Sez. U, Sentenza n. 11142 del 04/07/2012 (Rv. 623219 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense per eccesso di potere - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
L'eccesso di potere, cui fa riferimento l'art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche, elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma consiste nel solo cd. eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un'altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell'arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può, quindi, essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)