Sez. 2, Sentenza n. 2092 del 05/04/1982 (Rv. 419958 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZA RISPETTO ALLA COSIDDETTA MINUTA O PUNTUAZIONE DI CONTRATTO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZA RISPETTO ALLA COSIDDETTA MINUTA O PUNTUAZIONE DI CONTRATTO.*
Mentre l'oggetto del contratto preliminare è costituito dallo Obbligo delle parti di prestare il consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali e accidentali siano stati contestualmente precisati e i cui effetti si produrranno al momento della sua conclusione, la cosiddetta minuta o puntuazione di contratto non ha, di regola, valore vincolante tra le parti, avendo la sola funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere in un momento successivo, quando cioè si sarà raggiunto l'accordo anche sugli altri punti ancora oggetto della trattativa. (V 4942/80, mass n 408806; (V 2423/75, mass n 376301; (V 721/75, mass n 374063; (V 1234/73, mass n 363801; (V 517/70, mass n 345558; (V 3445/69, mass n 343549; (V 3044/63, mass n 264682; (V 2995/63, mass n 264620; (V 929/59; (V 4454/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)