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Sez. U, Sentenza n. 3357 del 02/06/1984 (Rv. 435379 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ESTERO - NORME LIMITATRICI - DISCIPLINA EX ART. 2 DEL D.L. N. 476 DEL 1956 - PORTATA - OBBLIGAZIONE CONTRATTA CON UN NON RESIDENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DA DETTA NORMA - NULLITÀ MISURABILE - SANZIONABILITÀ DEL FATTO IN VIA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435379-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ESTERO - NORME LIMITATRICI - DISCIPLINA EX ART. 2 DEL D.L. N. 476 DEL 1956 - PORTATA - OBBLIGAZIONE CONTRATTA CON UN NON RESIDENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DA DETTA NORMA - NULLITÀ MISURABILE - SANZIONABILITÀ DEL FATTO IN VIA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*

L'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956 n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786, nella parte in cui fa divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi e non residenti (all'infuori dei casi di compravendite di merci per l'esportazione o l'importazione), senza l'autorizzazione ministeriale, fissa, per ragioni di ordine pubblico attenenti all'esigenza di evitare esodo di capitali, una prescrizione assoluta ed inderogabile, che non attiene soltanto alla fase dell'adempimento del debito, ma investe direttamente la Costituzione del rapporto obbligatorio, ponendo quell'autorizzazione come requisito della relativa fattispecie. Ne consegue che l'atto costitutivo di una di dette obbligazioni (nella specie, contratto di fideiussione) è affetto, in Mancanza di autorizzazione, da nullità insanabile per contrasto con norma imperativa di legge, ai sensi dell'art. 1418 primo comma cod. civ., mentre resta a questo fine irrilevante che lo stesso fatto sia sanzionabile anche in via amministrativa in applicazione dell'art. 15 del citato decreto. (V 4686/81, mass n 415405; (contra 1965/70, mass n 348011; (contra 1015/66, mass n 322025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 15, Legge 25/07/1956 num. 786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)