Sez. 1, Sentenza n. 2381 del 09/06/1977 (Rv. 386092 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - TERMINE - COMPIMENTO DI ATTI DI PROCEDURA - EFFETTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - TERMINE - COMPIMENTO DI ATTI DI PROCEDURA - EFFETTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 146 primo comma della legge 16 febbraio 1913 n 89, sull'ordinamento del notariato, l'Azione disciplinare nei confronti di notaio deve essere dichiarata improcedibile, anche d'ufficio, ed in Sede di legittimita ove siano decorsi quattro anni dalla data dell'infrazione, non potendosi il termine medesimo ritenere interrotto per il compimento di 'Atti di procedurà, ivi comprese, quindi, le sentenze non ancora passate in giudicato. (Conf 1433/75, mass n 374991; (Conf 1714/74, mass n 369886).*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)