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Sez. 1, Sentenza n. 446 del 11/02/1976 (Rv. 379090 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - ESAME DEI TESTIMONI - FORMALITA - INOSSERVANZA - DOGLIANZA DELLA PARTE INTERESSATA - RINUNCIA ANCHE IMPLICITA - NULLITA - SANATORIA - DEDUCIBILITA CON L'IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379090-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - ESAME DEI TESTIMONI - FORMALITA - INOSSERVANZA - DOGLIANZA DELLA PARTE INTERESSATA - RINUNCIA ANCHE IMPLICITA - NULLITA - SANATORIA - DEDUCIBILITA CON L'IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*

Qualora la parte che abbia interesse a dolersi dell'inosservanza delle formalita relative alla deduzione o all'escussione della prova testimoniale, vi rinunci, anche implicitamente, non opponendosi allo espletamento della prova stessa ovvero discutendo delle risultanze di essa o della Rilevanza rispetto al merito della controversia, ogni nullita va considerata sanata per acquiescenza e, sotto questo profilo, non puo essere neppure fatta valere in Sede d'impugnazione. (Conf 1985/69, mass n 341185).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)