Sez. L, Sentenza n. 13701 del 13/10/2000 (Rv. 540987 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medico ortopedico convenzionato - Prestazioni ricomprese nella convenzione - Prestazioni fisioterapiche - Esclusione - Circolare dell'assessorato regionale autorizzante tali prestazioni - Ininfluenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il medico ortopedico in rapporto di convenzione può erogare agli assistiti le sole prestazioni di ortopedia e traumatologia e non può quindi pretendere compensi per prestazioni di fisioterapia previste dal d.P.R. 23 marzo 1988 n. 120. In particolare, con riferimento alla Regione Sicilia, le prestazioni fisioterapiche possono ritenersi temporaneamente autorizzate, in attesa dell'attuazione dei servizi riabilitativi, in virtù della previsione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40 del 1988, per i soli medici ortopedici che erano già precedentemente legittimati a tali prestazioni fisioterapiche; né assume rilievo che queste ultime fossero state autorizzate, per tutti gli ortopedici convenzionati, da una circolare dell'Assessorato regionale, trattandosi di atti contrari alla disciplina inderogabile di cui agli accordi collettivi nazionali.
Riferimenti normativi: DPR 23/03/1988 num. 120, Legge Reg. Sicilia 08/11/1988 num. 40 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)