Sez. 1, Sentenza n. 11751 del 19/09/2001 (Rv. 549314 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Procedimento - Ricorso introduttivo - Contenuto - Obbligo di avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7, cod. proc. civ. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
In relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, l'art. 4 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987) non prevede la necessità dell'avvertimento al convenuto, prescritto, per il rito ordinario, dall'art. 163, n. 7, cod. proc. civ.; né tale norma può ritenersi estensibile al giudizio di divorzio, caratterizzato da una prima fase non contenziosa dinanzi al presidente del tribunale, in ordine alla quale non sorge necessità alcuna di avvertire controparte circa decadenze in detta fase non configurabili. (Nella specie, l'avvertimento, contenuto nel decreto del presidente del tribunale steso in calce al ricorso, era riferito all'udienza dinanzi al giudice istruttore designando; la S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la censura del ricorrente, che si doleva dell'inosservanza - non emendabile dal presidente del tribunale, trattandosi di un'attività di parte - dell'obbligo di avvertimento nel ricorso introduttivo dell'attore).
Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)