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Sez. 1, Sentenza n. 6253 del 16/07/1987 (Rv. 454538 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - CONTRATTI FRA RESIDENTI E NON RESIDENTI - PREVIA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE EX D.L. N. 476 DEL 1956 - PORTATA - CONTRATTI STIPULATI ALL'ESTERO E REGOLATI DALLA LEGGE STRANIERA - ESTINZIONE - INOSSERVANZA DELLA DISCIPLINA PREDETTA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454538-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - CONTRATTI FRA RESIDENTI E NON RESIDENTI - PREVIA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE EX D.L. N. 476 DEL 1956 - PORTATA - CONTRATTI STIPULATI ALL'ESTERO E REGOLATI DALLA LEGGE STRANIERA - ESTINZIONE - INOSSERVANZA DELLA DISCIPLINA PREDETTA - CONSEGUENZE.*

Gli artt. 2-6 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786, ove prescrivono l'autorizzazione ministeriale per i contratti, fra residenti e non residenti, aventi ad oggetto la Costituzione di debiti in capo ai primi, ovvero la compravendita di azioni od obbligazioni emesse o pagabili all'estero, configurano Disposizioni imperative di ordine pubblico, in quanto esprimono scelte che il legislatore ha ritenuto essenziali ed irrinunciabili per gli interessi della collettività, sia pure in correlazione ad un determinato contesto storico-economico. Ne consegue che tali norme sono operanti anche con riguardo ai contratti stipulati all'estero e regolati dalla legge straniera, ai sensi dell'art. 25 disp. Rel. Cod. civ., in forza dei limiti all'applicabilità della stessa legge straniera posti dal successivo art. 31 di dette Disposizioni preliminari, e che l'inosservanza delle norme medesime, traducendosi nella violazione da parte di entrambi i contraenti del divieto di porre in essere il negozio giuridico in difetto di tassativi presupposti, determina la nullità del rapporto, ai sensi dell'art. 1418 primo comma cod. civ., con la carenza di Azione "ex contractu" per far valere le obbligazioni da esso contemplate. (V 3357/84, mass n 435379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Preleggi art. 25, Preleggi art. 31, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Legge 25/07/1956 num. 786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)