Sez. L, Sentenza n. 9754 del 05/07/2002 (Rv. 555545 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI GALENICI - ISPEZIONI | Art. 3 legge regionale Sicilia n. 40 del 1988 - Autorizzazione ai medici ortopedici convenzionati alla continuazione di prestazioni fisioterapiche - Medici ortopedici convenzionati per le sole prestazioni ortopediche e traumatologiche - Applicabilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI GALENICI - ISPEZIONI
L'art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 40 del 1988, che Consentiva in via provvisoria ("in attesa dell'avvio operativo dei servizi di riabilitazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1986 n. 16 e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge che approverà il piano sanitario regionale") l'autorizzazione ai medici ortopedici convenzionati a continuare le prestazioni di fisioterapia previste dal d.P.R. n. 120 del 1988, al fine di non interrompere la erogazione delle prestazioni riabilitative, non si applica a quei medici convenzionati, alla data di entrata in vigore della legge, con le unità sanitarie locali per le sole prestazioni ortopediche e traumatologiche, in quanto essa presuppone una precedente legittimazione ad effettuare tali prestazioni, senza attribuirne di nuove.
Riferimenti normativi: DPR 23/03/1988 num. 120, Legge Reg. Sicilia 08/11/1988 num. 40 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)