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Sez. 1, Sentenza n. 1332 del 07/02/2000 (Rv. 533558 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Procedimento divorzile - Ricorso introduttivo - Contenuto - Mancata previsione dell'operatività dell'obbligo di avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 cod. proc. civ. - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza - Conseguenze - Domanda di assegno divorzile formulata dal convenuto solo in sede di comparsa di costituzione depositata all'udienza di prima trattazione - Tardività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533558-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità relativa alla mancata previsione, in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, della necessità dell'avvertimento alla controparte convenuta previsto, per il rito ordinario, dall'art. 163 n. 7 del cod. proc. civ. così come rinovellato, e pertanto si rende tardiva l'eventuale domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dal convenuto solo in sede di sua costituzione avvenuta alla udienza di prima trattazione e non a quella di prima comparizione innanzi all'istruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)