Sez. 2, Sentenza n. 3341 del 19/11/1971 (Rv. 354846 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - MANCANZA O SCARSA ENTITA DELLA MENOMAZIONE - DIMINUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO DOVUTA AI COSIDDETTI FATTORI ESTRINSECI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - MANCANZA O SCARSA ENTITA DELLA MENOMAZIONE - DIMINUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO DOVUTA AI COSIDDETTI FATTORI ESTRINSECI - IRRILEVANZA.*
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in cui si discute del diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita, qualora la menomazione manchi o sia accertata in entita scarsamente apprezzabile, la diminuzione della capacita di guadagno dovuta essenzialmente ai cosiddetti fattori estrinseci, quali sono gli elementi economico-ambientali da cui derivi difficolta o anche impossibilita per l'assicurato di trovare utile occupazione nella zona di residenza o in altre limitrofe, non costituisce indice di uno stato di invalidita pensionabile; invero tali fattori estrinseci possono venire in considerazione solo quali elementi secondari che concorrono insieme con l'infermita - che resta pur sempre la componente principale cui deve essere rapportata, in nesso di stretta causalita, la diminuzione della capacita di guadagno - a porre in evidenza lo stato di invalidita, ma non possono, di per se, costituirlo. (Conf 992'71, mass n 350954).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1959 num. 636 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)