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Sez. L, Sentenza n. 92 del 13/01/1990 (Rv. 464778 - 01)

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - MANDANTE - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CREDITO DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL MANDATO - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MANDANTE RISPETTO ALLA DOMANDA DI CONTROPRESTAZIONE O DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PROPOSTA DAL TERZO - SUSSISTENZA - NEGOZIO POSTO IN ESSERE DAL MANDANTE CON VIOLAZIONE DEI LIMITI DEL MANDATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464778-01

MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - MANDANTE - ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CREDITO DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL MANDATO - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MANDANTE RISPETTO ALLA DOMANDA DI CONTROPRESTAZIONE O DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PROPOSTA DAL TERZO - SUSSISTENZA - NEGOZIO POSTO IN ESSERE DAL MANDANTE CON VIOLAZIONE DEI LIMITI DEL MANDATO - IRRILEVANZA.*

Con riguardo al contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza (nella specie, vendita di azioni), l'Esercizio da parte del mandante dei diritti di credito derivanti dal rapporto, in base alla facoltà di sostituzione accordata dall'art. 1705 secondo comma cod. civ., comporta una modificazione soggettiva del rapporto stesso, che resta costituito fra detto mandante ed il terzo, con esclusione del mandatario, e, conseguenzialmente, implica la legittimazione passiva del mandante medesimo rispetto alla domanda con cui il terzo reclami la controprestazione o chieda la risoluzione per inadempimento. Questi effetti si verificano anche quando il negozio posto in essere dal mandatario ecceda i limiti fissati con il mandato, atteso che l'Esercizio dei crediti sorti con tale negozio è di per sè sufficiente ad evidenziare presuntivamente la volontà del mandante di ratificare l'operato del mandatario, a norma dell'art. 1711 cod. civ., salva restando la prova di una scusabile ignoranza in ordine all'eccedenza di detto operato rispetto all'incarico conferito. (V 2714/64, mass n 304067).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 1731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)