diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 721 del 24/02/1975 (Rv. 374063 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374063-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione sufficiente e non inficiata dalla violazione di norme di ermeneutica, l'apprezzamento del giudice del merito, secondo cui le parti hanno proceduto alla stipulazione del contratto e non si sono invece limitate ad una semplice puntuazione non vincolante delle sue clausole. (V 1234/73, mass n 363801).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)