Sez. 2, Sentenza n. 1985 del 06/06/1969 (Rv. 341185 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - FORMALITA - INOSSERVANZA - RINUNCIA ANCHE IMPLICITA A DOLERSENE DELLA PARTE INTERESSATA - NULLITA - SANATORIA - DEDUCIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - FORMALITA - INOSSERVANZA - RINUNCIA ANCHE IMPLICITA A DOLERSENE DELLA PARTE INTERESSATA - NULLITA - SANATORIA - DEDUCIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora la parte che abbia interesse a dolersi dell'inosservanza delle formalita relative alla deduzione o all'escussione della prova testimoniale, vi rinunci, anche implicitamente, non opponendosi allo espletamento della prova stessa ovvero discutendo delle risultanze di essa o della Rilevanza rispetto al merito della controversia, ogni nullita va considerata sanata per acquiescenza e, sotto questo profilo, non puo essere neppure fatta valere in Sede d'impugnazione. (V. 549-69, massima n.338714 253-69, massima n.338222 408-68, massima n.331406 1352-67, massima n.327946 ed altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)