 del 02/03/2016 (Rv. 639145 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Nei confronti del datore di lavoro - Natura - Credito di valore - Liquidazione - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" dedotto in primo grado - Appello - Proposizione di gravame incidentale - Necessità - Esclusione - Liquidabilità d'ufficio - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'ente, conseguenti a quelle della rendita non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario, sicché il suddetto credito, in quanto di valore, dev'essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, può essere richiesto senza necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che nella liquidazione del credito dell'INAIL non aveva tenuto conto che il maggior importo richiesto dall'istituto, rispetto a quello dedotto in primo grado, non integrava domanda nuova ma era l'effetto della rivalutazione e dell'avvenuta liquidazione in capitale della rendita ex art. 75 del d.p.r. n. 1124 del 1965).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)