Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85
Epigrafe
Sentenza della Corte
17 giugno 1987
Nei cause riuniti 424 e 425/85,
aventi ad oggetto due domande di pronunzia pregiudiziale presentate alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
Coöperatieve Melkproducentenbedrijven Noord-Nederland BA (« Frico »)
An Bord Bainne Ltd e J. Wijffels BV
e
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau,
domande vertenti sulla validità del regolamento della Commissione 21 giugno 1984, n. 1746 (GU L 164, pag. 32), che emendando il regolamento n. 685/69, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte, ha istituito un regime di differenziazioni del contributo in conto interessi concesso in taluni Stati membri nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato del burro,
LA CORTE,
composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliét, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: P. Heim
considerate le osservazioni presentate per
la Coöperatieve Melkproducentenbedrijven Noord-Nederland BA (« Frico »), la An Bord Bainne Ltd e J. Wijffels BV, dall'aw. H. J. Bonkhorst, del foro di 's-Gravenhage,
la Commissione delle Comunità europee, dal consulente legale R. C. Fischer, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza integrata in esito alla trattazione orale del 25 febbraio 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 26 marzo 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con due ordinanze 13 dicembre 1985 pervenute in cancelleria il 18 dicembre 1985, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha domandato alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla validità del regolamento della Commissione 21 giugno 1984, n. 1746 (GU L 164, pag. 32), che emendando l'art. 24, n. 3, del regolamento 14 aprile 1969, n. 685, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della panna di latte, ha diversificato il tasso della rifusione delle spese finanziarie concessa a titolo di aiuto per l'ammasso privato di burro.
punto 2
Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell'ambito di azioni promosse dinanzi al giudice olandese dall'impresa Noord-Nederland BA, da una parte, e dalle imprese An Bord Bainne Ltd e J. Wijffels BV, dall'altra. Dette imprese, che si occupano in special modo della produzione, del commercio e dell'importazione ed esportazione di burro, avevano stipulato contratti di ammasso di detta merce con il Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (in prosieguo: « VIB »), ente di intervento olandese incaricato di garantire l'esecuzione nei Paesi Bassi della normativa comunitaria in fatto di ammasso del burro. In forza della pertinente normativa comunitaria, le imprese chiedevano al VIB di corrispondere loro un anticipo sugli aiuti ad esse spettanti. Con provvedimenti e 28 settembre 1984, il VIB concedeva gli anticipi ma, per calcolarli, partiva dal tasso d'interesse del 7% stabilito dal già citato regolamento n. 1746/84. Le imprese interessate hanno allora impugnato detti provvedimenti dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven deducendo che il regolamento in parola era in contrasto col diritto comunitario.
punto 3
In considerazione di ciò, con due ordinanze 13 dicembre 1985, il giudice nazionale ha deciso di sospendere la trattazione della causa per domandare alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni dalla quasi identica formulazione:
« Se il regolamento della Commissione 14 aprile 1969, n. 685, emendato dal regolamento della Commissione 21 giugno 1984, n. 1746, il cui art. 24, n. 3, ultimo inciso, dopo detto emendamento, stabiliva che per il burro ammassato nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi era fissato un tasso d'interesse del 7% all'anno e per il burro ammassato nel Regno Unito del 9,5% all'anno, sia invalido, in particolare:
a) perché in contrasto con l'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 985/68 e/o
b) perché in contrasto con l'art. 40, n. 3, del trattato CEE e/o
e) (soltanto nel procedimento 424/85), perché in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE e/o
d) perché in contrasto col principio dell'unità del mercato e dell'unità dei prezzi, principio che costituisce il fondamento dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti lattiero-caseari, e/o
e) perché insufficientemente o inadeguatamente motivato e/o
f) perché in contrasto col principio della certezza del diritto e/o
g) perché altrimenti in contrasto con una o più disposizioni del trattato CEE, ovvero con uno o più principi fondamentali del trattato ».
punto 4
Per quanto concerne la pertinente normativa comunitaria, nonché le osservazioni presentate dalle attrici nella causa principale e dalla Commissione, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo saranno qui riprodotti, solo se necessario, per seguire il ragionamento della Corte.
