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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020 (Rv. 657340 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di un funzionario delegato - Qualifica dirigenziale del delegante e del delegato - Necessità - Esclusione - Impiegato della carriera direttiva - Nozione - Sufficienza - Conseguente irrilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015.
Stato
decisa il 2020-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657340-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 24 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 27/02/2014 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)