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Sez. 3, Ordinanza n. 13289 del 19/05/2025 (Rv. 674874-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità della P.A. - Provvedimento ampliativo successivamente annullato - Danno da incolpevole affidamento - Fatti verificatisi dopo l'avvio del giudizio - Condizione soggettiva di buona fede - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674874-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di responsabilità della P.A., non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato in sede giurisdizionale, sia perché la consapevolezza della pendenza del giudizio impugnatorio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede ed è, quindi, logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, sia perché le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria del privato, che aveva fatto affidamento sulla circostanza che la P.A., nel giudizio di impugnazione del provvedimento ampliativo, aveva strenuamente sostenuto la sua legittimità e non ne aveva sospeso l'efficacia in via di autotutela).

Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)