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Sez. U, Sentenza n. 3021 del 30/09/1968 (Rv. 335881 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - ECCESSO DI POTERE - ESTREMI- VIZIO DI MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335881-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - ECCESSO DI POTERE - ESTREMI- VIZIO DI MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

A norma dell'art. 56 della legge professionale forense, le decisioni del consiglio nazionale sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazioni di legge. L'eccesso di potere e solo quello giurisdizionale, che si concreta nell'esplicazione di una potesta riservata dalla legge ad altra autorita, sia essa legislativa o amministrativa, o nell'arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorita, sicche deve ritenersi esclusa la denunciabilita in Cassazione di ogni altra Forma di eccesso di potere, particolarmente attinente alla concreta esplicazione della potesta spettante agli organi dell'ordine professionale. Nella violazione di legge puo comprendersi anche il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n.5 cod.proc.civ., ma il Sindacato sulla motivazione non puo essere esteso alla valutazione delle prove, ne agli apprezzamenti sulla gravita dell'offesa arrecata dai fatti accertati al prestigio dell'ordine, ne, infine, all'adeguatezza della sanzione inflitta. (V. 2583-64, 2171-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1570 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)