Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 29/02/1972 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120990 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - MACCHINE O APPARECCHI NON RISPONDENTI ALLE NORME SULLA PREVENZIONE INFORTUNI - DIVIETO DI VENDITA - DETENZIONE PER LA VENDITA O ESPOSIZIONE IN VENDITA - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - MACCHINE O APPARECCHI NON RISPONDENTI ALLE NORME SULLA PREVENZIONE INFORTUNI - DIVIETO DI VENDITA - DETENZIONE PER LA VENDITA O ESPOSIZIONE IN VENDITA - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Il solo fatto di detenere per la vendita o di esporre in vendita macchine, attrezzature o apparecchi non rispondenti alle norme sulla prevenzione degli infortuni non e sufficiente ad integrare gli estremi del reato previsto dall'art 7 del DPR 27 aprile 1955, n 547(punito dal successivo art 390); la legge infatti-per quanto riguarda i commercianti-vieta la vendita, ed esige pertanto almeno un atto di vendita(alienazione a titolo oneroso), cioe di smercio del prodotto, per la sussistenza del reato.*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)