Sentenza › Sulle questioni relative alla compatibilità del regolamento controverso con l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 985/68 e con i principi dell'uniformità dei prezzi del burro e dell'unità del mercato di detto prodotto
punto 5
Secondo le attrici nella causa principale, l'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 985 (GU L 169, pag. 1) impone, alla stessa stregua del principio dell'uniformità dei prezzi del burro e dell'unità del relativo mercato, che l'aiuto all'ammasso privato sia identico in tutti gli Stati membri della Comunità.
punto 6
È bene rilevare innanzitutto che, ai sensi del succitato art. 10, n. 1, del regolamento n. 985/68, « l'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato per la Comunità tenendo conto delle spese d'ammasso e dello sviluppo prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro d'ammasso ». Dette disposizioni vanno interpretate alla luce tanto della motivazione del regolamento di cui trattasi, quanto degli obiettivi perseguiti dal regime di aiuti per l'ammasso privato del burro.
punto 7
In proposito si ha motivo di osservare che, al nono punto della motivazione del regolamento n. 985/68, ci si limita ad insistere sulla necessaria uniformità del regime di ammasso privato del burro all'interno della Comunità e sull'esigenza di un uniforme metodo di calcolo dell'importo degli aiuti in relazione alle spese d'ammasso e all'evoluzione del mercato. Per contro, né il testo del citato art. 10, n. 1, né detto punto della motivazione esigono che il metodo di calcolo uniforme conduca a fissare in un unico importo l'entità dell'aiuto per l'ammasso privato valido per tutta la Comunità.
punto 8
Inoltre, secondo la motivazione del citato regolamento n. 985/68, « l'ammasso privato deve contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato » e le disposizioni comunitarie debbono « consentire un ammasso il più possibile razionale ». Ebbene, tali obiettivi possono essere raggiunti solo se l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato viene adeguato alle reali esigenze degli operatori, di modo che questi non ne abbiano a trarre né svantaggi né indebiti profitti.
punto 9
In secondo luogo, è bene osservare che la diversificazione dell'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro non mette in discussione il carattere di unicità del prezzo d'intervento, il quale continua ad essere assunto come base di calcolo delle spese di ammasso. Parimenti, nessun effetto essa produce sull'importo del prezzo indicativo unico, come pure sulla possibilità di raggiungere l'obiettivo che esso rappresenta. Anche l'unità del mercato del burro, determinata da detta unicità dei prezzi, risulta quindi salvaguardata.
punto 10
Si deve dunque dichiarare che il regolamento controverso non contrasta né con l'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 985, né con il principio dei prezzi uniformi e dell'unità del mercato del burro.
Sentenza › Sulle questioni relative alla compatibilità del regolamento controverso con il principio della parità di trattamento di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma, del trattato CEE
punto 11
Come da costante giurisprudenza della Corte, il divieto di discriminazione enunciato dall'art. 40, n. 3, 2o comma, del trattato CEE, in quanto specificazione del principio generale di eguaglianza, non osta a che situazioni analoghe siano trattate diversamente qualora un simile trattamento abbia giustificazioni obiettive.
punto 12
Sebbene la differenziazione introdotta dal regolamento controverso si fondi su di un elemento oggettivo costituito dai tassi d'interesse effettivamente praticati sui mercati finanziari dei diversi Stati membri, le attrici nella causa principale sostengono che detto elemento non è determinante e che, in realtà, i provvedimenti contestati introducono fra gli operatori interessati un'ingiustificata disparità di trattamento.
punto 13
In primo luogo, esse osservano che ogni operatore sarebbe libero di scegliere in quale valuta finanziare l'operazione di ammasso, acquisendo in tal modo la possibilità di fruire del vantaggio risultante da bassi tassi d'interesse, indipendentemente dallo Stato membro in cui viene effettuato l'ammasso.
punto 14
L'argomento non può essere accolto. È ben vero che gli operatori che ammassano burro negli Stati membri ove alto è il tasso d'interesse possono finanziare queste operazioni ricorrendo a mutui pattuiti nella valuta di Stati membri ove il tasso d'interesse è inferiore. Tuttavia, tale vantaggio è compensato dal rischio, cui detta pratica li esporrebbe, di uno sfavorevole mutamento del corso dei cambi della relativa valuta.
punto 15
Le società attrici nella causa principale sostengono in secondo luogo che, a causa del termine di pagamento praticato dall'ente d'intervento nazionale, in ogni Stato membro il prezzo di mercato del burro tende a fissarsi ad un livello tanto inferiore, quanto maggiore è il tasso d'interesse. L'uniformità del tasso di rifusione delle spese finanziarie consentirebbe così di rimediare allo svantaggio concorrenziale subito dagli operatori che ammassano il burro negli Stati in cui v'è il minor tasso d'interesse e, di conseguenza, il più alto prezzo di mercato.
punto 16
Anche il secondo argomento non può essere accolto. Difatti, l'aiuto per l'ammasso privato di burro ha l'unico obiettivo di compensare per quanto possibile le spese che, in condizioni normali, gli operatori economici debbono sostenere per realizzare questa operazione e non quello di consentire a taluni di loro di migliorare la propria competitività rispetto ai concorrenti che agiscono in altri Stati membri.
punto 17
Infine, le società attrici nella causa principale ritengono che la diversificazione dei tassi d'interesse presi in considerazione per il finanziamento dell'ammasso privato di burro comporterebbe una discriminazione fra i produttori di burro ed i produttori di altri beni agricoli, nei confronti dei quali non è stata introdotta una simile diversificazione.
