Sez. U, Sentenza n. 4563 del 12/10/1978 (Rv. 394238 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Gli istituti autonomi per le case popolari, nella cui attivita prevalgono, su quelle economiche, le finalita sociali e gli scopi di interesse generale, sono enti pubblici non economici. Ne consegue che i rapporti di lavoro con i dipendenti di detti istituti sono rapporti di pubblico impiego, e che le controversie ad essi inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 663/77, mass n 384232).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)