Sez. 3, Sentenza n. 1714 del 07/06/1974 (Rv. 369886 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - TERMINE QUADRIENNALE - INTERRUZIONE PER ATTI PROCESSUALI - ESCLUSIONE - SENTENZA DI CONDANNA NON PASSATA IN GIUDICATO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - INSUSSISTENZA.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - TERMINE QUADRIENNALE - INTERRUZIONE PER ATTI PROCESSUALI - ESCLUSIONE - SENTENZA DI CONDANNA NON PASSATA IN GIUDICATO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - INSUSSISTENZA.*
Nell'art 146 della legge 16 febbraio 1913, n 89, sull'ordinamento del notariato, mentre il primo comma disciplina la prescrizione dell'Azione disciplinare, sottoponendola al termine di un quadriennio non suscettibile di interruzione in conseguenza del compimento di Atti processuali, compresa in tale dizione anche l'emanazione di una sentenza di condanna, il secondo comma fissa invece il termine per la prescrizione dell'Azione esecutiva derivante dalla condanna definitiva, il cui decorso ha inizio dalla data della pronunzia stessa. Pertanto la prescrizione dell'Azione disciplinare non puo ritenersi definitivamente interrotta da una sentenza di condanna (di primo o di secondo grado) non passata in giudicato, emessa nel relativo procedimento. (V 865'70, mass n 346231; 2886'68, mass nn 335596 e 335597; (V 2781'68, mass n 335413; 85'68, mass n 330917).*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)