punto 18
Anche l'ultimo argomento dev'essere disatteso. Ogni organizzazione comune di mercato ha caratteristiche sue proprie e nell'organizzazione del mercato del burro l'ammasso di detto prodotto ha una speciale rilevanza, donde l'esigenza di provvedimenti non comparabili con alcun altro provvedimento relativo ad altri prodotti agricoli. Ebbene, è costante giurisprudenza della Corte che il trattare diversamente situazioni diverse non costituisce una discriminazione contraria al principio di uguaglianza.
punto 19
Si ha dunque motivo di dichiarare che il regolamento controverso non è in contrasto col principio della parità di trattamento enunciato dall'art. 40, n. 3, 2o comma, del trattato CEE.
Sentenza › Sulla questione relativa alla compatibilità del regolamento controverso con l'art. 30 del trattato CEE
punto 20
Secondo le società attrici nella causa principale, la precedente uniformità del tasso di rifusione delle spese finanziarie consentiva di compensare lo svantaggio concorrenziale subito dagli operatori degli Stati membri ove minimo è il tasso d'interesse e massimo è il prezzo di mercato. Eliminando tale compensazione, la diversificazione dei tassi di rifusione delle spese finanziarie provocherebbe artificiosi scambi commerciali e, rendendo più difficoltose le esportazioni di burro in taluni Stati membri, costituirebbe una misura d'effetto equivalente vietata dall'art. 30 del trattato CEE.
punto 21
Come prima richiamato, l'aiuto per l'ammasso privato di burro mira soltanto a compensare per quanto possibile le spese normalmente sostenute dagli operatori economici per realizzare detta operazione. La diversificazione dei tassi di rifusione delle spese finanziarie in relazione ai tassi d'interesse effettivamente sostenuti consente una migliore realizzazione di tale obiettivo e non provoca artificiosi scambi commerciali. Essa, quindi, non potrebbe comunque costituire una misura d'effetto equivalente vietata dall'art. 30 del trattato CEE.
punto 22
Si deve dunque dichiarare che il regolamento controverso non è in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE.
Sentenza › Sulle questioni relative alla motivazione del regolamento controverso
punto 23
Onde dimostrare che il regolamento controverso è stato emanato in contrasto con l'art. 190 del trattato CEE, le attrici nella causa principale sostengono che la sua motivazione è viziata in ragione di quattro inesattezze in essa presenti.
punto 24
In primo luogo, esse adducono che il secondo punto della motivazione del citato regolamento n. 1746/84 affermerebbe, erroneamente, che le spese finanziarie di ammasso sono sostenute « da » ciascuno Stato membro, mentre in realtà esse sono sopportate dagli operatori economici interessati.
punto 25
Si deve tuttavia osservare che l'errore giustamente rilevato riguarda solo la versione olandese del regolamento ed è imputabile ad una traduzione inesatta. Esso, quindi, non ha potuto esercitare alcuna influenza sul contenuto del regolamento di cui trattasi e, di conseguenza, non ne può inficiare la validità.
punto 26
La attrici nella causa principale contestano, in secondo luogo, l'esattezza dell'affermazione contenuta nel secondo punto della motivazione del regolamento controverso, a termini della quale un'uniforme valutazione delle spese finanziarie sopportate da chi effettua l'ammasso, rappresenterebbe in taluni Stati membri un incentivo supplementare alla costituzione di scorte.
punto 27
Se è vero che la decisione di assoggettare al regime dell'ammasso privato taluni quantitativi di burro dipende da una serie di considerazioni economiche generali e locali, cionondimeno negli Stati membri ove i tassi reali d'interesse erano sensibilmente inferiori al tasso d'interesse uniforme, precedentemente assunto dalle autorità comunitarie come base di valutazione del costo finanziario dell'ammasso, si offriva così agli operatori interessati un incentivo supplementare alla costituzione di scorte.
punto 28
In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici nella causa principale, la Commissione non è incorsa in alcun errore allorché, nel terzo punto della motivazione del regolamento controverso, ha manifestato la sua preoccupazione di evitare « profitti ingiustificati » degli operatori. Infatti, la valutazione delle spese finanziarie d'ammasso sulla base di un tasso d'interesse uniforme, comportava la concessione di una sovracompensazione delle spese finanziarie degli operatori che praticavano l'ammasso in un paese ove il tasso reale d'interesse era inferiore al tasso uniforme. Al fine di giudicare dell'esattezza del ragionamento seguito dalla Commissione, poco importa sapere se tale sovracompensazione fosse destinata dall'operatore all'incremento dei suoi profitti ovvero al miglioramento della sua posizione concorrenziale mediante una riduzione dei prezzi di vendita.
