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Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 19/05/1999 Cc. (dep. 07/07/1999) Rv. 213941 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca - Applicazione - Principio di irretroattività - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213941-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva rigettato la richiesta del P.M. di confisca delle autovetture usate per commettere il reato di agevolazione dell'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari e la S.C., investita di ricorso sul punto, ha ritenuto legittima la statuizione sulla base del diritto vigente all'epoca del fatto, pur disponendo, poi, direttamente essa stessa la misura di sicurezza, in forza del sopravvenuto art. 2 del decreto legislativo n. 113 del 1999, contemplante espressamente la confisca del mezzo di trasporto "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 4 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 10 com. 4, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)