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Sez. T, Ordinanza n. 32480 del 14/12/2024 (Rv. 673278-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673278-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, giusta sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015, non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso qualora il tema della mancanza di una valida sottoscrizione non sia stato fatto valere con il ricorso introduttivo del giudizio, poiché, per effetto della natura impugnatoria del processo tributario, l'ordinaria efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale incontra il limite di un rapporto ormai esaurito.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 24 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)