punto 29
Infine, le attrici nella causa principale muovono alla motivazione del regolamento controverso l'addebito di aver trascurato il fatto che le imprese attive negli Stati membri ove alto è il tasso d'interesse mantengono la possibilità di finanziare le spese di ammasso con valuta di Stati membri ove il tasso d'interesse è ridotto.
punto 30
Come sopra richiamato, il vantaggio che una simile prassi presenta per gli operatori interessati è compensato dal rischio di un andamento sfavorevole del corso dei cambi. È perciò a buon diritto che la Commissione non ha considerato detta possibilità nello stabilire il regime di rifusione delle spese di ammasso.
punto 31
Tutto ciò considerato, la motivazione del regolamento controverso non risulta viziata da alcun errore materiale.
Sentenza › Sulle questioni relative alla compatibilità del regolamento controverso col principio della certezza del diritto
punto 32
Secondo le attrici nella causa principale, il principio della certezza del diritto sarebbe stato doppiamente trasgredito: da un lato, in una risposta del 31 gennaio 1984 ad un'interrogazione scritta di un parlamentare, la Commissione aveva affermato che essa « non prevedeva d'introdurre una differenziazione degli aiuti in funzione dei tassi d'interesse praticati in ciascuno degli Stati membri », dall'altro, avrebbero dovuto essere contemplate delle disposizioni transitorie per i contratti di compravendita di burro stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento.
punto 33
Sul primo punto, è bene rilevare che l'art. 10, n. 2, del già citato regolamento del Consiglio n. 985/68 consente alla Commissione di modificare l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato del burro « se la situazione del mercato lo esige ». La constatazione che negli Stati membri ove il tasso d'interesse era inferiore si costituivano notevoli scorte private di burro autorizzava la Commissione a valutare la situazione di fatto in modo differente rispetto a diversi mesi prima. Come risulta da una costante giurisprudenza (vedansi soprattutto, le sentenze 15 luglio 1982, Edeka Zentrale AG/Repubblica federale di Germania, causa 245/81, Racc. pag. 2745, e 28 ottobre 1982, Ditta Werner Faust/Commissione, causa 52/81, Racc, pag. 3745), gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni comunitarie nell'ambito del loro potere discrezionale. Una riduzione del tasso d'interesse uniforme assunto come base di calcolo per la rifusione delle spese finanziarie d'ammasso era quindi un'ipotesi che un buon commerciante di media diligenza doveva prendere in considerazione, specie in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato il cui oggetto richiede un costante adeguamento in relazione al variare della situazione economica.
punto 34
In ordine al secondo punto si deve osservare che, in forza del suo art. 2, il regolamento controverso si applica solo al burro immagazzinato al momento della sua entrata in vigore. Esso dunque non ha efficacia retroattiva. Se le società attrici nella causa principale adducono di aver concluso contratti di compravendita di burro prima della pubblicazione del regolamento controverso, contando sul tasso unico d'interesse da cui si partiva precedentemente, esse, come si è appena affermato, non hanno che da addebitare a se stesse la mancata previsione di una possibile diminuzione di detto tasso.
punto 35
Si deve quindi dichiarare che il regolamento controverso non è in contrasto col principio della certezza del diritto.
Sentenza › Sulle questioni relative alla compatibilità del regolamento controverso con altre disposizioni del trattato CEE
punto 36
Al riguardo, le attrici nella causa principale si limitano a sostenere che il regolamento contestato ledeva il diritto degli operatori di contrarre mutui in valuta di loro scelta ed era quindi in contrasto col principio di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 67, n. 1, del trattato CEE.
punto 37
Su questo punto basti osservare che la diversificazione dei tassi d'interesse assunti come base di calcolo per la rifusione delle spese finanziarie connesse all'ammasso privato del burro non può limitare in alcun modo la possibilità degli operatori di scegliere la valuta nella quale intendono finanziare l'ammasso.
punto 38
Si deve dunque dichiarare che il regolamento controverso non è in contrasto col principio della libera circolazione dei capitali né con l'art. 67, n. 1, del trattato CEE.
punto 39
Tutto ciò considerato, dall'esame delle questioni sottoposte dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione 21 giugno 1984, n. 1746, che ha emendato l'art. 24, n. 3, del regolamento 14 aprile 1969, n. 685.
Sentenza › Sulle spese
punto 40
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanze 13 dicembre 1985, dichiara:
Dall'esame delle questioni sottoposte dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione 21 giugno 1984 (GU L 164, pag. 32), n. 1746, che ha emendato l'art. 24, n. 3, del regolamento 14 aprile 1969, n. 685.
Firme
Mackenzie Stuart
Galmot
O'Higgins
Schockweiler
Bosco
Due
Everling
Bahlmann
Joliet
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 giugno 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart