Sez. 5, Sentenza n. 3937 del 19/02/2014 (Rv. 629630 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Accordo recante l'apposizione di una condizione ad un contratto di cessione di crediti - Carenza di data certa - Inopponibilità all'Amministrazione finanziaria - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Ai fini dell'imposta di registro, un accordo privo di data certa, con il quale sia stata apposta una condizione ad un contratto di cessione di crediti, non è opponibile all'Amministrazione finanziaria onde farne derivare che un successivo atto di ritrasferimento dei crediti, dal cessionario al cedente, possa ritenersi consequenziale al mero fatto del mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)