Sez. 3, Sentenza n. 9801 del 29/04/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170843 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PONTEGGI METALLICI FISSI - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - DIVIETO DI COSTRUZIONE E VENDITA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PONTEGGI METALLICI FISSI - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE - DIVIETO DI COSTRUZIONE E VENDITA.*
Il divieto stabilito dall'art. 7 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (nella specie: relativo a ponteggi metallici fissi privi di autorizzazione) si riferisce alla costruzione e alla vendita di macchinari non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, e e non alla detenzione per la vendita o alla esposizione in vendita. (Conf mass n 120752; (Conf mass n 120990).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 20, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 30, DM 02/09/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)