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Sez. U, Sentenza n. 26080 del 25/09/2025 (Rv. 675786-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Materie indicate nell'art. 133 c.p.c. - Giurisdizione amministrativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675786-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva

del g.a., ex art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a., la domanda con la quale i ricorrenti lamentavano di essere stati indotti ad acquistare un immobile per l'attuazione di un progetto edificatorio, poi divenuto irrealizzabile a seguito dell'annullamento del permesso a costruire, confidando nella prassi del Comune di autorizzare un aumento di volumetria sulla base di un'interpretazione delle norme locali, rivelatasi infondata).

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)