Sez. 5, Sentenza n. 26360 del 11/12/2006 (Rv. 595681 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Valutazione dei beni trasferiti - Riferimento - Scrittura privata - Data - Principio generale dettato dall'art. 2704 cod. civ. - Applicabilità nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Data certa - Data della registrazione - Data della scrittura privata non autenticata - Inopponibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Ai fini dell'imposta di registro, come delle altre imposte sui trasferimenti, va riconosciuta valenza di principio generale, applicabile anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a quanto disposto dall'art. 2704 cod. civ.; ciò comporta che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa, e quindi alla data della registrazione e non a quella della sottoscrizione, e comporta altresì che non è opponibile al fisco la data della scrittura non autenticata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 18, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)