Sez. 6, Sentenza n. 775 del 17/11/1995 Ud. (dep. 26/01/1996) Rv. 204119 - 01
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Retroattività | Confisca - Art. 12 sexies D.L. 306/92 - Applicazione a reati anteriormente commessi - Legittimità.
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La confisca, come tutte le misure di sicurezza, è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione (art. 200 cod. pen.), cioè al tempo nel quale il presupposto della sua applicazione è divenuto apprezzabile o è stato apprezzato dal giudice come tale. Ne consegue l'applicabilità della confisca ex art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399, conv. in L. 8.8.1994 n. 501 anche in ipotesi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta norma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)