diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2714 del 09/11/1964 (Rv. 304067 - 01)

MANDATO - MANDANTE - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CREDITO DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL MANDATO - EFFETTI - ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI - AZIONE CONTRO IL MANDANTE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO CONTRAENTE.*
Stato
decisa il 1964-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304067-01

MANDATO - MANDANTE - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CREDITO DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL MANDATO - EFFETTI - ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI - AZIONE CONTRO IL MANDANTE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO CONTRAENTE.*

Il mandato senza rappresentanza ipotizza un tipico caso di interposizione reale di persona, per cui il negozio nei rapporti del terzo contraente ricade esclusivamente nella sfera giuridica del mandatario e nessun rapporto si costituisce tra mandante e terzo. Tuttavia, se il mandante, avvalendosi del potere giuridico concessogli dall'art 1705 cod civ, si sostituisce al mandatario, esercitando in via diretta i diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato si opera nei confronti del terzo una modificazione soggettiva del rapporto, con sostituzione di uno dei soggetti (il mandatario) con un altro (il mandante)' per cui, come il mandatario resta escluso dal rapporto negoziale e non ha piu Azione nei confronti del terzo contraente, questi, mentre non ha piu rapporti giuridici con il mandatario, puo rivolgersi direttamente a sua volta contro il mandante per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal negozio e per ogni altra Azione derivante dalla conclusione dello stesso. (Conf 2793-55 392-53 2504-55 1135-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)