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Sez. 5, Sentenza n. 3469 del 23/01/1984 Ud. (dep. 16/04/1984) Rv. 163713 - 01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - DENUNCIA - RISOLUZIONE - TRASMISSIONE IMMEDIATA DEGLI ATTI ALLA CASSAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROCESSUALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE: DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE PROCEDENTE.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163713-01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - DENUNCIA - RISOLUZIONE - TRASMISSIONE IMMEDIATA DEGLI ATTI ALLA CASSAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROCESSUALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE: DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE PROCEDENTE.*

Nell'ipotesi di conflitto di Competenza, il giudice di merito è tenuto ad investire la Cassazione, trasmettendo immediatamente copia degli Atti necessari - adempiuto a tale Obbligo, può però proseguire nella sua attività processuale, che sarà colpita da nullità soltanto nell'ipotesi in cui il conflitto sia risolto nel senso della sua incompetenza, purché non sia nel frattempo intervenuta una decisione irrevocabile da parte di uno dei giudici in conflitto, poiché in tal caso viene a cessare quella situazione di contrasto che determina l'intervento della Corte regolatrice. (V mass n 136022; (V mass n 133507).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)