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Sez. 1, Sentenza n. 2278 del 01/06/1987 Cc. (dep. 03/07/1987) Rv. 176322 - 01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO - ABNORMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROCESSUALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176322-01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO - ABNORMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROCESSUALE - AMMISSIBILITÀ.*

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di merito si pronuncia su un conflitto di Competenza, ancorché insussistente, in quanto ogni decisione spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione. Pertanto, il giudice di merito non può rifiutare di investire della questione concernente il conflitto la Corte suprema, alla quale deve trasmettere la denuncia di conflitto e copia degli Atti necessari per la decisione, senza, tuttavia, essere obbligato a sospendere il procedimento. (Conf mass n 135409; (Conf mass n 163713; (Conf mass n 163715).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 53, Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)